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Messaggio

Messaggio numero 20733 del 06-08-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il D.P.C.M. 27 luglio 2010 ha consentito di effettuare senza maggiorazione entro il 20 agosto 2010 i versamenti con scadenza nel mese di agosto relativi agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 241/1997, includendo anche contributi previdenziali e assistenziali. Restano invariati il termine UNIEMENS all’ultimo giorno del mese e le regole per il differimento ferie collettive, con decorrenza dal 16 agosto per i giorni di differimento e dal 20 agosto per gli interessi.

Differimento al 20 agosto 2010 dei versamenti F24 e chiarimenti UNIEMENS

Differimento dei versamenti di agosto 2010

Il documento dà conto del D.P.C.M. 27 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2010 n. 179, con il quale è stato disposto il differimento dei versamenti aventi scadenza nel mese di agosto 2010, da eseguirsi entro il giorno 20. Il versamento può essere effettuato senza alcuna maggiorazione entro tale data.

Ambito di applicazione

Il differimento riguarda le somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In base al testo, la proroga si applica a tutti i versamenti unitari da effettuare con modello F24.

Sono quindi compresi anche:

  • i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro;
  • i contributi dovuti dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • i contributi dovuti dai venditori a domicilio;
  • i contributi dovuti dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.

Adempimenti contributivi e UNIEMENS

Per i datori di lavoro che operano con il flusso UNIEMENS individuale, il documento precisa che il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane invariato e continua a coincidere con l’ultimo giorno del mese.

Differimento per ferie collettive

Con riferimento alle aziende autorizzate, per il mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, viene chiarito che:

  • i giorni di differimento decorrono comunque dal 16 agosto;
  • gli interessi di differimento decorrono invece dal termine differito, cioè dal 20 agosto.

Indicazione finale

Il testo si chiude con la sottoscrizione del Direttore Generale Nori, senza ulteriori indicazioni operative o prescrizioni aggiuntive.

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