Messaggio numero 14163 del 06-07-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce quali assenze devono essere indicate dalle aziende telefoniche nel flusso mensile ai fini del calcolo della pensione del soppresso fondo telefonici, specificando anche l’algoritmo di calcolo dei giorni retribuiti e non retribuiti. Si richiama inoltre la progressiva eliminazione del modello cartaceo di cessazione dal servizio, già avviata per le aziende elettriche e prevista anche per il fondo telefonici dopo una fase di verifica e sperimentazione.
Chiarimenti sui dati di assenza da indicare nel flusso mensile per il fondo telefonici
Chiarimenti sul flusso mensile e sull’indicazione delle assenze per il fondo telefonici
Il documento interviene nel contesto della progressiva sostituzione dei flussi cartacei con le denunce mensili retributive e contributive, prima tramite Emens e poi tramite Uniemens. L’obiettivo è rendere possibile il calcolo corretto delle pensioni dei fondi speciali, in particolare del soppresso fondo telefonici, attraverso una corretta esposizione delle assenze utili ai fini pensionistici.
Contesto generale e finalità della procedura mensile
Dal gennaio 2005 le informazioni retributive e contributive dei lavoratori sono state trasmesse mensilmente dalle aziende tramite Emens fino al 31 dicembre 2009 e, dal gennaio 2010, tramite Uniemens. Il passaggio a un’informazione mensile, anziché annua, è considerato rilevante per il calcolo delle pensioni dei fondi speciali, perché consente di aggregare i dati mensili secondo le particolari regole di determinazione delle pensioni di tali fondi.
Evoluzione della semplificazione per le aziende elettriche
Viene richiamato il messaggio n. 353 del 4 gennaio 2007, con il quale era stato avviato un percorso per eliminare il flusso cartaceo di informazioni tra aziende elettriche e sedi, sostituendo il modello EL/18 con un pannello dell’estratto contributivo (mod. EL18 RID) nel quale sono esposti i dati retributivi utili al calcolo della pensione. In seguito ai risultati positivi della sperimentazione, con il messaggio n. 10638 del 9 maggio 2008 è stata abolita la denuncia di cessazione.
Verifiche sul soppresso fondo telefonici e problema riscontrato
Per estendere anche agli iscritti al soppresso fondo telefonici l’abolizione del modello di cessazione, sono stati effettuati controlli sulla coerenza del flusso informativo rispetto alle modalità di calcolo delle pensioni di tali iscritti. Da tali verifiche è emerso che alcune aziende telefoniche non acquisiscono correttamente i dati relativi al campo presente nell’elemento indicato nel documento. Per questo motivo viene fornita una precisazione operativa sull’informazione da indicare.
Assenze da indicare nel campo dedicato
Nel campo devono essere inserite le assenze senza retribuzione e quelle a retribuzione ridotta determinate secondo le regole previgenti all’armonizzazione del fondo telefonici. Il richiamo normativo è all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, che stabilisce che, per il calcolo della pensione, la retribuzione di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.
Devono essere indicate, in particolare:
- tutte le assenze totali o parziali per eventi quali malattia;
- le assenze per donazione sangue;
- le assenze per legge 104;
- le giornate di solidarietà;
- tutti gli altri istituti che, secondo le norme del soppresso fondo, non davano luogo ad accredito figurativo.
Utilità dell’informazione ai fini pensionistici e amministrativi
L’indicazione di tali giornate è necessaria per individuare correttamente il periodo di riferimento a retribuzione piena, utile alla determinazione della retribuzione pensionabile del fondo per le quote A, B e C di pensione. Inoltre, la presenza di tale informazione consentirà la compilazione automatica del modello di cessazione dal servizio consultabile sotto ARCA e il successivo prelievo dei dati da parte della procedura UNICARPE, con superamento delle procedure cartacee e di altre metodologie obsolete.
Compilazione delle assenze a retribuzione ridotta
Per le assenze a retribuzione ridotta, le aziende telefoniche devono compilare l’elemento di riferimento indicando sia il numero di giornate totalmente retribuite sia quello delle giornate retribuite in modo parziale. Il documento sottolinea che, per il corretto calcolo, occorre distinguere i giorni retribuiti da quelli non retribuiti.
Algoritmo per il calcolo dei giorni parzialmente non retribuiti
Per individuare il numero dei giorni parzialmente non retribuiti, le aziende telefoniche ed elettriche devono applicare un algoritmo basato sul rapporto tra retribuzione pensionabile ridotta e retribuzione pensionabile piena.
La proporzione indicata è la seguente:
- retribuzione pensionabile ridotta sta a retribuzione pensionabile piena come giorni retribuiti stanno a 30.
Ne deriva il seguente calcolo:
- giorni retribuiti = retribuzione pensionabile ridotta x 30 / retribuzione pensionabile piena;
- giorni non retribuiti = 30 - giorni retribuiti.
Il testo specifica anche che il risultato deve essere arrotondato con questo criterio:
- da ,0 a ,4 all’unità inferiore;
- da ,5 a ,9 all’unità superiore.
Prospettiva di abolizione del modello di cessazione
Una volta completate le verifiche e accertato che il flusso mensile contenga tutte le informazioni necessarie, verrà avviato, con apposito messaggio, un periodo di sperimentazione al termine del quale il modello di cessazione dal servizio sarà abolito definitivamente.
Estensione degli obblighi alle aziende elettriche
Il documento precisa infine che, dai controlli sugli archivi, la carenza dell’informazione riguarda solo i lavoratori iscritti al soppresso fondo telefonici. Tuttavia, qualora alcune aziende elettriche non si fossero attenute alle istruzioni già impartite, anche queste dovranno adeguarsi e fornire l’informazione corretta.
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