Circolare numero 204 del 25-11-2016
Con la presente circolare si forniscono indicazioni e chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 che – a causa degli eventi sismici che hanno interessato i territori in oggetto il giorno 24 agosto 2016 – ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. Vengono fornite, altresì, le relative istruzioni operative inerenti gli adempimenti e gli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate. INDICE Premessa Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi1.1 Soggetti interessati alla sospensione contributiva1.2 Soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall’evento sismico assistiti da professionisti con domicilio professionale sul posto Periodo contributivo oggetto di sospensione2.1 Lavoratori cessati e versamento della contribuzione Modalità di sospensione3.1 Aziende con dipendenti 3.1.1 Denuncia Uniemens - aziende con pluralità di sedi operative 3.1.2 Contribuzione sospesa da versare al Fondo Tesoreria 3.2 Artigiani e commercianti3.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/19953.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera3.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare3.6 Contributi dovuti da datori di lavoro domestico3.7 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica Modalità di recupero dei contributi sospesi Sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive Ulteriori disposizioni rilevanti a fini contributivi Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per i soggetti operanti nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, in attuazione del D.L. n. 189/2016 e delle successive estensioni. Vengono individuati i destinatari, i periodi interessati, le modalità operative per aziende, autonomi, gestione separata, agricoltura e lavoro domestico, nonché i termini per il recupero dei contributi sospesi. Sono inoltre richiamate le sospensioni di riscossione, prescrizione, procedure esecutive e alcuni effetti fiscali e contabili.
Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi
Sospensione contributiva e misure connesse per il sisma del 24 agosto 2016
La circolare disciplina le misure agevolative e sospensive adottate per i soggetti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia dal 24 agosto 2016 in poi. Il provvedimento si colloca nel quadro del D.L. n. 189/2016 e dei successivi interventi normativi, e fornisce indicazioni operative all’INPS in materia di adempimenti e versamenti contributivi, sospensione della riscossione, effetti processuali e istruzioni contabili.
Quadro normativo e territori interessati
La premessa richiama il D.P.C.M. 24 agosto 2016, con cui è stato dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari nei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila, poi esteso anche a Fermo e Macerata. La deliberazione del 25 agosto 2016 ha dichiarato lo stato di emergenza per Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, successivamente esteso agli ulteriori eventi del 26 e 30 ottobre 2016.
Per fronteggiare l’emergenza, il decreto MEF del 1° settembre 2016 ha previsto la sospensione, fino al 20 dicembre 2016, dei termini per adempimenti e versamenti tributari scadenti tra il 24 agosto e il 16 dicembre 2016. Il D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 ha poi ampliato l’ambito territoriale e introdotto la sospensione dei versamenti contributivi dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. Il successivo D.L. n. 205 dell’11 novembre 2016 ha previsto ulteriori interventi urgenti, rinviando a un elenco aggiuntivo di Comuni da individuarsi con ordinanza del Commissario straordinario.
Sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali
L’art. 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. La sospensione non dà luogo al rimborso di quanto già versato.
La misura è riconosciuta ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni e operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni elencati nell’allegato 1 della circolare. Rientrano tra i destinatari:
- datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro domestico e del settore agricolo;
- aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
- lavoratori autonomi artigiani, commercianti e agricoli;
- iscritti alla Gestione separata, compresi committenti e liberi professionisti.
La sospensione riguarda esclusivamente gli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite. Per le aziende con più sedi, cantieri o filiali, l’agevolazione si applica solo alle unità produttive ubicate nei territori interessati. La sospensione riguarda anche la quota contributiva a carico del lavoratore; se il datore di lavoro l’ha trattenuta ma non versata, il relativo pagamento rimane dovuto nei termini ordinari.
Estensione ai soggetti assistiti da professionisti domiciliati nei Comuni colpiti
Il comma 14 dell’art. 48 estende la disciplina anche ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro che, alla data del 24 agosto 2016, erano assistiti da professionisti con domicilio professionale nei Comuni colpiti. L’accesso alla sospensione è subordinato a due condizioni cumulative:
- conferimento di delega espressa al consulente in data anteriore al 24 agosto 2016, risultante dalla comunicazione prevista dall’art. 2 del D.M. 9 luglio 2008;
- elezione del domicilio professionale del consulente del lavoro o dell’altro professionista ex L. n. 12/1979 nei Comuni indicati in premessa prima del 24 agosto 2016.
Periodo oggetto di sospensione e contributi rateizzati
Sono sospesi i contributi con scadenza legale di adempimento e versamento compresa tra il 24 agosto 2016 e il 30 settembre 2017. La sospensione comprende anche i piani di rientro verso l’Istituto: tutte le rate con scadenza nel periodo indicato, inclusa la prima, si considerano sospese.
Per i rapporti di lavoro cessati nel periodo di sospensione, le contribuzioni trattenute ai lavoratori devono essere versate alla prima scadenza utile successiva alla cessazione del rapporto, utilizzando i codici contributivi ordinari. Per i dipendenti cessati iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici si utilizzano i codici PX33, con la X variabile in relazione alla gestione di riferimento.
Domanda di sospensione e verifiche INPS
Per fruire della sospensione è necessario presentare apposita domanda alla sede INPS competente tramite modello SC90, disponibile nella sezione modulistica del sito istituzionale. Per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori autonomi agricoli è richiesta l’istanza telematica resa disponibile nei servizi online per l’agricoltura.
È consentita la presentazione di un’unica domanda anche quando la sospensione riguarda più gestioni. L’Istituto verifica la sussistenza dei requisiti e recupera gli eventuali contributi indebitamente sospesi applicando il regime sanzionatorio ordinario.
Indicazioni per le aziende con dipendenti e per il flusso UniEmens
Le posizioni contributive delle aziende interessate devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione 2J, che assume il significato di azienda interessata alla sospensione dei contributi per gli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori indicati.
Per i periodi di paga da agosto 2016 a settembre 2017, nel flusso UniEmens deve essere utilizzato il valore N964 per esporre i contributi sospesi. Per le aziende con plurime sedi operative, la denuncia deve essere compilata integralmente, indicando tutti i lavoratori e valorizzando con N964 i contributi relativi alle sole unità operative colpite; l’elemento previsto va valorizzato con S.
La circolare precisa inoltre che la sospensione si estende alle quote di TFR da versare al Fondo Tesoreria. In caso di lavoratori cessati, il calcolo della capienza deve considerare solo i contributi esposti a debito nella denuncia contributiva, senza tener conto delle partite a credito con causale N964.
Regole speciali per artigiani, commercianti e Gestione separata
Per artigiani e commercianti la sospensione riguarda i versamenti alle scadenze del 16 novembre 2016, 30 novembre 2016, 16 febbraio 2017, 16 maggio 2017, 30 giugno 2017 e 20 agosto 2017, con riferimento ai contributi sul minimale e ai contributi percentuali/saldi/acconti indicati nella circolare. Se è in corso una rateazione dei contributi percentuali, resta sospeso anche il pagamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016. La sospensione si applica anche ai contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle medesime scadenze.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata sono sospesi il saldo 2015 rateizzato, gli acconti 2016 e il saldo 2016, nonché il primo acconto 2017, in coincidenza con i versamenti fiscali. Per i committenti tenuti alla contribuzione in Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, relativi ai compensi erogati da agosto 2016 ad agosto 2017. Nel flusso UniEmens va inserito il valore 18 nell’elemento dedicato alla sospensione, con riferimento al sisma del 24 agosto 2016 e validità dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.
Settore agricolo e lavoro domestico
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera è sospesa la presentazione dei DMAG con competenza 3° trimestre 2016, 4° trimestre 2016, 1° trimestre 2017 e 2° trimestre 2017. Sono inoltre sospesi i versamenti con scadenza 16 settembre 2016, 16 dicembre 2016, 16 marzo 2017, 16 giugno 2017 e 18 settembre 2017, relativi ai rispettivi trimestri indicati.
Per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare sono sospese le rate con scadenza 16 settembre 2016, 16 novembre 2016, 16 gennaio 2017, 17 luglio 2017 e 18 settembre 2017.
Per i datori di lavoro domestico sono sospesi i contributi dei trimestri dal 3° trimestre 2016 al 2° trimestre 2017. La sospensione opera anche per i contributi pregressi dovuti entro 30 giorni dalla lettera di accoglimento dell’INPS, se la scadenza ricade nel periodo agevolato. Se il rapporto cessa nel corso del 3° trimestre 2017, il versamento da effettuare entro dieci giorni dalla cessazione è sospeso se la scadenza ricade entro il 30 settembre 2017.
Aziende con natura giuridica privata e dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
La sospensione opera anche per enti con natura giuridica privata che abbiano dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, a titolo esemplificativo per effetto di previsioni legislative o per opzione del lavoratore. La circolare menziona, tra gli altri, scuole primarie parificate e asili in enti morali, nonché associazioni o fondazioni derivanti da trasformazioni di IPAB o case di riposo. Durante il periodo di sospensione tali enti devono continuare a compilare la denuncia mensile con tutti i dati giuridici, imponibili e contributivi, valorizzando gli elementi previsti.
Recupero dei contributi sospesi
Il D.L. n. 189/2016 prevede che gli adempimenti e i pagamenti sospesi siano effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza sanzioni né interessi. È possibile la ripresa mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere da ottobre 2017. Entro la stessa data devono essere riavviati anche i piani di rientro verso l’Istituto, con versamento delle rate sospese unitamente alla prima rata corrente utile.
Sospensione di riscossione, prescrizione e procedimenti
L’art. 48, comma 1, lett. b), del D.L. n. 189/2016 sospende fino al 31 dicembre 2016 la notifica delle cartelle di pagamento, la riscossione delle somme risultanti dagli atti ex art. 29 del D.L. n. 78/2010 e le attività esecutive degli agenti della riscossione. La sospensione si estende anche alle somme dovute all’INPS risultanti dagli atti ex art. 30 del D.L. n. 78/2010. Di conseguenza, gli agenti della riscossione sospendono d’ufficio qualsiasi attività di recupero contributivo e l’Istituto sospende l’emissione degli avvisi di addebito, senza necessità di istanza.
Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o svolgevano attività nei Comuni dell’allegato 1, il comma 4 dell’art. 49 sospende fino al 31 maggio 2017 i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, oltre agli adempimenti contrattuali. Sono sospesi anche i termini dei processi esecutivi e delle procedure concorsuali, le notifiche dei processi verbali, il pagamento in misura ridotta, le attività difensive e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Sono inoltre sospesi i termini di scadenza di cambiali, vaglia cambiari e altri titoli esecutivi. Restano inoltre sospesi fino al 31 maggio 2017 i processi civili e amministrativi pendenti presso gli uffici giudiziari dei Comuni colpiti, salvo le eccezioni specificamente indicate, e le udienze relative ai soggetti residenti o aventi sede nei medesimi Comuni.
Effetti sul reddito di lavoro dipendente e istruzioni contabili
Fino al 31 dicembre 2016 non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51 del TUIR, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali e i benefici di qualsiasi genere concessi dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni dell’allegato 1, nonché dai datori di lavoro privati operanti nei territori colpiti a favore dei propri lavoratori, anche non residenti.
Sul piano contabile, i contributi sospesi esposti in UniEmens con il codice N964 devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA00131. Il programma di ripartizione della procedura gestione contributiva DM effettua la specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni ammesse alla sospensione. Le istruzioni contabili per il recupero dei contributi sospesi saranno fornite successivamente, mentre l’allegato 2 riporta il conto di credito di nuova istituzione.
Punti principali
Ambito normativo e finalità
La circolare si inserisce nel quadro degli interventi adottati a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e dei successivi eventi del 26 e 30 ottobre 2016. Richiama il D.P.C.M. 24 agosto 2016, le deliberazioni di stato di emergenza del 25 agosto, 27 ottobre e 31 ottobre 2016, il decreto MEF 1° settembre 2016, il D.L. n. 189/2016 e il D.L. n. 205/2016. In attesa dell’elenco aggiuntivo dei Comuni da individuarsi con ordinanza del Commissario straordinario, la circolare fornisce istruzioni sulla sospensione contributiva per i Comuni dell’allegato 1 al D.L. n. 189/2016.
Sospensione contributiva: contenuto e soggetti interessati
L’art. 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 sospende fino al 30 settembre 2017 i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria scadenti dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. La sospensione riguarda soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni e operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni dell’allegato 1. Sono inclusi datori di lavoro privati, datori di lavoro domestico, settore agricolo, aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli), iscritti alla Gestione separata, committenti e liberi professionisti. La sospensione vale solo per gli oneri riferiti alle attività svolte nelle zone colpite e, per le aziende con più sedi, solo per le unità produttive, cantieri o filiali ubicate nei territori interessati. La quota a carico del lavoratore è sospesa insieme a quella datoriale; se trattenuta ma non versata nei termini, resta dovuto il versamento. Non è previsto rimborso per contributi già versati.
Estensione ai soggetti assistiti da professionisti con domicilio nei Comuni colpiti
Il comma 14 dell’art. 48 estende la sospensione anche a lavoratori autonomi e datori di lavoro che, alla data del 24 agosto 2016, erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni colpiti. L’agevolazione è riconosciuta solo se vi era delega espressa conferita prima del 24 agosto 2016, risultante dalla comunicazione prevista dal D.M. 9 luglio 2008, e se il consulente del lavoro o altro professionista ex L. n. 12/1979 aveva eletto domicilio professionale nei Comuni interessati prima di tale data.
Periodo contributivo sospeso e rapporti cessati
Sono sospesi i contributi con scadenza legale di adempimento e versamento dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. La sospensione comprende anche i piani di rientro verso l’Istituto: tutte le rate con scadenza nel periodo indicato, inclusa la prima, risultano sospese. Per i rapporti cessati durante il periodo di sospensione, le contribuzioni trattenute ai lavoratori devono essere versate alla prima scadenza utile successiva alla cessazione, utilizzando i codici ordinari; per i dipendenti cessati iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici si utilizzano i codici PX33, con la X variabile in base alla gestione.
Modalità di richiesta e controlli
Per ottenere la sospensione occorre presentare apposita domanda alla sede INPS competente tramite modello SC90; per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori autonomi agricoli è prevista una specifica istanza telematica nei servizi online per l’agricoltura. È possibile presentare un’unica domanda anche quando la sospensione riguarda più gestioni. L’Istituto verifica i requisiti e recupera gli eventuali contributi indebitamente sospesi applicando il regime sanzionatorio ordinario.
Indicazioni operative per aziende con dipendenti e UNIEMENS
Le posizioni contributive delle aziende interessate devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione 2J. Nel flusso UniEmens, per i periodi di paga da agosto 2016 a settembre 2017, deve essere utilizzato il valore N964 per indicare i contributi sospesi. Per le aziende con pluralità di sedi operative, la denuncia UniEmens va comunque presentata in modo completo, includendo sia i lavoratori delle unità colpite sia quelli delle sedi fuori area; l’importo sospeso va esposto con causale N964 e l’elemento specifico va valorizzato con S. La sospensione si applica anche alla quota TFR da versare al Fondo Tesoreria, ma nel calcolo della capienza per i lavoratori cessati rilevano solo i contributi a debito, non quelli a credito con causale N964.
Scadenze specifiche per le principali categorie
Per artigiani e commercianti sono sospesi i versamenti alle scadenze del 16 novembre 2016, 30 novembre 2016, 16 febbraio 2017, 16 maggio 2017, 30 giugno 2017 e 20 agosto 2017, con riferimento ai contributi sul minimale e ai contributi percentuali/saldi/acconti indicati. Se è in corso una rateazione della contribuzione percentuale, la sospensione riguarda anche saldo 2015 e primo acconto 2016. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata sono sospesi saldo 2015 rateizzato, acconti 2016 e saldo 2016, nonché il primo acconto 2017; per i committenti sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, relativi ai compensi erogati da agosto 2016 ad agosto 2017. Per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia/compartecipazione familiare sono sospese le rate dal 2° semestre 2016 fino alla 2ª rata 2017 secondo le scadenze indicate. Per i datori di lavoro domestico sono sospesi i contributi dei trimestri dal 3° trimestre 2016 al 2° trimestre 2017 e, se la scadenza ricade nel periodo, anche i contributi pregressi con termine di pagamento fissato dalla lettera INPS di accoglimento dell’assunzione. Per le aziende agricole assuntrici di manodopera è sospesa la presentazione dei DMAG con competenza 3° trim. 2016, 4° trim. 2016, 1° trim. 2017 e 2° trim. 2017, oltre ai versamenti delle corrispondenti scadenze. La sospensione opera anche per aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica, che devono comunque compilare la denuncia mensile con i dati completi valorizzando gli elementi previsti.
Recupero dei contributi sospesi
I contributi sospesi devono essere versati entro il 30 ottobre 2017 senza sanzioni né interessi. È ammessa la rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere da ottobre 2017, con successive istruzioni. Entro la stessa data devono riprendere anche i piani di rientro verso l’Istituto, con versamento delle rate sospese insieme alla prima rata corrente successiva al termine di sospensione.
Sospensione di riscossione, prescrizione ed esecuzioni
Fino al 31 dicembre 2016 sono sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, la riscossione delle somme da atti ex art. 29 D.L. n. 78/2010 e le attività esecutive degli agenti della riscossione; la sospensione si estende anche alla riscossione delle somme dovute all’INPS ex art. 30 del medesimo decreto. Gli agenti della riscossione sospendono d’ufficio ogni attività di recupero contributivo e l’Istituto sospende l’emissione degli avvisi di addebito fino a tale data, senza necessità di istanza. In caso di verifica di regolarità contributiva, le inadempienze relative a periodi antecedenti alla sospensione devono essere inserite nell’invito a regolarizzare. Per i soggetti residenti o operanti nei Comuni colpiti sono sospesi fino al 31 maggio 2017 anche i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, gli adempimenti contrattuali, i termini dei processi esecutivi e concorsuali, le notifiche dei processi verbali, il pagamento in misura ridotta, le attività difensive e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali, nonché i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli esecutivi. Sono inoltre sospesi fino al 31 maggio 2017 i processi civili e amministrativi pendenti presso gli uffici giudiziari nei Comuni interessati, con specifiche eccezioni per le controversie indicate, e sono rinviate d’ufficio le udienze quando parti o difensori erano residenti o avevano sede nei Comuni colpiti. Fino a tale data l’Istituto sospende anche avvisi bonari, verbali ispettivi e sanzioni amministrative.
Ulteriori effetti rilevanti ai fini del reddito di lavoro dipendente e istruzioni contabili
Fino al 31 dicembre 2016 non sono computabili, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 del TUIR, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali e i benefici di qualsiasi genere concessi dai datori di lavoro privati ai lavoratori residenti nei Comuni dell’allegato 1, nonché dai datori di lavoro privati operanti nei territori colpiti ai propri lavoratori anche non residenti. Sul piano contabile, i contributi sospesi evidenziati in UniEmens con codice N964 devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA00131; il programma di ripartizione della procedura gestione contributiva DM provvede alla rilevazione automatica delle partite contabili. Le istruzioni contabili per il recupero delle somme sospese saranno fornite successivamente; nell’allegato 2 è riportato il conto di credito di nuova istituzione.
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