Prescrizioni del Garante n. 296 del 09/05/2024
Provvedimento del 9 maggio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che un avvocato, titolare del trattamento, non aveva riscontrato nei termini un'istanza di esercizio dei diritti ex artt. 15 e ss. GDPR, né aveva comunicato nei termini la proroga del termine e le relative ragioni. Pur avendo poi fornito il riscontro e non ritenendo necessario irrogare una sanzione pecuniaria, l’Autorità ha dichiarato l’illiceità della condotta e ha adottato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.
Ammonimento nei confronti di un avvocato per tardivo riscontro a un'istanza di esercizio dei diritti dell'interessato ex art. 12 GDPR
Ammonimento per tardivo riscontro a un’istanza di esercizio dei diritti
Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un provvedimento nei confronti di un avvocato, in qualità di titolare del trattamento, per il mancato riscontro tempestivo a una richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato ex artt. 15 e ss. GDPR. Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo dell’interessato, insoddisfatto per l’assenza di risposta nei termini di legge.
Fatti e origine del reclamo
L’interessato aveva presentato in data 3 marzo 2023 un’istanza di accesso e, più in generale, di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 12 GDPR, il 5 aprile 2023 è stato proposto reclamo al Garante per sollecitare un intervento nei confronti del professionista.
Successivamente, l’Ufficio ha invitato il titolare a valutare l’adesione spontanea alle richieste del reclamante, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento n. 1/2019. In risposta, il 3 novembre 2023 l’avvocato ha comunicato di aderire alle richieste, spiegando di non aver risposto prima per un errore personale, dovuto al mancato accorgimento della PEC ricevuta.
Osservazioni del reclamante e riscontro del titolare
Nella medesima data, il reclamante ha contestato il riscontro, lamentando in particolare la mancata consegna della copia dell’informativa sottoscritta ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR e chiedendo al Garante di valutare eventuali ulteriori misure nei confronti del professionista.
L’Ufficio ha poi rilevato separatamente la congruità del contenuto del riscontro fornito. Resta tuttavia emerso che il titolare non aveva risposto nei termini né aveva informato tempestivamente l’interessato della necessità di una proroga e delle ragioni del ritardo.
Violazione dell’art. 12, par. 3, GDPR
Il Garante ha accertato la violazione dell’art. 12, par. 3, GDPR, che impone al titolare di fornire all’interessato informazioni sull’azione intrapresa rispetto alle richieste di cui agli artt. 15-22 GDPR senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta.
La norma consente una proroga di due mesi nei casi di particolare complessità o numero delle richieste, ma impone al titolare di informare l’interessato entro un mese della proroga e dei motivi del ritardo. Nel caso di specie, tali comunicazioni non risultavano né allegate né trasmesse nei termini.
Valutazioni ai fini dell’art. 83 GDPR
Nella valutazione della gravità, il Garante ha considerato:
- l’avvenuto esaurimento degli effetti della condotta;
- il successivo riscontro comunque fornito all’interessato;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- il carattere colposo della violazione;
- il danno subito dall’interessato, ritenuto di lievissima entità;
- l’assenza di fattori aggravanti, quali benefici finanziari conseguiti o perdite evitate.
Alla luce di tali elementi, l’Autorità ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), GDPR.
Dispositivo finale
Pur in assenza di sanzione pecuniaria, il Garante ha dichiarato l’illiceità della condotta del titolare per violazione dell’art. 12, par. 3, GDPR e lo ha ammonito ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.
È stata inoltre richiamata la facoltà di opposizione avverso il provvedimento, proponibile ai sensi dell’art. 78 GDPR, dell’art. 152 del Codice privacy e dell’art. 10 del d.lgs. 150/2011, entro i termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento trae origine da un reclamo presentato dall’interessato dopo che l’avvocato, destinatario di un’istanza del 3 marzo 2023 per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR, non aveva fornito alcun riscontro entro il termine previsto dall’art. 12 GDPR.
Riscontro successivo e osservazioni del reclamante
A seguito dell’invito dell’Ufficio a valutare l’adesione spontanea, l’avvocato ha poi riscontrato la richiesta il 3 novembre 2023, attribuendo il ritardo a un errore personale. Il reclamante ha però segnalato che non gli era stata consegnata copia dell’informativa sottoscritta ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR e ha chiesto ulteriori valutazioni da parte del Garante.
Violazione accertata
Il Garante ha ritenuto violato l’art. 12, par. 3, GDPR, poiché il titolare non ha fornito le informazioni relative all’azione intrapresa entro un mese dalla richiesta e non ha comunicato tempestivamente all’interessato la necessità della proroga del termine e i motivi del ritardo.
Valutazione sanzionatoria
Pur essendo stata accertata l’illiceità della condotta, il Garante ha escluso l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 58, par. 2, lett. i), GDPR, valorizzando il fatto che la violazione aveva esaurito i suoi effetti, il riscontro era comunque stato fornito, mancavano precedenti pertinenti, la condotta appariva colposa, il danno per l’interessato era di lievissima entità e non risultavano vantaggi finanziari o altri fattori aggravanti.
Provvedimento finale
L’Autorità ha dichiarato l’illiceità della condotta e ha ammonito l’avvocato ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR per la violazione dell’art. 12, par. 3, GDPR. È stata inoltre richiamata la possibilità di opposizione ex art. 78 GDPR, art. 152 Codice privacy e art. 10 d.lgs. 150/2011.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 9 mag 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 435 del 09/05/2024
- Provvedimento · 9 mag 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 295 del 09/05/2024
- Provvedimento · 9 mag 2024Prescrizioni del Garante n. 293 del 09/05/2024
- Provvedimento · 9 mag 2024Prescrizioni del Garante n. 292 del 09/05/2024
- Provvedimento · 9 mag 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 272 del 09/05/2024
- Provvedimento · 9 mag 2024Deliberazione n. 279 del 09/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →