Messaggio numero 14605 del 13-07-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio integra le istruzioni già fornite dalla circolare n. 92/2011 in materia di assoggettamento a contribuzione delle indennità sostitutive dei permessi per riduzione di orario (ROL) e delle ex festività non godute. Chiarisce quando matura l’obbligazione contributiva, in base alla previsione del termine di fruizione contenuta nella contrattazione collettiva o in pattuizioni individuali, e disciplina il recupero della contribuzione già scaduta senza oneri accessori entro la denuncia contributiva con scadenza al 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione.
Integrazione istruzioni su contribuzione per indennità sostitutive di ROL ed ex festività non godute
Indennità sostitutive di ROL ed ex festività non godute
Il documento integra le istruzioni già contenute nella circolare n. 92/2011 in merito al trattamento contributivo delle indennità sostitutive riconosciute ai lavoratori in caso di mancato godimento dei permessi per riduzione di orario (ROL) e delle ex festività. L’obiettivo è precisare quando sorge l’obbligazione contributiva e come può essere regolarizzata la contribuzione già scaduta.
Fonte della previsione sul termine di fruizione
Viene chiarito che la previsione che regola il termine entro cui i permessi devono essere fruiti, e che eventualmente stabilisce la corresponsione di un’indennità sostitutiva, può derivare da diverse fonti contrattuali o pattizie. In particolare, il riferimento può essere costituito:
- dalla contrattazione collettiva nazionale;
- dalla contrattazione collettiva di secondo livello;
- dalla pattuizione individuale.
Quando una di queste fonti prevede un termine di fruizione, la relativa obbligazione contributiva scade in coincidenza con tale termine.
Obbligazione contributiva e modalità di assolvimento
In presenza di una previsione che individui un termine per il godimento dei permessi e, conseguentemente, per la maturazione dell’indennità sostitutiva, la contribuzione deve essere assolta secondo quanto già precisato al punto 3 della circolare n. 92/2011.
Il documento non riproduce nuovamente tali modalità, ma rinvia espressamente alle istruzioni già emanate.
Assenza di un termine di fruizione
Qualora né la contrattazione collettiva né le parti del rapporto stabiliscano un termine per il godimento dei permessi, i permessi possono essere gestiti liberamente. In tale ipotesi:
- non è previsto un termine di scadenza per la relativa obbligazione contributiva;
- la contribuzione non matura secondo una scadenza predeterminata collegata al mancato utilizzo dei permessi.
Regolarizzazione della contribuzione già scaduta
Per la contribuzione già scaduta sulle indennità sostitutive relative a ROL o ex festività non godute, il messaggio consente il versamento da parte dei datori di lavoro senza applicazione di oneri accessori.
Il pagamento può essere effettuato con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio.
Ai fini del versamento:
- l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex festività non godute deve essere sommato alla retribuzione del mese in cui avviene il pagamento;
- la regolarizzazione avviene tramite la denuncia contributiva utile entro il termine indicato.
Ambito operativo per i datori di lavoro
Le istruzioni sono rivolte ai datori di lavoro tenuti a gestire la contribuzione sulle indennità sostitutive in caso di mancata fruizione dei permessi ROL o delle ex festività. Il messaggio fornisce quindi un chiarimento operativo sia per i casi in cui la scadenza sia contrattualmente prevista, sia per quelli in cui manchi una disciplina espressa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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