Provvedimento del 16/05/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sostituisce il modello di comunicazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per richiedere il finanziamento dei pagamenti sospesi o dovuti a seguito del sisma del maggio 2012, estendendone l’uso ad alcune ulteriori categorie di soggetti. Disciplina soggetti ammessi, modalità e termini di trasmissione telematica, dati da indicare nel modello, regole tecniche dei flussi e possibilità di cessione del credito d’imposta.
Accesso al finanziamento per pagamenti di tributi, contributi e premi assicurativi a seguito del sisma maggio 2012
Accesso al finanziamento dei pagamenti a seguito del sisma di maggio 2012
Il documento reca il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2013, Prot. n. 59322/2013, relativo alla comunicazione per accedere al finanziamento dei pagamenti di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria conseguenti al sisma del maggio 2012. Il provvedimento sostituisce il modello precedente, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche, aggiornandoli in base all’articolo 6 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43.
Oggetto e finalità del provvedimento
Il provvedimento aggiorna gli strumenti necessari per presentare la comunicazione di accesso al finanziamento assistito da garanzia dello Stato, destinato a consentire il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi o ancora dovuti dalle categorie interessate dagli eventi sismici del maggio 2012. Vengono inoltre disciplinate le modalità di trasmissione telematica dei dati da parte dei soggetti finanziatori e le regole per il recupero del credito d’imposta, anche mediante cessione.
Soggetti che possono utilizzare il modello
Il modello è utilizzato:
- dai soggetti indicati nell’articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge n. 174 del 2012, titolari di reddito d’impresa, compresi i titolari di reddito di impresa commerciale, gli esercenti attività agricole e i titolari di reddito di lavoro autonomo, limitatamente ai danni subiti in relazione all’attività svolta, purché abbiano i requisiti per accedere ai contributi previsti dal decreto-legge n. 74 del 2012 o dal decreto-legge n. 95 del 2012;
- dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie B, C, D, E ed F della classificazione AeDES;
- dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 365, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, esercenti attività agricole e titolari di reddito di lavoro autonomo con sede operativa o domicilio fiscale, nonché mercato di riferimento, nei comuni del decreto MEF 1° giugno 2012, diversi da quelli già ammessi ai contributi sopra richiamati, se dimostrano un danno economico diretto causalmente conseguente al sisma e ricorrono le condizioni previste dal comma 365.
Per questi ultimi soggetti l’utilizzo del modello è subordinato alla positiva verifica di compatibilità da parte degli organi comunitari e alla conseguente emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 1, comma 373, della legge n. 228 del 2012.
Pagamenti finanziabili e termini
Il finanziamento può essere richiesto per:
- pagamenti sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012;
- altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 settembre 2013, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 43 del 2013.
La documentazione utile per accedere al finanziamento può essere presentata entro il 15 giugno 2013 sia da chi non aveva rispettato il termine originario del 30 novembre 2012, sia da chi lo aveva già rispettato.
Modalità di presentazione della comunicazione
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente oppure tramite:
- soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322 del 1998;
- società del gruppo, quando il richiedente appartenga a un gruppo societario;
- intermediari abilitati, come professionisti, CAF e associazioni di categoria.
La presentazione deve avvenire entro il 15 giugno 2013. In caso di invio tramite intermediario, quest’ultimo deve rilasciare l’impegno alla trasmissione telematica e consegnare al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione si considera presentata nel momento in cui la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia è conclusa.
È inoltre indicato che la trasmissione avviene mediante il prodotto informatico denominato “SIS2012”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia.
Contenuto del modello e criteri di compilazione
Il modello è composto da due pagine: la prima contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali; la seconda contiene i dati identificativi del contribuente, la sottoscrizione, l’impegno alla presentazione telematica e il quadro A relativo ai pagamenti.
Gli importi devono essere espressi in euro con arrotondamento all’unità secondo il criterio matematico:
- per eccesso, se la frazione è pari o superiore a 50 centesimi;
- per difetto, se inferiore.
Dati identificativi del contribuente e del rappresentante
Per le persone fisiche devono essere indicati:
- codice fiscale e/o partita IVA;
- cognome e nome;
- sesso;
- data di nascita;
- comune e provincia di nascita, oppure solo lo Stato estero di nascita se il soggetto è nato all’estero.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche va indicata la denominazione o ragione sociale senza abbreviazioni, salvo la natura giuridica in forma contratta, e il relativo codice natura giuridica tratto dalle istruzioni UNICO.
Per i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia devono essere compilati anche:
- Stato estero di residenza;
- codice Stato estero;
- codice di identificazione fiscale estero.
Devono inoltre essere riportati i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, vale a dire il rappresentante legale, l’amministratore o il rappresentante negoziale, con il relativo codice carica. Se il rappresentante legale è una società, va indicato anche il suo codice fiscale.
Quadro A: dati relativi ai pagamenti
Il quadro A è suddiviso in due sezioni:
- Sezione I: pagamenti sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012, ripartiti per Erario, INPS, Regioni, IMU e altri tributi locali, altri enti previdenziali e assicurativi e altri pagamenti.
- Sezione II: pagamenti previsti dal 1° dicembre 2012 al 30 settembre 2013, con indicazione degli importi mensili da dicembre 2012 a settembre 2013.
Deve essere riportato il totale della Sezione I, il totale della Sezione II e il totale complessivo.
Criteri di ripartizione e importi da indicare
Nella Sezione I vanno indicati gli importi presunti dei pagamenti sospesi, ripartiti secondo le sezioni del modello F24; per “altri pagamenti” va indicato l’importo complessivo da versare con modalità diverse dall’F24. La somma dei righi va riportata nel totale della sezione.
Nella Sezione II vanno indicati gli importi presunti mensili per il periodo 1° dicembre 2012 - 30 settembre 2013, con totale finale della sezione e totale complessivo delle due sezioni.
Specifiche tecniche: struttura dei flussi telematici
Le specifiche tecniche disciplinano la trasmissione telematica dei dati e prevedono che ogni fornitura abbia record di lunghezza fissa pari a 1.900 caratteri. Sono previsti record di testa e coda, nonché record intermedi con dati variabili o di dettaglio.
Per il modello relativo ai pagamenti sisma 2012 sono disciplinati i record di tipo:
- A: testa della fornitura, con dati identificativi del fornitore;
- B: dati del soggetto obbligato;
- C: dati relativi al finanziamento e al piano di ammortamento;
- D: variazione del finanziamento e del piano di ammortamento;
- E: cessione del credito;
- Z: coda della fornitura con dati riepilogativi.
La sequenza deve contenere un solo record A all’inizio e un solo record Z alla fine. I record B, C, D ed E seguono le regole specifiche indicate nelle istruzioni.
Regole tecniche di compilazione e controlli
Le specifiche distinguono tra campi posizionali e non posizionali. Sono fissate regole rigorose su:
- formato alfanumerico o numerico;
- allineamento dei campi;
- riempimento con zeri o spazi;
- uso di maiuscole per i caratteri alfabetici;
- inserimento del segno “-” per i valori negativi e assenza del segno “+” per i positivi.
La mancata corrispondenza alle specifiche tecniche comporta lo scarto della comunicazione. Devono inoltre essere formalmente corretti e registrati in Anagrafe tributaria i codici fiscali del contribuente, del soggetto obbligato e dell’intermediario, pena lo scarto in fase di accettazione.
Tipologie di comunicazione
Le istruzioni prevedono tre tipologie di invio:
- ordinario: invio delle comunicazioni relative al periodo di riferimento entro la scadenza;
- sostitutivo: sostituzione integrale di una fornitura precedentemente trasmessa e acquisita, con indicazione di tutte le posizioni utili, escluse solo quelle da cancellare;
- annullamento: richiesta di annullamento di una fornitura ordinaria o sostitutiva già inviata, composta dai soli record A, B e Z.
Finanziamenti, piano di ammortamento e cessione del credito
Le sezioni tecniche descrivono anche i dati da trasmettere dai soggetti finanziatori relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché ai soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento.
È previsto che il credito d’imposta di cui all’articolo 11, comma 10, del decreto-legge n. 174 del 2012 possa essere recuperato dal soggetto finanziatore anche mediante cessione del credito ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile. Il cessionario utilizza il credito ceduto in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e lo indica nella dichiarazione dei redditi.
Riferimenti normativi richiamati
Il documento richiama, tra gli altri:
- decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;
- decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- DPR 29 settembre 1973, n. 602;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322.
La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007.
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