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Provvedimento

Deliberazione n. 597 del 26/09/2024

Provvedimento del 26 settembre 2024

Garante Privacy597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy. L'intervento è finalizzato a impedire la diffusione su piattaforme digitali di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Le piattaforme sono state anche prescritte a conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi, a soli fini probatori, con misure idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati.

Ratifica urgente nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram e TikTok per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. L'intervento è stato attivato a seguito di una segnalazione presentata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione online di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l'art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e impone al Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento;
  • l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure urgenti, con successiva ratifica dell'Autorità.

Segnalazione e intervento d'urgenza

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall'art. 144-bis del Codice e ha chiesto l'intervento dell'Autorità con riferimento alle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok. Sulla base della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente ha adottato le determinazioni nn. 462-464 del 17 settembre 2024, trasmesse poi ai gestori delle piattaforme.

Le misure urgenti hanno riguardato:

  • l'ingiunzione a interrompere e impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l'obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all'Autorità le misure adottate.

Ratifica finale

Preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni eventualmente formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Collegio ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 17 settembre 2024. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma esclusivamente la conferma delle misure cautelari e conservative volte a prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito che la riguardava, indicando come possibili canali di divulgazione le piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok. La segnalazione rientra nell'ambito dell'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a intervenire entro 48 ore dalla ricezione nei casi di c.d. revenge porn.

Provvedimenti urgenti del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 462-464 del 17 settembre 2024. Con tali atti ha ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per finalità probatorie.

Ratifica del Garante

Ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 462/2024, 463/2024 e 464/2024 adottati il 17 settembre 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenticonservazione dei dati

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