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Messaggio

Messaggio numero 7037 del 18-11-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento integra le istruzioni INPS successive all'abrogazione dell'art. 3, comma 17, della legge n. 92/2012, precisando che possono essere indennizzati, nei limiti delle risorse disponibili e del tetto normativo di 90 giorni nel biennio mobile, anche periodi di sospensione del 2015 successivi al 23 settembre 2015, se iniziati prima del 24 settembre 2015 e richiesti entro il 12 ottobre 2015. Per le domande presentate tra il 29 settembre e il 12 ottobre 2015, l'Istituto chiederà via PEC agli Enti Bilaterali la data finale di sospensione prevista dagli accordi stipulati entro il 23 settembre 2015, così da aggiornare la domanda senza necessità di ripresentarla.

Indicazioni INPS sull'indennizzo dei periodi di sospensione 2015 dopo l'abrogazione della norma

Indicazioni integrative INPS sull’abrogazione dell’art. 3, comma 17, legge n. 92/2012

Il documento chiarisce gli effetti dell’abrogazione della disciplina richiamata e integra le istruzioni già fornite con il messaggio INPS n. 6024 del 30 settembre 2015. L’obiettivo è precisare in quali casi possano essere ancora indennizzati i periodi di sospensione autorizzati dagli Enti Bilaterali nell’anno 2015, alla luce dell’interpretazione resa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 27 del 20 ottobre 2015.

Contesto normativo e interpretazione ministeriale

Dopo l’abrogazione dell’articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l’INPS aveva emanato il messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per comunicare le istruzioni conseguenti alla soppressione della norma.

Successivamente, con la circolare n. 27 del 20 ottobre 2015, il Ministero ha ritenuto di poter adottare un’interpretazione più estensiva della norma abrogativa, valorizzando:

  • la validità degli impegni assunti dalle parti in sede di consultazioni sindacali;
  • gli accordi stipulati prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa;
  • gli accordi che prevedano l’inizio delle sospensioni entro il 23 settembre 2015;
  • la presentazione delle istanze entro il 12 ottobre 2015;
  • il rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2015.

Ambito di applicazione dell’indennizzo

In integrazione a quanto già previsto nel messaggio del 30 settembre 2015, l’Istituto precisa che, nei limiti delle risorse disponibili, procederà all’indennizzo dei periodi di sospensione del 2015 autorizzati dagli Enti Bilaterali.

L’indennizzo è ammesso purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

  • i periodi siano indicati in richieste pervenute entro il 12 ottobre 2015;
  • il periodo di sospensione inizi prima del 24 settembre 2015;
  • resti fermo il limite normativo di 90 giorni nel biennio mobile;
  • siano rispettati i limiti di spesa disponibili.

Il documento specifica inoltre che l’indennizzo può riguardare anche periodi successivi al 23 settembre 2015, purché l’avvio della sospensione sia antecedente al 24 settembre 2015.

Gestione delle domande presentate tra il 29 settembre e il 12 ottobre 2015

Per le domande presentate nel periodo compreso tra il 29 settembre 2015 e il 12 ottobre 2015, si evidenzia che la procedura informatica, sulla base delle prime indicazioni ministeriali, non consentiva l’inserimento di richieste contenenti periodi di sospensione successivi all’abrogazione della norma. Di conseguenza, tali domande potevano riportare come termine finale solo una data antecedente o coincidente con il 23 settembre 2015.

Per superare tale limite operativo, la Direzione centrale dell’Istituto chiederà agli Enti Bilaterali interessati, tramite PEC, di trasmettere sempre via PEC, per ciascun lavoratore inserito nella domanda:

  • la data di fine sospensione prevista dagli accordi stipulati entro il 23 settembre 2015.

In questo modo l’Istituto potrà modificare la fine del periodo richiesto senza imporre la ripresentazione dell’istanza.

Limiti economici e temporali

Il documento richiama espressamente il limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2015, indicato dal Ministero, quale vincolo generale per l’applicazione dell’interpretazione estensiva.

Resta inoltre fermo il limite normativo di 90 giorni nel biennio mobile per i periodi di sospensione indennizzabili.

Sintesi operativa

In sostanza, il documento consente una lettura più favorevole per le sospensioni del 2015 già concordate prima dell’abrogazione, purché:

  • l’accordo sindacale sia anteriore al 24 settembre 2015;
  • la richiesta sia stata presentata entro il 12 ottobre 2015;
  • il periodo sia autorizzato dall’Ente Bilaterale;
  • siano rispettati il limite dei 90 giorni nel biennio mobile e quello di spesa di 20 milioni di euro per il 2015.

Per le domande presentate tra il 29 settembre e il 12 ottobre 2015, l’aggiornamento della data finale di sospensione avverrà tramite interlocuzione PEC tra INPS ed Enti Bilaterali, senza necessità di nuova istanza.

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