L.R. Molise 23/2007
Disciplina in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Molise riordina le IPAB operanti nel territorio regionale, imponendone entro il 31 dicembre 2007 la trasformazione in ASP o in enti privati senza scopo di lucro, con interventi sostitutivi, fusione o estinzione nei casi previsti. Disciplina inoltre organizzazione, organi, bilanci, controlli, patrimonio e liquidazione delle ASP.
Riordino delle IPAB e disciplina delle ASP in Molise
Riordino delle IPAB e disciplina delle ASP in Molise
La legge regionale del Molise disciplina il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) operanti nel territorio regionale, prevedendone la trasformazione in Aziende di servizi alla persona (ASP) oppure in persone giuridiche private senza scopo di lucro. Regola anche il funzionamento delle ASP, i controlli regionali, i casi di fusione, estinzione e le disposizioni transitorie.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina è finalizzata a garantire la gestione dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi secondo i principi di efficienza, efficacia, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza. Si applica alle IPAB operanti in Molise in ambito sociale, socio-sanitario ed educativo. Restano salve le procedure e i pareri dell’autorità ecclesiastica previsti da Concordati e Intese.
Inserimento nel sistema integrato dei servizi
Gli enti risultanti dalla trasformazione partecipano al sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari e concorrono, con i soggetti del terzo settore, allo sviluppo di iniziative di solidarietà sociale secondo la programmazione regionale. La Regione assicura parità di trattamento tra enti pubblici e privati senza scopo di lucro nell’accesso ai contributi regionali.
Trasformazione delle IPAB
Le IPAB devono trasformarsi entro il 31 dicembre 2007 in ASP oppure in persone giuridiche private senza scopo di lucro, nel rispetto delle tavole di fondazione, della volontà dei fondatori e del decreto legislativo n. 207/2001.
Per la trasformazione in ente privato senza scopo di lucro:
- l’IPAB presenta istanza alla Giunta regionale;
- ne dà comunicazione al Comune della sede legale;
- il Comune esprime un parere motivato entro 30 giorni;
- in caso di parere contrario si apre una conferenza interistituzionale Regione-Comune-IPAB, con determinazione finale della Giunta regionale.
Per la trasformazione in ASP:
- l’IPAB delibera la trasformazione e la conservazione della personalità giuridica pubblica;
- approva l’adeguamento dello statuto alle regole del titolo II;
- trasmette deliberazione e nuovo statuto alla direzione generale regionale competente.
Gli enti trasformati subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’IPAB originaria.
Intervento sostitutivo, fusione ed estinzione delle IPAB
Se alla scadenza del 31 dicembre 2007 l’IPAB non ha assunto e comunicato gli atti necessari alla trasformazione, la Giunta regionale nomina un commissario, su designazione del Comune, affinché provveda entro 90 giorni alla trasformazione.
Il commissario trasforma l’IPAB in persona giuridica privata se ricorre almeno uno di questi requisiti:
- struttura associativa;
- istituzione o promozione da parte di privati con mezzi economici privati;
- finalità di ispirazione religiosa e collegamento con una confessione religiosa;
- riconoscimento ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 616/1977.
Negli altri casi, se ne ricorrono i presupposti, la trasformazione avviene in ASP. Il commissario valuta anche l’eventuale estinzione dell’ente.
Le IPAB gestite da un commissario straordinario alla data di entrata in vigore della legge sono trasformate dal medesimo commissario, con proroga dell’incarico per il tempo necessario.
La fusione è prevista per gli enti che gestiscono più IPAB contemporaneamente: gli organi competenti adottano, insieme alla trasformazione, l’atto di fusione in un unico ente privato senza scopo di lucro o in un’unica ASP, con subentro nei rapporti giuridici. Gli atti di fusione sono esenti da imposte e tasse regionali.
L’estinzione riguarda le IPAB non operative da almeno due anni, o per le quali siano esaurite le finalità fondative o non siano più perseguibili gli scopi statutari, quando non siano possibili trasformazione o fusione. L’estinzione è proposta dall’organo di amministrazione, dal Comune o dalla Giunta regionale e deve concludersi comunque entro il 31 dicembre 2007. Il patrimonio è devoluto prioritariamente ad altro ente pubblico, in subordine a persone giuridiche private senza scopo di lucro con finalità analoghe, oppure al Comune con vincolo di destinazione ai servizi sociali, socio-sanitari o educativi; il personale è destinato, di concerto tra i soggetti interessati, ad altre IPAB o ASP o al Comune.
Le IPAB in stato di estinzione non sono sottoposte alla procedura se entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge concludono la fusione prevista dalla norma.
Natura e autonomia delle ASP
Le ASP sono enti di diritto pubblico per finalità sociali e socio-sanitarie. Godono di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale e operano con criteri imprenditoriali, nel rispetto del pareggio di bilancio.
Lo statuto, e le successive modifiche, sono trasmessi alla Regione entro 10 giorni dall’approvazione per il visto di conformità, che deve intervenire entro 60 giorni, con possibilità di una sola sospensione per chiarimenti o riesame.
L’organizzazione deve rispettare la distinzione tra indirizzo e gestione, la programmazione delle attività e il principio di unicità e responsabilità amministrativa. Il regolamento regionale disciplina il visto sugli statuti, il concorso delle ASP alla programmazione e la partecipazione dei loro rappresentanti agli organismi previsti dalla legge n. 328/2000.
Organi di amministrazione, nomine e incompatibilità
Gli organi delle ASP sono il presidente e il consiglio di amministrazione. La durata in carica, le nomine, le competenze e il funzionamento sono rimessi allo statuto, nel rispetto della legge e del regolamento di attuazione.
Il consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e verifica ed è composto da tre membri:
- due nominati dal Comune della sede legale;
- uno nominato dai fondatori, dai loro discendenti o da soggetti rappresentativi degli interessi originari, oppure secondo quanto previsto dallo statuto.
Sono previsti requisiti di accesso, cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza. Tra le principali incompatibilità rientrano cariche politiche e amministrative regionali, provinciali e comunali, incarichi apicali in enti che ricevono sovvenzioni dall’ASP, consulenze continuative, liti pendenti con l’ente e responsabilità pregresse non estinte. Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina, altrimenti scatta la decadenza.
Gli amministratori non possono essere revocati se non per gravi violazioni di legge o di statuto. La cessazione della maggioranza del consiglio comporta la decadenza dell’intero collegio e la nomina di un commissario straordinario regionale fino alla ricostituzione degli organi.
Direttore dell’ASP
Il direttore è il responsabile della gestione ed è nominato dal consiglio di amministrazione. Il rapporto è di diritto privato, con durata non superiore a quella del consiglio che lo nomina, e può essere rinnovato.
Al direttore spettano tutti gli adempimenti non riservati agli organi di amministrazione. L’incarico è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, con il mantenimento di un rapporto di lavoro dipendente si applica, ove previsto, l’aspettativa senza assegni e la conservazione del posto.
Sono previste specifiche cause di non nomina, tra cui condanne penali, richieste di rinvio a giudizio per determinati delitti, misure di prevenzione o di sicurezza. Le incompatibilità con cariche politiche e con rapporti di collaborazione o economici con l’ASP o con enti concorrenti devono essere rimosse entro 30 giorni, altrimenti il direttore decade.
Personale
Il personale delle ASP è regolato da un rapporto di lavoro privatistico e dal contratto collettivo nazionale applicato al momento della trasformazione, fino alla definizione di un comparto autonomo.
La dotazione organica è definita periodicamente dal direttore con programmazione triennale e approvata dal consiglio di amministrazione. Requisiti, modalità di assunzione e cause di cessazione sono demandati al regolamento di organizzazione, nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità.
Bilanci, contabilità e gestione economica
La gestione delle ASP è improntata al pareggio di bilancio. L’organizzazione deve essere articolata in centri di costo, con contabilità analitica idonea a consentire verifiche almeno annuali.
Le ASP predispongono:
- un documento di programmazione economica triennale;
- un bilancio di esercizio annuale, con esercizio coincidente con l’anno solare.
Il bilancio è redatto secondo gli articoli 2423 e seguenti del codice civile e va approvato entro il 30 aprile di ogni anno. Deve essere reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio del Comune della sede legale.
In caso di mancata approvazione, la Giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario per la predisposizione e approvazione del bilancio.
Patrimonio e atti dispositivi
Il patrimonio delle ASP comprende tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti o acquisiti a qualsiasi titolo.
Sono indisponibili i beni destinati alle attività statutarie; gli altri costituiscono patrimonio disponibile. I beni indisponibili non possono essere alienati o ceduti se non previa loro uscita dal patrimonio indisponibile e sostituzione con altro bene idoneo alle medesime finalità.
Gli atti di trasferimento di diritti reali su immobili devono essere trasmessi alla Regione. Le ASP devono tenere un registro inventario e predisporre programmi di conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.
Revisione contabile, controlli interni e URP
Le ASP devono dotarsi di un organo di revisione contabile monocratico o collegiale, con composizione, durata e nomina stabilite dallo statuto. Possono farne parte solo revisori iscritti nei relativi albi; lo statuto può prevedere l’affidamento dell’attività a società di revisione.
Devono inoltre adottare sistemi di controllo amministrativo-contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di controllo strategico e di verifica della qualità dei servizi, anche mediante organismi esterni specializzati.
Ciascuna ASP istituisce un’unità funzionale per le relazioni con il pubblico, che fornisce informazioni, raccoglie istanze e suggerimenti e, se previsto, svolge pratiche amministrative delegate dagli assistiti.
Utili, perdite e riequilibrio
Gli eventuali utili devono essere impiegati solo per:
- sviluppo delle attività istituzionali;
- riduzione dei costi delle prestazioni;
- conservazione del patrimonio.
Le perdite devono essere comunicate immediatamente alla Giunta regionale. La direzione generale competente convoca entro 30 giorni una conferenza di servizi per verificare le cause della perdita e formulare proposte di ripiano.
Se la perdita si protrae per due anni consecutivi, la Giunta regionale scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario con il compito di riportare l’ente al pareggio, oppure di procedere alla trasformazione in ente privato senza scopo di lucro o alla fusione con altre ASP se ciò consente la prosecuzione dell’attività. Se tale soluzione non è possibile, si avvia la procedura di estinzione.
Controlli regionali e scioglimento degli organi
Il controllo sulle ASP è esercitato dalla Regione tramite la direzione generale competente in materia socio-sanitaria, con finalità di legalità, buon andamento, perseguimento degli obiettivi e qualità delle prestazioni.
Gli organi di amministrazione possono essere sciolti per gravi violazioni di legge o statuto, gravi irregolarità, mancato perseguimento delle finalità, inefficienze, violazioni in materia di autorizzazione o accreditamento, irregolare costituzione degli organi o impossibilità di funzionamento. Dopo contestazione e termine di 30 giorni, la Giunta regionale dispone lo scioglimento e nomina un commissario. Il commissario dura in carica non più di sei mesi, rinnovabili una sola volta.
Estinzione e liquidazione delle ASP
Le ASP sono soggette ad estinzione quando i loro scopi sono esauriti o cessati, o quando non possono più essere perseguiti, oppure nei casi di cui alla disciplina sulle perdite protratte. L’iniziativa può provenire dall’ASP, dal Comune o dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale, sentito il Comune, dispone la liquidazione e nomina un commissario liquidatore, assegnando un termine per le operazioni. Con la cessazione del liquidatore, cessa anche l’organo di revisione.
Conclusa la liquidazione, la Giunta dispone l’estinzione e la devoluzione del patrimonio residuo, attribuendolo prioritariamente ad altra ASP operante nello stesso Comune o, in mancanza, al Comune della sede legale con vincolo di destinazione ai servizi sociali. Il soggetto beneficiario subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi. I provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Disposizioni transitorie, riferimenti normativi e decorrenza
Nel periodo transitorio del riordino continuano ad applicarsi le norme previgenti, se non incompatibili con la nuova legge e con il principio di libertà dell’assistenza.
Il regolamento di attuazione doveva essere approvato entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Le ASP devono dotarsi, entro 120 giorni dall’approvazione dello statuto, di un regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi.
Dal giorno successivo alla scadenza del termine per il riordino, ogni riferimento legislativo o regolamentare alle IPAB si intende fatto alle ASP o alle persone giuridiche private. L’uso della denominazione “ASP” è obbligatorio.
Le disposizioni del titolo II valgono anche per le ASP istituite successivamente alla fase di trasformazione. Le modalità di svolgimento degli incarichi commissariali e i relativi compensi sono demandati al regolamento di attuazione.
In prima applicazione, la nomina degli organi delle ASP deve avvenire entro 90 giorni dalla trasformazione o, in caso di intervento sostitutivo, entro i successivi 90 giorni.
Le amministrazioni delle IPAB in carica alla data di entrata in vigore restano prorogate fino al completamento delle trasformazioni e comunque non oltre il 30 settembre 2007. Le istanze di depubblicizzazione già presentate sono definite secondo la nuova disciplina.
Abrogazioni ed entrata in vigore
È abrogato il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale Molise 7 gennaio 2000, n. 1, oltre a ogni disposizione incompatibile.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 18 lug 2007L.R. Molise 22/2007
- Legge · 12 set 2007L.R. Molise 24/2007
- Legge · 6 lug 2007L.R. Molise 21/2007
- Legge · 20 giu 2007L.R. Molise 18/2007
- Legge · 20 giu 2007L.R. Molise 19/2007
- Legge · 1 giu 2007L.R. Molise 16/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →