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Messaggio

Messaggio numero 4441 del 30-06-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra i profili contributivi della NASpI, richiamando l’impianto già previsto per l’ASpI: contributo ordinario, contributo addizionale e contributo sulle interruzioni dei rapporti a tempo indeterminato. Vengono indicati aliquote, esclusioni, restituzioni, soglie e incentivi per l’assunzione di percettori o aventi titolo alla NASpI, oltre a precisare che non vi sono modifiche nelle modalità di esposizione UniEmens.

Aspetti contributivi NASpI

Aspetti contributivi della NASpI

Il documento chiarisce che la NASpI, introdotta dal D.lgs. 22/2015 e sostitutiva di ASpI e mini ASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1 maggio 2015, non comporta innovazioni sul piano del finanziamento. Per effetto del rinvio dell’art. 14 del D.lgs. 22/2015 alle disposizioni in materia di ASpI, resta applicabile l’impianto contributivo previsto dall’art. 2 della legge n. 92/2012.

Quadro generale del finanziamento

Il sistema contributivo continua a articolarsi in tre componenti:

  • contributo ordinario;
  • contributo addizionale;
  • contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Per i profili normativi già disciplinati in precedenza, il documento richiama la prassi già illustrata nelle circolari e nei messaggi citati, limitandosi a riepilogarne gli elementi essenziali.

Contributo ordinario

Il contributo ordinario è stabilito nella misura complessiva dell’1,61%, composto da:

  • 1,31% di contributo base;
  • 0,30% ex art. 25 della legge n. 845/1978.

Sul contributo base dell’1,31% possono operare:

  • le riduzioni del costo del lavoro previste dall’art. 120 della legge n. 388/2000 e dall’art. 1, comma 361, della legge n. 266/2005;
  • le misure compensative previste dall’art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005, in relazione agli oneri connessi al versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, al Fondo di Tesoreria o alla liquidazione mensile della Qu.I.R. senza accesso al finanziamento assistito da garanzia.

Per alcune categorie di lavoratori, e a determinate condizioni, continua ad applicarsi l’allineamento graduale all’aliquota contributiva ex ASpI previsto dall’art. 2, comma 27, della legge n. 92/2012. L’adeguamento è previsto nel periodo 2013/2017 e riguarda sia il contributo base sia quello integrativo.

Per l’anno di riferimento del documento, le aliquote risultano pari a:

  • 0,78% per il contributo base;
  • 0,18% per il contributo integrativo;
  • 0,96% complessivo.

Il documento precisa inoltre che, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015, l’indennità NASpI spettante ai lavoratori interessati dal meccanismo di graduale adeguamento contributivo è allineata a quella prevista per la generalità dei lavoratori.

Contributo addizionale

Il contributo addizionale resta fissato nella misura dell’1,40% della retribuzione imponibile ed è dovuto per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

Sono esclusi dall’obbligo di versamento, ai sensi dell’art. 2, comma 29, della legge n. 92/2012:

  • i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • i lavoratori a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
  • gli apprendisti;
  • i lavoratori assunti a termine per attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
  • per i periodi contributivi dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, anche i lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011.

Il contributo non è dovuto neppure nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità ex art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991.

Il documento ricorda che il contributo addizionale è restituito al datore di lavoro nei casi di:

  • trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine;
  • stabilizzazione del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 147/2013, dal 2014 la restituzione può avvenire in misura integrale. Nei casi di stabilizzazione, se ne ricorrono i presupposti, continua ad applicarsi anche il decalage previsto dalla seconda parte dell’art. 2, comma 30.

Per le trasformazioni e stabilizzazioni effettuate nell’anno di riferimento, la restituzione del contributo addizionale è compatibile con l’esonero contributivo ex art. 1, commi 118 e seguenti, della legge n. 190/2014, se spettante.

Contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato

Per il contributo dovuto sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il documento indica che la soglia di cui all’art. 4, comma 2, del D.lgs. 22/2015 è fissata in € 1.195,00.

Di conseguenza, per le interruzioni realizzate da maggio 2015:

  • la soglia annuale del contributo di cui all’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 è pari a € 489,95;
  • l’importo massimo, riferito ai rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi, è pari a € 1.469,85.

L’obbligo contributivo non opera nelle seguenti ipotesi:

  • licenziamenti in conseguenza di cambi di appalto con assunzione presso altro datore di lavoro in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi;
  • interruzione di rapporti a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere, con esclusione che, secondo la legislazione vigente richiamata nel documento, opera per i periodi 2013-2015;
  • cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell’ambito delle procedure ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991;
  • processi di riduzione del personale dirigente conclusi con accordo firmato dall’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria, nei soli casi rientranti nei provvedimenti di tutela dei lavoratori anziani di cui all’art. 4 della legge n. 92/2012;
  • fino al 31 dicembre 2016, datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991.

Incentivo per l’assunzione o trasformazione di beneficiari NASpI

Il documento conferma che continua ad applicarsi il beneficio contributivo introdotto dall’art. 7, comma 5, lettera b), del D.L. n. 76/2013 a favore dei datori di lavoro che assumono o trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell’indennità NASpI, cioè ex beneficiari ASpI.

L’incentivo:

  • si applica anche alle trasformazioni a tempo pieno e indeterminato di rapporti a termine;
  • spetta anche per i lavoratori aventi titolo alla prestazione, cioè per soggetti che abbiano presentato domanda e abbiano diritto all’indennità pur non avendola ancora percepita;
  • non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo legale o contrattuale, ai sensi dell’art. 4, comma 12, lettera a), della legge n. 92/2012;
  • è cumulabile, se ne ricorrono i presupposti, con l’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi 118 e seguenti, della legge n. 190/2014.

La fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis, con riferimento a:

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013, regime generale;
  • Regolamento (CE) n. 360/2012, per i servizi di interesse economico generale;
  • Regolamento (UE) n. 1408/2013, per la produzione primaria dei prodotti agricoli;
  • Regolamento (UE) n. 717/2014, per il settore pesca e acquacoltura.

Modalità di compilazione del flusso UniEmens

Il documento precisa che, ai fini della compilazione del flusso UniEmens, non sono previste modifiche nell’esposizione della contribuzione:

  • per il contributo ordinario;
  • per il contributo addizionale;
  • per il contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Sintesi conclusiva

Il provvedimento conferma sostanzialmente la continuità del sistema contributivo già previsto per l’ASpI, adattandolo alla NASpI senza introdurre nuove regole di finanziamento. L’attenzione è rivolta soprattutto ad aliquote, esclusioni, restituzioni e compatibilità con altri incentivi contributivi, mentre sul piano operativo resta invariata la compilazione UniEmens.

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