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Provvedimento

Provvedimento del 03/12/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva un nuovo servizio telematico dell’Agenzia delle entrate per il pagamento cumulativo della tassa automobilistica erariale con addebito su conto corrente bancario o postale. Il servizio, attivo dal 9 gennaio 2020, è riservato a soggetti con partita IVA attiva e abilitati ai servizi telematici, proprietari o utilizzatori di veicoli delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna; sono disciplinate modalità operative, attestazioni di prenotazione ed esito, nonché il richiamo alle norme di riferimento.

Approvazione del pagamento telematico cumulativo della tassa automobilistica erariale con addebito diretto in conto

Approvazione del pagamento telematico cumulativo della tassa automobilistica erariale

Il provvedimento approva la modalità di pagamento telematico cumulativo della tassa automobilistica erariale mediante addebito diretto in conto corrente bancario o postale. La misura è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei contribuenti e a razionalizzare la riscossione, con applicazione ai soggetti interessati che operano tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Ambito di applicazione

Il nuovo servizio è reso disponibile dal 9 gennaio 2020 ed è riservato esclusivamente a:

  • soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • soggetti con partita IVA attiva al momento dell’accesso;
  • proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di veicoli di competenza delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
  • veicoli la cui tassa automobilistica è gestita dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Dal medesimo giorno è consentito anche il versamento tardivo delle tasse automobilistiche con termine di pagamento antecedente il 9 gennaio 2020.

Modalità operative del pagamento

Dopo l’accesso all’area autenticata dei servizi telematici, il soggetto avente titolo può utilizzare la funzionalità online "Pagamento cumulativo tassa automobilistica" per inserire i dati relativi ai veicoli per i quali intende effettuare il pagamento.

Il pagamento delle somme dovute avviene con addebito su un conto:

  • intestato all’utente;
  • aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate.

Tra i dati da inserire tramite la funzionalità telematica devono essere indicati anche:

  • il codice IBAN del conto da addebitare;
  • il codice fiscale dell’intestatario del conto.

Ricevute e attestazioni rilasciate dal sistema

Il sistema telematico rilascia due diverse attestazioni.

Attestazione di prenotazione

Una volta acquisiti i dati necessari al pagamento, il servizio rilascia un’attestazione di prenotazione direttamente nell’applicazione. Tale attestazione costituisce prova dell’accoglimento della richiesta di pagamento, ma il pagamento si considera effettuato solo dopo l’esito di cui al punto successivo.

Attestazione di avvenuto pagamento o mancato addebito

Dopo l’accettazione della modalità di pagamento telematico con addebito in conto e l’acquisizione dell’esito dall’intermediario della riscossione convenzionato, il servizio fornisce:

  • l’attestazione di avvenuto pagamento, in caso di esito positivo;
  • l’attestazione di mancato addebito, in caso di esito negativo.

In caso di esito positivo, l’attestazione contiene gli estremi del versamento e costituisce prova del buon esito dell’operazione. In caso di esito negativo, indica il motivo del mancato addebito.

Conservazione delle attestazioni e cessazione della partita IVA

Le attestazioni di prenotazione e di avvenuto pagamento/mancato addebito sono disponibili nell’applicazione e possono essere scaricate e archiviate dall’utente.

La cessazione della partita IVA preclude l’accesso al servizio e quindi la consultazione delle attestazioni. In caso di necessità, l’utente può comunque rivolgersi all’ufficio territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale.

Finalità e motivazioni del provvedimento

Il provvedimento richiama il quadro normativo che ha introdotto e ampliato la facoltà di pagamento cumulativo delle tasse automobilistiche.

In particolare:

  • la legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto la possibilità per le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria di eseguire cumulativamente il versamento delle tasse automobilistiche;
  • la legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha esteso tale facoltà alle aziende con flotte di auto e camion;
  • il comma 39 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 stabilisce che i versamenti cumulativi devono essere eseguiti in favore della regione o provincia autonoma competente in relazione al luogo di immatricolazione del veicolo o, in caso di locazione finanziaria, al luogo di residenza dell’utilizzatore;
  • per l’attuazione è richiamato l’articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che consente alle amministrazioni di definire termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici per versamenti fiscali e altre istanze.

Il provvedimento afferma che resta comunque possibile effettuare il pagamento della tassa automobilistica con le ordinarie modalità di versamento previste dalla normativa vigente.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento riporta i riferimenti relativi sia alle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate sia alla disciplina di riferimento della materia.

Tra i principali riferimenti elencati figurano:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39;
  • decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, articolo 5;
  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 13;
  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 13;
  • legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 17, comma 10;
  • decreto del Ministro delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462;
  • decreto del Ministro delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418;
  • decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999;
  • decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 maggio 2009, articolo 6;
  • legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 7, comma 1;
  • decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 38, comma 5;
  • legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi 38 e 39.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il documento è datato Roma, 3 dicembre 2019.

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