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Messaggio

Messaggio numero 4580 del 06-07-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento spiega che, con l’avvio del nuovo servizio Durc On Line, molte richieste di DURC tramite Sportello Unico Previdenziale sono state disabilitate o bloccate, salvo alcune tipologie residuali. Indica quali richieste non vanno istruite, quali restano transitoriamente attive, chi può presentarle e quali dati obbligatori devono essere inseriti, oltre alle regole per le pratiche ancora in istruttoria.

Adeguamenti Sportello Unico Previdenziale e gestione richieste DURC dal 1° luglio 2015

Adeguamenti dello Sportello Unico Previdenziale dopo l’avvio del Durc On Line

Il documento disciplina l’assetto operativo dello Sportello Unico Previdenziale a seguito dell’avvio del nuovo servizio Durc On Line. Viene chiarito che, dal 1° luglio 2015, le richieste di DURC previste in precedenza sono state disabilitate e che il sistema deve essere utilizzato solo in via residuale per alcune specifiche finalità ancora ammesse dalla normativa.

Blocco delle richieste anomale e consultazione del sistema

A seguito delle modifiche apportate al portale www.sportellounicoprevidenziale.it, nella giornata del 1° luglio alcuni utenti, in particolare stazioni appaltanti, hanno continuato a inoltrare richieste selezionando nuove tipologie con dati incongruenti. Per evitare ulteriori richieste anomale, alle ore 18:30 del 1° luglio 2015 l’applicativo è stato reso disponibile agli utenti esterni per la sola consultazione.

Per le richieste con data 1° luglio 2015 pervenute tramite Sportello Unico e non conformi alle specifiche previste dall’art. 9, comma 1, del D.M. 30.1.2015 non deve essere svolta alcuna istruttoria e non deve essere emesso alcun certificato. Analogamente, non è emesso alcun certificato per le richieste inoltrate prima delle ore 9 del 1° luglio 2015 con le vecchie tipologie (ad esempio appalti pubblici, lavori edili privati, attestazioni SOA).

Regime transitorio e ambiti ancora operativi

Il documento segnala che lo Sportello Unico potrebbe riprendere l’operatività in via transitoria, comunque non oltre il 1° gennaio 2017, esclusivamente per alcune verifiche di regolarità contributiva legate a:

  • certificazione di crediti;
  • pagamento di fatture relative a debiti della P.A. scaduti al 31.12.2012;
  • regolarizzazione di lavoratori extracomunitari ai sensi del D.Lgs. 109/2012;
  • ricostruzione privata in Abruzzo.

Nuove tipologie ancora gestibili nello Sportello Unico

Con la versione 4.0.1.34 dell’applicativo, l’unica richiesta effettuabile nel sito è quella indicata come “Altra Tipologia”, impostata automaticamente dal sistema su “Altri usi consentiti dalla legge”. L’utente deve selezionare una delle seguenti opzioni:

  • DURC con certificazione crediti P.C.C.;
  • DURC fatture P.A. debiti scaduti 31.12.2012;
  • DURC regolarizzazione extracomunitari;
  • DURC ricostruzione privata sisma Abruzzo.

Per tutte queste richieste il sistema richiede la compilazione telematica dei quadri previsti dall’attuale modulo C, in forma di richiesta “semplificata”. Il contenuto inserito nel campo a testo libero “specifica uso” non viene riportato sul CIP e sul DURC; in tali documenti compare solo la descrizione della casella selezionata. I DURC regolari riportano inoltre la dicitura standard di validità di 120 giorni dalla data della richiesta e di non utilizzabilità per finalità diverse da quella per cui sono stati rilasciati.

DURC con certificazione crediti P.C.C.

Questa casella può essere selezionata solo da utenti SA/AP o da utenti Azienda o Intermediario; sono esclusi gli utenti SOA. In caso di selezione da parte di soggetto non abilitato, il sistema restituisce il messaggio: “La richiesta non può essere accettata, utilizzare il servizio Durc On Line attivo dal 1° luglio 2015 in www.inps.it e www.inail.it”.

È obbligatoria la compilazione del campo “specifica uso” con i dati della certificazione; in mancanza, la procedura segnala: “E’ obbligatorio inserire la specifica dell’uso”.

Il certificato emesso da Sportello Unico deve riportare i dati identificativi della “Richiesta Durc” prodotta tramite la Piattaforma per la certificazione dei crediti del MEF, l’importo disponibile dopo l’attivazione della funzione “Verifica la capienza per l’emissione del Durc” e l’importo del debito contributivo accertato, così da consentire alla stazione appaltante l’attivazione dell’intervento sostitutivo.

DURC per fatture P.A. con debiti scaduti al 31.12.2012

Questa opzione è selezionabile solo da utenti SA/AP; sono esclusi Aziende, Intermediari e SOA. Per gli utenti non abilitati viene proposto il medesimo messaggio di rifiuto previsto per la tipologia precedente.

Anche in questo caso il campo “specifica uso” è obbligatorio e deve contenere la data della fattura; in mancanza è mostrato il messaggio di obbligatorietà. La regolarità contributiva, per tali DURC rientranti nell’art. 6, comma 11-ter, del DL 35/2013 convertito con legge 64/2013, deve essere accertata alla data di emissione della fattura.

DURC per regolarizzazione di lavoratori extracomunitari

La casella è selezionabile solo dalle utenze rilasciate agli Sportelli Unici per l’Immigrazione. Se la richiesta proviene da un’utenza diversa, il sistema restituisce il medesimo messaggio di non accettazione già indicato per la prima tipologia.

È obbligatorio compilare il campo “specifica uso” indicando i dati del lavoratore extracomunitario oggetto della dichiarazione di emersione; in difetto viene visualizzato il messaggio di obbligatorietà. La verifica della regolarità è limitata agli obblighi contributivi relativi allo specifico lavoratore indicato, in base all’art. 5 del D.Leg. 109/2012 e all’art. 5, comma 2, lettera a), del DM 29.8.2012.

DURC per ricostruzione privata sisma Abruzzo

Questa casella è selezionabile solo da utenti SA/AP con sede nella provincia dell’Aquila. In caso di selezione da parte di soggetti non abilitati, il sistema propone il consueto messaggio di non accettazione.

Ai sensi dell’art. 10 del DPCM 4 febbraio 2013, tali DURC sono richiesti dal Comune dell’Aquila e dagli altri Comuni del cratere per verificare la regolarità delle imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma del 6.4.2009, ai fini dell’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata dei centri storici.

È obbligatorio indicare nel campo “specifica uso” la data di ultimazione dei lavori; in assenza della compilazione il sistema segnala l’obbligo di inserimento.

Tipologie di DURC disabilitate dal 1° luglio 2015

Contestualmente all’aggiornamento dell’applicativo sono state disabilitate tutte le richieste di DURC previste in precedenza, tra cui quelle relative a:

  • lavori: appalto, subappalto, affidamento, stipula di contratto/convenzione/concessione, stato di avanzamento lavori, liquidazione finale/regolare esecuzione;
  • forniture: appalto, subappalto, affidamento, stipula di contratto/convenzione/concessione, emissione ordinativo/liquidazione fattura;
  • servizi: appalto, subappalto, affidamento, stipula di contratto/convenzione/concessione, emissione ordinativo/liquidazione fattura;
  • altre tipologie: verifica autodichiarazione, partecipazione/aggiudicazione appalto, attestazione SOA/iscrizione albo fornitori, lavori privati in edilizia, contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni/autorizzazioni, altri usi consentiti dalla legge.

Le richieste di queste tipologie con data di protocollo/CIP anteriore al 1° luglio 2015 e ancora in istruttoria devono essere definite mediante emissione del relativo certificato in Sportello Unico.

Regole per le richieste ancora in istruttoria e criteri di regolarità

Per le richieste ancora in istruttoria occorre fare riferimento all’art. 10, comma 5, del D.M. 30.1.2015, secondo cui le disposizioni del decreto diventano efficaci decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, salve le disposizioni di cui all’art. 3, commi 2 e 3, e agli artt. 5 e 8.

In particolare, per le verifiche di autodichiarazioni ancora pendenti, nelle quali stazioni appaltanti e amministrazioni procedenti abbiano indicato la data alla quale va verificata la regolarità, il certificato deve essere emesso con esito regolare se, a quella data:

  • risultano rateazioni concesse dagli enti o dagli Agenti della riscossione;
  • risultano sospensioni dei pagamenti disposte da norme legislative;
  • risultano crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione già verificata e accettata dagli Enti;
  • risultano crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo fino alla decisione che respinge il ricorso e in pendenza di contenzioso giudiziario fino al passaggio in giudicato della sentenza, salvo l’ipotesi di cui all’art. 24, comma 3, del d.lgs. 46/1999;
  • risultano crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione con sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario;
  • risulta uno scostamento non grave tra somme dovute e somme versate per ciascuna Gestione, pari o inferiore a € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge;
  • risultano sussistenti i requisiti previsti in presenza di procedure concorsuali.

Resta fermo che, in presenza di irregolarità rilevata alla data indicata nella richiesta, si attiva il procedimento di regolarizzazione previsto dall’art. 4, comma 1, del D.M. 30.1.2015. L’intervenuta regolarizzazione, nei termini precisati dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 dell’8 giugno 2015, consente il rilascio dell’attestazione di regolarità.

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