Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 209 del 17-01-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra la disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico, le modalità di pagamento inizialmente diretto da parte dell’INPS, gli adempimenti procedurali per le aziende, la delibera del Comitato amministratore, la contribuzione correlata e il contributo addizionale dell’1,5%.

Istruzioni INPS sul Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico e sull’assegno ordinario

Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico

Il documento richiama l’istituzione, presso l’INPS, del Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico, previsto dal Decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. n. 52 del 4 marzo 2015. Viene precisato che il Comitato amministratore del Fondo è pienamente operativo dal 30 novembre 2015, data della sua costituzione.

Prestazione garantita: assegno ordinario

Il Fondo garantisce la prestazione di assegno ordinario, disciplinata dall’art. 2, comma 4, lettera a), e dall’art. 5, comma 2, del D.I. n. 86985/2015. La prestazione è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario:

  • il Fondo provvede al versamento della contribuzione correlata alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato;
  • non sono erogati l’assegno al nucleo familiare e il T.F.R., in quanto prestazioni non previste dal D.I. n. 86985/2015.

Regole di pagamento e rimborso

Per i trattamenti garantiti dal Fondo, in tema di pagamenti e rimborso delle prestazioni, si applicano ai sensi dell’art. 39 del D.lgs. 148/2015 le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazioni guadagni stabilite dall’art. 7, commi da 1 a 4, del medesimo decreto.

Ne deriva che:

  • il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga;
  • l’INPS rimborsa il datore di lavoro oppure il datore stesso conguaglia quanto anticipato secondo le norme sul conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

In attesa delle istruzioni Uniemens necessarie per il conguaglio o il rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, in prima applicazione l’assegno ordinario è pagato esclusivamente con la modalità del pagamento diretto, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o con orario ridotto. Il documento precisa che con successivo messaggio sarà comunicata la data dalla quale il pagamento potrà essere anticipato dal datore di lavoro e poi conguagliato nella denuncia contributiva mensile.

Istruzioni già emanate

Il documento richiama due precedenti interventi dell’Istituto:

  • la circolare n. 186 del 30 settembre 2016, che ha fornito le istruzioni sulla disciplina delle prestazioni ordinarie;
  • il messaggio n. 981 del 2 marzo 2016, che ha illustrato le modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario e di formazione per i fondi di solidarietà di nuova istituzione, incluso il Fondo per il trasporto pubblico.

Istruzioni procedurali per le aziende

Le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessate da processi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, devono:

  • presentare domanda alla sede territorialmente competente;
  • trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, il mod. SR41;
  • effettuare l’invio tramite il sito INPS, seguendo il percorso: www.inps.it > Servizi online > sezione Servizi per le aziende e consulenti > CIG > Invio richieste pag. dir SR41.

Gli invii dei modelli SR41, raggruppati in files aziendali, avvengono con periodicità mensile.

Concessione, autorizzazione e gestione del pagamento

La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti. Una volta deliberato il provvedimento, esso viene comunicato tramite PEI alla struttura territoriale INPS competente per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento, che costituisce presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati.

Nell’autorizzazione di pagamento, rilasciata dalla struttura territoriale INPS sulla base della deliberazione conforme del Comitato, sono indicati:

  • il periodo;
  • le ore;
  • il numero dei lavoratori;
  • l’importo autorizzato, comprensivo di contribuzione correlata.

La struttura territoriale provvede anche alla notifica della delibera all’azienda istante. Il pagamento ai lavoratori è subordinato al rilascio dell’autorizzazione e nei limiti della stessa. L’erogazione delle prestazioni è gestita tramite la procedura Sistema Unico per le prestazioni a sostegno del reddito.

Contribuzione correlata e contributo addizionale

Il Fondo provvede, ai sensi dell’art. 5, comma 10, del D.I. n. 86985/2015, al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario.

È inoltre previsto, a carico del datore di lavoro, un contributo addizionale pari all’1,5% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.I. n. 86985/2015.

Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto per i pagamenti diretti effettuati dall’Istituto avvengono con le medesime modalità operative previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della Cassa integrazione guadagni; le modalità applicative saranno comunicate con separato messaggio.

Istruzioni contabili

Per le rilevazioni contabili relative al pagamento diretto degli assegni ordinari a carico del Fondo di solidarietà, il documento rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 186 del 30/09/2016, paragrafo 9.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.