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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13552/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza d'appello perché la Corte di appello di Bari non avrebbe computato nella durata della prescrizione la sospensione prevista dall'art. 159 cod. pen. (nella versione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 e riformulata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), applicabile ratione temporis ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. In sostanza si contestava che l'applicazione omessa di tale causa di sospensione aveva determinato una declaratoria di estinzione per prescrizione errata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile al fatto (commesso il 30 dicembre 2017) la causa di sospensione prevista dall'art. 159, comma 2, n. 1, nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 (come interpretata dalla Sez. U.). Tale sospensione comporta un'ulteriore estensione del termine di prescrizione (oltre ai giorni di sospensione già considerati per rinvii richiesti dalla difesa), portando la data di maturazione della prescrizione all'11 ottobre 2024. Poiché alla data della sentenza d'appello (18 giugno 2024) la prescrizione non era ancora maturata, la sentenza impugnata è annullata. L'annullamento è disposto senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., poiché il reato è poi estinto per prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4

    Norma penale che ha retto la condanna di primo grado (porto di un coltello a serramanico).

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce il termine ordinario di prescrizione per le contravvenzioni (4 anni).

  • art. 160 cod. pen.

    Disciplina gli atti interruttivi della prescrizione; gli atti interruttivi incidono sul computo complessivo del termine.

  • art. 161 cod. pen.

    Individua la durata massima della prescrizione e dispone come gli atti interruttivi incidano sul termine (citata per il calcolo che porta a 5 anni).

  • art. 159 cod. pen.

    Contiene le cause di sospensione della prescrizione; la Corte ha ritenuto applicabile, per i fatti commessi nel periodo 3/8/2017–31/12/2019, anche la causa di sospensione prevista dal comma 2 (n.1) nella versione introdotta dalla legge n. 103/2017.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto modifiche all'art. 159 (comma 2, n. 1 e 2) che la Corte ha ritenuto applicabili ratione temporis ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Ha riformulato disposizioni relative alla prescrizione richiamate nel ricorso; la pronuncia tiene conto della versione normativa vigente nel periodo di commissione del reato.

  • legge 27 settembre 2021, n. 134

    Abrogazione intervenuta successivamente; la Corte ha comunque applicato le norme intermedie ratione temporis ai fatti commessi nel periodo utile (cioè nonostante la successiva abrogazione).

  • Sez. U, 12/12/2024 (Corte di Cassazione, pronuncia in massima composizione)

    Decisione di legittimità che ha ritenuto applicabili le cause di sospensione introdotte dalla legge n. 103/2017 ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; la sentenza impugnata richiama tale orientamento come fondamento della propria valutazione.

  • art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Consente l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto; applicato dalla Corte perché la prescrizione è maturata nelle more del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Il calcolo della prescrizione richiede di partire dal termine previsto per il reato (art. 157 per le contravvenzioni) e di aggiungere gli effetti degli atti interruttivi (art. 160) e delle cause di sospensione (art. 159) vigenti ratione temporis rispetto alla data di commissione del fatto.
  • Le modifiche normative intervenute in un periodo intermedio (es. legge n. 103/2017) possono essere applicate ai reati commessi nel periodo di vigenza ratione temporis anche se tali norme sono poi state abrogate, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione in composizione di Sezioni Unite.
  • I rinvii d'udienza chiesti dalla difesa e le altre cause di sospensione previste dall'art. 159 devono essere conteggiate nel computo complessivo della prescrizione (possono aggiungere mesi/giorni rilevanti).
  • Se la Corte d'appello dichiara estinto un reato per prescrizione ma non ha correttamente calcolato le sospensioni applicabili, il Procuratore generale può impugnare e la Cassazione può correggere il calcolo.
  • Quando la prescrizione matura nelle more del giudizio di cassazione, la Corte può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p. perché il reato è estinto.
  • In casi analoghi è essenziale verificare con precisione le date: data del fatto, vigenza delle riforme normative (inizio e fine applicabilità ratione temporis), giorni di sospensione/interruzione e l'orientamento della giurisprudenza di legittimità.

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