Risposta n. 453 del 6/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAdempimenti tributari a carico della stabile organizzazione in Italia di una banca estera relativa all'attività di deposito e custodia titoli svolta dalla casa madre
Il quesito
Se la stabile organizzazione italiana possa essere nominata rappresentante fiscale per l'applicazione di varie norme su ritenute e imposte sostitutive sui redditi finanziari; se essa sia responsabile in solido con la casa madre; se la casa madre possa operare come intermediario abilitato (banca di secondo livello) verso clienti residenti; quale soggetto debba tenere il conto unico e inviare le comunicazioni all'Amministrazione; quale codice fiscale usare; obblighi di presentazione del modello 770; soggetti ed IVA/bolli sulle comunicazioni periodiche; obbligo di segnalazione all'Archivio rapporti finanziari
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Istante propone che la stabile organizzazione ricopra il ruolo di rappresentante fiscale per l'applicazione delle norme indicate (d.lgs. 239/1996, art.26quinquies DPR 600/1973, art.27ter DPR 600/1973, art.10ter L.77/1983, disposizioni su SIIQ, regime risparmio amministrato ecc.), che la stabile organizzazione sia responsabile in solido per gli adempimenti e sanzioni, che la casa madre possa essere equiparata e operare come banca di secondo livello verso clienti residenti, che la casa madre sia titolare delle scritture del conto unico e invii le comunicazioni all'Amministrazione, che casa madre e stabile organizzazione usino lo stesso codice fiscale, che la stabile organizzazione presenti il modello 770 come rappresentante fiscale, che le comunicazioni periodiche non siano soggette a bollo e che non sia dovuta la segnalazione all'Anagrafe tributaria
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che, nella fattispecie descritta, la stabile organizzazione deve svolgere il ruolo di rappresentante fiscale per gli adempimenti legati alle imposte sostitutive e ritenute sui titoli depositati dalla casa madre e che la casa madre, se accreditata come banca di secondo livello, può operare come intermediario abilitato anche verso clienti residenti tramite il rappresentante. La responsabilità non va intesa come solidarietà tra soggetti autonomi, essendo la stabile organizzazione parte della stessa persona giuridica; la casa madre resta responsabile verso l'Erario. La tenuta e l'istituzione del conto unico spettano alla casa madre (depositario presso cui il cliente ha il rapporto), mentre la stabile organizzazione può gestirne le movimentazioni e dovrà rendere disponibili le scritture su richiesta dell'Amministrazione. Le comunicazioni periodiche e gli invii all'Amministrazione (art.8 d.lgs.239/1996 e d.m.632/1996) sono a carico della casa madre se accreditata come banca di secondo livello; la casa madre deve usare il codice fiscale della stabile organizzazione; la stabile organizzazione inserirà nel modello 770 i quadri della casa madre (indicando il codice fiscale nel frontespizio). L'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche non si applica se i rapporti e le comunicazioni sono formati all'estero o manchi il presupposto soggettivo; l'obbligo di trasmissione all'Archivio dei rapporti finanziari non sussiste per i rapporti non operanti sul territorio nazionale. Il parere è reso sulla base dei documenti forniti.
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