Messaggio numero 75 del 09-01-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce le modalità di presentazione e autorizzazione delle domande SR100 per la cassa integrazione in deroga nel settore pesca riferite al 2016, fissando il termine del 30 gennaio 2017 e il limite massimo di tre mesi per azienda. Specifica inoltre che non sono ammesse autorizzazioni parziali dei periodi richiesti, né domande con dati di decreto diversi da quelli indicati.
Istruzioni operative per CIG in deroga settore pesca 2016
Cassa integrazione in deroga per il settore pesca – annualità 2016
Il documento fornisce chiarimenti operativi sulle domande di cassa integrazione in deroga per il settore pesca relative al 2016, richiamando la circolare INPS n. 177 del 13 settembre 2016 e il decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016. Lo scopo è precisare modalità di presentazione, limiti concessori e criteri di calcolo dei periodi autorizzabili.
Quadro normativo e ambito di applicazione
L’art. 1 del decreto richiamato prevede che, fermo restando quanto disposto dal decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, il trattamento di integrazione salariale in deroga per il settore pesca possa essere concesso e prorogato dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che tale limite va inteso come durata massima, anche non continuativa, del programma aziendale da cui deriva l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale e che il limite deve essere applicato all’impresa.
Termine di presentazione delle istanze
L’art. 2, punto f), del decreto interministeriale stabilisce che le istanze relative all’annualità 2016 devono essere presentate alle sedi INPS territorialmente competenti entro e non oltre il 30 gennaio 2017.
Il documento ribadisce che oltre tale termine non possono essere ripresentate o rettificate domande non conformi ai presupposti del D.I. n. 1600069 del 5 agosto 2016.
Modalità operative di presentazione
Le aziende devono presentare le domande SR100 tramite la piattaforma DigiWeb, valorizzando la casella “CIG Deroga Nazionale”. Nel quadro “B” del modello SR100 devono essere indicati:
- come data del decreto: “5/8/2016”;
- come numero di decreto: “1600069”.
Il flusso di gestione delle domande è quello descritto al paragrafo 4 della circolare INPS n. 177/2016.
Limite massimo concedibile e criteri di autorizzazione
L’art. 1, comma 2, del D.I. n. 1600069 del 2016 prevede un limite massimo di concessione per azienda pari a tre mesi per l’annualità 2016. L’Istituto può liquidare soltanto le domande che rispettino complessivamente tale limite.
Il documento chiarisce che il calcolo del limite avviene sommando aritmeticamente i periodi richiesti, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Ai fini dell’autorizzazione, il periodo massimo concedibile viene quindi verificato sull’insieme delle richieste presentate dall’azienda.
Presentazione di un unico periodo di intervento
Può essere richiesta un’unica prestazione per un periodo non superiore a tre mesi.
Viene fatto l’esempio di una domanda per il periodo 1 marzo 2016 - 31 maggio 2016, indicato nel quadro “C” del modello SR100, che può essere autorizzata perché rientra nel limite massimo di tre mesi.
Viceversa, una domanda per il periodo 1 marzo 2016 - 3 giugno 2016 non può essere autorizzata perché supera il limite massimo previsto.
Presentazione di più periodi di intervento
Possono essere presentati più periodi di intervento, con corrispondenti domande SR100 distinte. Il documento riporta un esempio di quattro domande con periodi diversi:
- 1 febbraio 2016 - 15 aprile 2016;
- 15 settembre 2016 - 21 settembre 2016;
- 10 ottobre 2016;
- 20 ottobre 2016 - 31 dicembre 2016.
Ai fini del calcolo del limite massimo, tali periodi sono considerati rispettivamente equivalenti a:
- 2 mesi e 15 giorni;
- 7 giorni;
- 1 giorno;
- 2 mesi e 11 giorni.
Sommando i periodi in ordine cronologico, risultano autorizzabili le prime tre domande, mentre la quarta non può essere autorizzata perché comporta il superamento del limite complessivo di tre mesi per azienda.
Divieto di autorizzazione parziale e necessità di ripresentazione
Le sedi territoriali INPS non possono autorizzare frazioni del periodo di intervento richiesto nella domanda SR100. Se il periodo indicato supera il limite o non è correttamente determinato, l’azienda deve ripresentare l’istanza entro il 30 gennaio 2017 con l’indicazione del periodo corretto.
Il nuovo periodo deve essere tale che, sommato ai periodi già richiesti, non determini il superamento del limite dei tre mesi.
Domande non accoglibili
L’Istituto ribadisce che non può autorizzare:
- domande con periodi di intervento, indicati nel quadro “C”, superiori a tre mesi;
- in caso di più richieste frazionate, le ultime domande, in ordine cronologico, il cui periodo determini il superamento del limite massimo concedibile di tre mesi per azienda nell’annualità 2016.
Il superamento va verificato attraverso la sommatoria matematica dei giorni inseriti nel quadro “C” di ciascuna domanda, seguendo l’ordine cronologico temporale, con esclusione dei mesi di calendario richiesti calcolati per intero.
Ulteriori vincoli formali
Non possono essere accolte domande SR100 che riportino nel quadro “B” un numero di decreto o una data di decreto diversi da quelli indicati nella circolare e nel messaggio.
Il documento chiude con la sottoscrizione del Direttore Generale f.f. Vincenzo Damato.
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