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Messaggio

Messaggio numero 99 del 11-01-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che, dal 1° gennaio 2017, cessano l’obbligo di versamento dei contributi di mobilità e del contributo speciale per l’edilizia, con possibilità di recupero delle somme anticipate sul contributo d’ingresso per i licenziamenti collettivi avviati prima della data, e vengono abrogati gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità per le operazioni effettuate dal 2017 in poi.

Cessazione contributi e incentivi mobilità dal 1° gennaio 2017

Cessazione di contributi e incentivi connessi alla mobilità dal 1° gennaio 2017

Il documento illustra gli effetti dell’abrogazione, disposta dall’art. 2, comma 71, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni, di alcuni trattamenti e misure contributive legati alla disoccupazione involontaria e alle liste di mobilità. La decorrenza indicata è il 1° gennaio 2017, data dalla quale vengono meno sia taluni obblighi contributivi sia gli incentivi all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Trattamenti abrogati e conseguenze contributive

A decorrere dal 1° gennaio 2017 risultano abrogati:

  • l’indennità di mobilità ordinaria;
  • il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui agli artt. 9-19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

Conseguentemente, dalla medesima data cessa anche l’obbligo di versamento delle relative forme contributive, e in particolare:

  • contributo ordinario di mobilità pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’art. 16, comma 2, lettera a), della legge n. 223/1991;
  • contributo d’ingresso alla mobilità, previsto dall’art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991;
  • contributo aggiuntivo per il trattamento speciale di disoccupazione nell’edilizia pari allo 0,80% della retribuzione imponibile, previsto dall’art. 15 della legge n. 427/1975.

Dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro già soggetti a tali obblighi non sono più tenuti al versamento della contribuzione indicata, fermo restando quanto specificato per i casi di licenziamento collettivo e per il recupero delle somme già anticipate. Viene inoltre precisato che, da gennaio 2017, le procedure di calcolo delle denunce contributive UniEmens saranno adeguate per recepire le nuove disposizioni.

Recupero dell’anticipazione del contributo d’ingresso alla mobilità

Per le imprese che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 e abbiano adottato i licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, permane l’obbligo di versamento sia dell’anticipazione sia del contributo d’ingresso alla mobilità.

Diversamente, se i licenziamenti intervengono a partire dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non sono più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso ex art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991, per effetto dell’abrogazione della norma dal 1° gennaio 2017. In tale ipotesi, il venir meno dell’obbligo di versamento determina per le imprese il diritto al recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo.

Il recupero può essere effettuato mediante conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto, in analogia con quanto previsto dall’art. 4, comma 10, della legge n. 223/1991. I datori di lavoro possono quindi procedere al conguaglio già dalla prima denuncia UniEmens utile, con competenza gennaio 2017, utilizzando il codice “G800”, corrispondente alla dicitura “Recupero ai sensi dell’art. 4, co. 10, legge n. 223/91”.

Resta ferma, per i medesimi licenziamenti, la debenza del contributo previsto dall’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012. Il documento ricorda inoltre che, nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non sia stata oggetto di accordo sindacale, tale contributo è moltiplicato per tre.

Abrogazione degli incentivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità

Il documento precisa che gli incentivi disciplinati dall’art. 8, commi 2 e 4, e dall’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991 continuano ad applicarsi solo alle assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, e fino alla naturale scadenza del beneficio, anche se il termine di fruizione si protrae oltre tale data.

Per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate dal 1° gennaio 2017 in avanti, il regime agevolato non può più essere applicato, indipendentemente dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.

Le procedure telematiche dell’Istituto sono state aggiornate per impedire la trasmissione delle istanze di riconoscimento del beneficio contributivo riferite a operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

Indicazioni operative finali

Il documento ha quindi finalità applicative e di adeguamento operativo: da un lato elimina, dal 2017, i versamenti connessi alla mobilità e al trattamento speciale edilizia; dall’altro disciplina il recupero delle anticipazioni per i licenziamenti collettivi rilevanti ai fini temporali; infine esclude in via definitiva, per le operazioni successive al 31 dicembre 2016, gli incentivi all’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

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