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Provvedimento

Provvedimento del 03/12/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento fissa al 46,4068306637284% la percentuale del credito d'imposta spettante nel 2019 alle fondazioni di origine bancaria per i versamenti al Fondo unico nazionale effettuati entro il 31 ottobre 2019. Il calcolo deriva dal rapporto tra 10 milioni di euro stanziati e 21.548.551,92 euro complessivamente versati al FUN.

Definizione della percentuale del credito d'imposta 2019 per le fondazioni di origine bancaria

Definizione della percentuale del credito d'imposta 2019 per le fondazioni di origine bancaria

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate definisce la percentuale da applicare per determinare il credito d'imposta spettante alle fondazioni di origine bancaria per l'anno 2019, in relazione ai versamenti effettuati al Fondo unico nazionale entro il 31 ottobre 2019. La misura è fissata sulla base delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo dei versamenti comunicati.

Oggetto e contenuto del provvedimento

Il provvedimento stabilisce che la percentuale in base alla quale è determinato il credito d'imposta spettante per il 2019 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), con riferimento ai versamenti al FUN entro il 31 ottobre 2019, è pari al 46,4068306637284 per cento.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama il sistema introdotto dal Codice del Terzo settore per il finanziamento dei centri di servizio per il volontariato (CSV). In particolare:

  • l'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ha istituito il Fondo unico nazionale (FUN), alimentato dai contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria;
  • l'articolo 62, comma 6, del medesimo decreto riconosce alle FOB, a decorrere dal 2018, un credito d'imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al FUN ai sensi dei commi 4 e 5, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24;
  • il credito è previsto nei limiti massimi di 15 milioni di euro per il 2018 e di 10 milioni di euro per gli anni successivi.

Ruolo dell'ONC e modalità attuative

Il testo precisa che l'Organismo nazionale di controllo (ONC), previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 117 del 2017, è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato costituita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 gennaio 2018.

Le modalità applicative del credito d'imposta sono state approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 maggio 2018, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In tale disciplina:

  • ai fini del credito rilevano i versamenti al FUN effettuati entro il 31 ottobre di ciascun anno;
  • l'ONC trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con codici fiscali e importi;
  • l'Agenzia, con provvedimento del Direttore, rende nota la percentuale da applicare per determinare il credito spettante a ciascuna fondazione, sulla base del rapporto tra risorse stanziate e versamenti complessivi.

Calcolo della percentuale per l'anno 2019

Per il 2019 il provvedimento indica che:

  • le risorse stanziate ammontano a 10.000.000,00 euro;
  • l'importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN entro il 31 ottobre 2019 è pari a 21.548.551,92 euro.

Sulla base di tale rapporto, la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascuna fondazione per l'anno 2019 è determinata nella misura del 46,4068306637284 per cento.

Riferimenti normativi richiamati

Il documento elenca, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
  • Statuto dell'Agenzia delle entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 62, comma 6;
  • decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 gennaio 2018;
  • decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 maggio 2018, n. 56;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articoli 17 e seguenti sul sistema dei versamenti unitari con compensazione.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il documento è datato Roma, 3 dicembre 2019.

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