Messaggio numero 20810 del 06-08-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento disciplina la procedura e gli effetti dei progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento per lavoratori in CIGO, CIGS, solidarietà, cassa integrazione in deroga e altre sospensioni, prevedendo accordi specifici, comunicazioni all’INPS, integrazione retributiva a carico del datore di lavoro e monitoraggio trimestrale della spesa.
Progetti di formazione o riqualificazione per lavoratori in ammortizzatori sociali
Progetti di formazione o riqualificazione con attività produttiva connessa all’apprendimento
Il documento, emanato a seguito di chiarimenti del Ministero del Lavoro e in sostituzione integrale del precedente messaggio n. 20232 del 2 agosto 2010, illustra l’attuazione della misura introdotta dall’art. 1, comma 1, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 102/2009, e disciplinata dal D.I. n. 49281, pubblicato nella G.U. n. 44 del 23 febbraio 2010. La finalità è favorire la conservazione e valorizzazione del capitale umano nelle imprese, consentendo l’utilizzo dei lavoratori percettori di sostegni al reddito in costanza di rapporto di lavoro in progetti di formazione o riqualificazione che possano includere attività produttive connesse all’apprendimento.
Ambito di applicazione e destinatari
La disposizione si applica, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, ai lavoratori sospesi che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito. I destinatari individuati sono:
- lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) ai sensi della legge n. 164/1975 e successive modifiche;
- lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi della legge n. 223/1991 e successive modifiche;
- lavoratori sospesi per contratti di solidarietà ai sensi dell’art. 1 della L. 863/1984 e successive modifiche;
- lavoratori sospesi beneficiari di cassa integrazione guadagni in deroga;
- lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni.
Procedura di attivazione degli accordi
Per inserire i lavoratori nei progetti di formazione o riqualificazione, il datore di lavoro deve sottoscrivere uno specifico accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale tutela condizioni di lavoro – con le stesse parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori sociali.
In base a delega del Direttore generale, gli accordi possono essere stipulati anche presso le Direzioni regionali o provinciali del Ministero del lavoro competenti per il territorio in cui ha sede l’unità produttiva interessata.
Per i lavoratori in cassa integrazione in deroga e inclusi nel programma di sostegno al reddito e nelle competenze dell’accordo Stato-Regioni-Province autonome del 12 febbraio 2009, l’accordo deve essere sottoscritto anche dalla Regione o Provincia autonoma competente. In tale caso l’accordo deve inoltre indicare le modalità di coordinamento e di scambio di informazioni tra gli uffici competenti territoriali e le imprese di appartenenza.
Contenuto del progetto formativo e adempimenti successivi
Il progetto di formazione o riqualificazione professionale deve essere predisposto dal datore di lavoro e contenere in modo dettagliato:
- il contenuto della formazione;
- la durata;
- le modalità di svolgimento.
Al termine del progetto formativo deve essere trasmessa ai soggetti coinvolti nell’accordo un’informativa sull’avvenuta realizzazione del progetto, sull’elenco dei lavoratori formati e sugli esiti dell’apprendimento.
Entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo e comunque prima dell’avvio della formazione, il datore di lavoro deve comunicare all’ufficio INPS che eroga o autorizza la prestazione di sostegno al reddito i nominativi dei lavoratori interessati, utilizzando il modello allegato. Per gli accordi già stipulati, il termine decorre dalla data di pubblicazione del messaggio.
Trattamento economico e incentivo al lavoratore
Al lavoratore inserito nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuta, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra:
- il trattamento di sostegno al reddito spettante, al lordo del prelievo contributivo;
- la retribuzione lorda originaria.
Il trattamento di sostegno al reddito continua a essere erogato con le modalità vigenti alla data dell’accordo attuativo dei piani di formazione, con riferimento a CIGO, CIGS, CIG in deroga, contratti di solidarietà ex art. 1 L. 863/1984 e trattamenti ex art. 19, comma 1, L. 2/2009 e successive modificazioni.
Effetti sulla posizione assicurativa e contribuzione
L’INPS accredita, per ogni lavoratore coinvolto, la contribuzione figurativa corrispondente ai valori retributivi previsti dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui il lavoratore è titolare.
Poiché tale contribuzione figurativa è utile ai soli fini pensionistici e l’incentivo corrisposto al lavoratore ha natura retributiva, i datori di lavoro devono versare su questa parte di incentivo/retribuzione le contribuzioni minori dovute.
Monitoraggio e trasmissione dei dati
Le Direzioni regionali o provinciali del lavoro, se delegate ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto, trasmettono gli accordi stipulati, con l’elenco dei lavoratori interessati, al Direttore regionale INPS territorialmente competente.
La Direzione regionale INPS effettua gli eventuali controlli e il monitoraggio trimestrale della spesa, trasmettendo i dati alla Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito. A sua volta, l’INPS comunica trimestralmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’importo degli oneri sostenuti, ai fini del monitoraggio degli oneri finanziari.
Istruzioni operative
Le Direzioni centrali Entrate, Sistemi Informativi e Tecnologici, Bilanci e Servizi fiscali provvederanno a fornire le istruzioni operative e procedurali per gli aspetti di rispettiva competenza.
Testo integrale
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