Messaggio numero 13753 del 30-06-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione chiarisce che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi e a progetto è reato anche per i committenti. Introduce il codice 1E per gli amministratori che sono anche legali rappresentanti, obbligatorio dalle denunce di competenza luglio 2011, mentre per gli altri amministratori resta il codice 1A.
Omesso versamento ritenute previdenziali e nuovo codice 1E per amministratori
Omesso versamento delle ritenute e classificazione dei rapporti
La comunicazione richiama l’articolo 39 della legge 4 novembre 2010, n. 183, già oggetto della circolare n. 71/2011, precisando che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi e a progetto integra un illecito penale nei confronti dei committenti, analogamente a quanto previsto per i datori di lavoro subordinato.
Soggetti interessati
La norma si applica a tutti i lavoratori ricompresi nelle categorie indicate dall’art. 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR. Tra questi rientrano espressamente anche gli amministratori di società, associazioni e altri enti, sia con personalità giuridica sia privi di personalità giuridica.
Introduzione del codice 1E
Per individuare gli amministratori che, alla data di scadenza del versamento contributivo omesso, avevano la responsabilità legale dell’adempimento e nei cui confronti coincide la figura del committente con quella del collaboratore, viene istituito il codice 1E, denominato "Amministratore e legale rappresentante in carica".
Utilizzo del codice 1A per gli altri amministratori
Per gli amministratori che non rivestono la carica di legale rappresentante continua a essere utilizzato il codice tipo rapporto 1A. La distinzione serve quindi a separare i casi in cui l’amministratore è anche il soggetto obbligato all’adempimento contributivo da quelli in cui ricopre solo il ruolo di amministratore.
Decorrenza e limiti di applicazione
Il valore 1E è obbligatorio a partire dalle denunce di competenza luglio 2011. Deve essere utilizzato per dichiarare i dati relativi a un amministratore che rivesta contestualmente la carica di legale rappresentante.
Il nuovo codice non può essere impiegato per denunce precedenti, anche se riferite a periodi in cui la disposizione era già entrata in vigore, con riferimento alla competenza novembre 2010.
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