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Messaggio

Messaggio numero 2308 del 08-07-2026

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS approva un nuovo schema di convenzione e il relativo Regolamento per i finanziamenti ai pensionati INPS e la traslazione su pensione di finanziamenti ai dipendenti, con validità 1° maggio 2026-30 aprile 2029. Sono aggiornate procedure telematiche, controlli, tutela dati personali e oneri economici, con indicazione dei canali di adesione per banche e intermediari finanziari.

Nuovo schema di convenzione INPS per cessione del quinto su pensioni e stipendi

Nuovo schema di convenzione INPS per la cessione del quinto

Il documento comunica l’adozione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 29 aprile 2026, del nuovo schema di convenzione e del relativo Regolamento per la concessione di finanziamenti ai pensionati INPS da estinguersi mediante cessione fino a un quinto della pensione, nonché per la traslazione su pensione di finanziamenti concessi ai dipendenti da estinguersi mediante cessione fino a un quinto dello stipendio. Il testo aggiorna la disciplina previgente e definisce durata, procedure operative, controlli e oneri economici.

Durata e rinnovo della convenzione

Il nuovo schema convenzionale ha validità dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2029. È previsto un solo rinnovo espresso per la medesima durata, da effettuarsi mediante scambio di comunicazioni tramite posta elettronica certificata (PEC). Il precedente schema, già prorogato fino al 30 aprile 2026, è stato quindi sostituito da una versione puntualmente revisionata.

Principali novità operative nello schema convenzionale

Il documento evidenzia alcune modifiche rilevanti rispetto al testo precedente.

  • Articolo 12, comma 6 – Gestione del piano di ammortamento: se il piano cessa prima della naturale scadenza o viene rimodulato, nei casi di estinzione anticipata totale, chiusura del piano dopo validazione INPS o rimodulazione per estinzione anticipata parziale, il soggetto convenzionato deve richiederne la chiusura o rimodulazione all’INPS esclusivamente tramite le funzioni telematiche dedicate.
  • Articolo 14, comma 2 – Rinnovi di contratto: in caso di rinnovo cosiddetto “esterno”, il soggetto convenzionato deve trasmettere all’INPS i dati relativi all’estinzione del finanziamento oggetto di rinnovo tramite la funzione telematica dedicata. Se il versamento estintivo è avvenuto mediante bonifico identificato con TRN, nel campo “N. CRO/TRN” devono essere riportati solo il sesto e il sedicesimo carattere del codice, come identificativo del CRO.
  • Articolo 7, comma 3 – Comunicazione di quota cedibile: la consultazione della comunicazione di quota cedibile della pensione da parte del soggetto convenzionato richiede l’identificazione del pensionato mediante copia di un documento valido o tramite un processo conforme al Regolamento (UE) n. 910/2014, oltre alla verifica di uno dei due elementi alternativi di riscontro:
    • OTP inviato dall’INPS sull’eventuale cellulare certificato del pensionato;
    • importo, comprensivo di cifre decimali, di una delle ultime due mensilità di pensione pagata.

Controlli e audit dell’INPS

È espressamente prevista la facoltà dell’INPS di svolgere attività di audit, controlli e verifiche nei confronti dei soggetti convenzionati. Tali verifiche riguardano il rispetto degli obblighi derivanti dalla convenzione, delle regole di sicurezza nella gestione delle banche dati e della normativa sulla protezione dei dati personali.

Aggiornamenti del Regolamento

Anche il Regolamento allegato è stato aggiornato in modo coerente con il nuovo schema convenzionale. Il documento segnala in particolare l’aggiornamento delle disposizioni relative a:

  • ambito di applicazione, articolo 1;
  • recupero crediti residui, articolo 9;
  • rinnovi di contratto, articolo 10;
  • rimborso oneri, articolo 15;
  • protezione dei dati personali, articolo 16.

Oneri economici e rimborsi

In base alle risultanze della contabilità analitica e al consuntivo dell’anno 2024, l’INPS aggiorna l’onere sostenuto per il servizio prestato in favore dei soggetti convenzionati. Per l’estrazione del rateo pensionistico fino al 31 dicembre 2026, l’onere è fissato in 2,03 euro, IVA esente ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Per il rimborso degli intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la convenzione, l’articolo 15 del Regolamento prevede invece:

  • 111,12 euro, IVA esente, per ciascun contratto di cessione, in ragione d’anno;
  • 9,26 euro, IVA esente, per estrazione del rateo pensionistico, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

L’INPS ridetermina annualmente, sulla base della contabilità analitica, gli oneri da rimborsare per le annualità successive. Inoltre, provvede mensilmente a detrarre l’importo dovuto dal soggetto convenzionato dall’ammontare complessivo dei flussi di versamento.

Modalità di adesione alla nuova convenzione

Per aderire alla nuova convenzione, banche e intermediari finanziari in possesso dei requisiti di legge devono rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione - Area Relazioni e sinergie con intermediari e soggetti privati, all’indirizzo e-mail: convenzioni.cessionequinto@inps.it.

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