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Provvedimento

Deliberazione n. 687 del 13/11/2024

Provvedimento del 13 novembre 2024

Garante Privacy687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso. Le misure disposte mirano a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate, tramite trasmissione dell’hash, e a conservarlo per finalità probatorie per 12 mesi solo se acquisito in chiaro. La decisione si colloca nella procedura accelerata prevista per i casi di revenge porn e costituisce ratifica successiva dell’intervento d’urgenza.

Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC: ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di misure urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 28 ottobre 2024 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il caso nasce da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e impone al Garante di decidere entro 48 ore;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione in via d’urgenza, da parte del dirigente competente, di un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e istruttoria

La persona interessata ha rappresentato di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram indicate nella segnalazione. Il Garante dà atto delle valutazioni svolte dal dirigente competente, che ha verificato la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina speciale prevista per i contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.

Misure urgenti adottate il 28 ottobre 2024

Con le determinazioni nn. 530 e 531 del 28 ottobre 2024, il dirigente ha disposto nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità dell’eventuale materiale acquisito.

Decisione finale

Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti adottati il 28 ottobre 2024. Il provvedimento ha quindi natura confermativa e inibitoria/preventiva, senza irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il Garante richiama la propria competenza a ricevere segnalazioni quando registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Provvedimenti urgenti del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 530 e 531 del 28 ottobre 2024. Tali determinazioni sono state trasmesse il 28 ottobre 2024 ai gestori delle piattaforme interessate.

Contenuto delle misure disposte

Alle società Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro, ai soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente in data 28 ottobre 2024 nei confronti dei tre destinatari. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure inibitorie e prescrittive finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Come è indicizzato

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