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Messaggio

Messaggio numero 2506 del 22-06-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra il servizio web INPS per la notifica dei contratti di finanziamento con cessione del TFR a garanzia, rivolto a banche, finanziarie e assicurazioni cessionarie, e disciplina le modalità di accesso, acquisizione e consultazione delle notifiche da parte delle Strutture territoriali. Sono indicati gli effetti della notifica sulla legittimazione al pagamento del TFR, le verifiche istruttorie da svolgere e l’obbligo di acquisire le notifiche pregresse entro il 31 dicembre 2018.

Notifica cessione TFR in garanzia

Notifica cessione TFR in garanzia

Il documento disciplina l’istituzione e l’utilizzo di un archivio informatico e di un servizio web INPS per la notifica dei contratti di finanziamento con cessione del TFR a garanzia. L’obiettivo è agevolare la gestione delle notifiche ed evitare pagamenti indebiti, consentendo sia l’acquisizione delle notifiche già pervenute in forma cartacea alle Strutture territoriali, sia l’invio diretto da parte dei soggetti cessionari.

Finalità e ambito del servizio

Il servizio web pubblicato sul sito INPS, denominato “Notifica cessione TFR in garanzia”, è destinato a società finanziarie, banche e assicurazioni che risultino cessionarie del credito per TFR nell’ambito di contratti di finanziamento stipulati con lavoratori dipendenti del settore privato.

Le informazioni raccolte nella banca dati sono utilizzate dall’Istituto in sede di liquidazione delle prestazioni collegate al TFR nei casi in cui il pagamento ricada sull’INPS, e in particolare:

  • intervento del Fondo di Garanzia del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 297/82;
  • pagamento diretto della quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria, quando i contributi del mese non siano sufficienti a coprire il TFR da erogare, secondo la circolare n. 70/2007, par. 7.3;
  • residui casi di liquidazione della quota di TFR maturata durante la fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, secondo la circolare n. 24/2017.

Il documento precisa che la notifica del contratto è facoltativa, in quanto gli utenti possono decidere se e quando effettuarla. È inoltre consentito utilizzare il servizio anche per notificare contratti già trasmessi all’INPS tramite canali diversi.

Accesso al servizio e abilitazioni

L’accesso al servizio richiede autenticazione tramite una delle seguenti credenziali:

  • PIN dispositivo INPS, secondo la circolare n. 50 del 15/2011;
  • CNS rilasciata da una Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 117/04, oppure altro dispositivo contenente il certificato digitale di autenticazione personale rilasciato da ente certificatore conforme agli standard CNS;
  • credenziali SPID almeno di livello 2, rilasciate da gestori accreditati AgID.

Per i soggetti incaricati dalle aziende tramite specifica procura, è prevista una procedura di abilitazione mediante il modulo “MV61”, da presentare presso una qualsiasi Struttura territoriale INPS. La concessione dell’abilitazione richiede l’autorizzazione del legale rappresentante dell’azienda, da rilasciare nella sezione dedicata del medesimo modulo.

L’abilitazione consente di operare sui dati trasmessi da tutti i soggetti delegati della stessa azienda ed è valida fino a revoca. La revoca può essere richiesta dal legale rappresentante presso qualsiasi Struttura territoriale INPS.

Funzioni del servizio web

La procedura consente di registrare nella banca dati le informazioni essenziali relative al contratto, tra cui:

  • dati del lavoratore cedente;
  • dati del datore di lavoro;
  • data di stipula del contratto;
  • data di scadenza del finanziamento;
  • soggetti che hanno prestato l’assicurazione per il rischio vita e la garanzia per il rischio impiego;
  • copia elettronica del contratto.

Possono essere allegati anche altri documenti, che devono essere chiaramente identificati nel campo “descrizione file” per facilitarne la consultazione. Al termine dell’acquisizione viene assegnato un numero di protocollo e può essere stampata la ricevuta.

Il servizio consente anche la visualizzazione e consultazione dei contratti già acquisiti. Una volta attribuito il numero di protocollo, i dati del contratto non sono più modificabili; è però possibile registrare esclusivamente l’estinzione anticipata, per la quale viene rilasciato un ulteriore numero di protocollo. Per gli aspetti tecnici il documento rinvia al manuale operativo pubblicato nella Home Page del sito istituzionale.

Istruzioni operative per le Strutture territoriali

Gli operatori delle Strutture territoriali, previa autorizzazione del responsabile IDM, possono consultare e acquisire le notifiche di cessione del TFR ricevute telematicamente o importate da Intranet, seguendo il percorso: “Processi a sostegno del reddito” > “Fondo di Garanzia - Fondo di Tesoreria – TFR su CIGS” > “Consultazione/Acquisizione Notifiche Cessione TFR”.

In sede istruttoria gli operatori devono confrontare le informazioni presenti in banca dati con le dichiarazioni rese:

  • dagli assicurati, al momento della domanda;
  • dai datori di lavoro, al momento delle richieste di liquidazione diretta del TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria o della quota di TFR maturata durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015.

In caso di discordanza tra i dati, la liquidazione deve essere sospesa e deve essere richiesto al cedente e al cessionario di compilare il modulo “SR131”, con il quale le parti concordano l’importo del debito residuo da estinguere mediante il TFR. Il documento sottolinea l’importanza di tale controllo, poiché dopo la notifica della cessione l’INPS non è più obbligato verso il lavoratore cedente, ma verso il cessionario, ai sensi dell’art. 1264 c.c.

Acquisizione delle notifiche e gestione delle anomalie

Le Strutture territoriali devono acquisire nella banca dati le notifiche pervenute tramite PEC o su supporto cartaceo.

Qualora i dati trasmessi non siano sufficienti o non risultino leggibili e, per il lavoratore interessato, non vi siano richieste di liquidazione del TFR, la notifica deve essere restituita al mittente richiedendo l’integrazione delle informazioni mancanti e suggerendo l’uso della procedura di notifica. A tal fine è richiamata la lettera predisposta come allegato 1.

Le notifiche già giacenti presso ciascuna Struttura territoriale alla data di pubblicazione del servizio, ad eccezione di quelle relative a finanziamenti ormai terminati, devono essere acquisite con urgenza e comunque entro il 31 dicembre 2018.

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