Sentenza n. 470/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell’intimazione di pagamento n. 11520269002865056/000 in data 15 maggio 2026, con la quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ha sollecitato al ricorrente l’adempimento, entro 5 (cinque) giorni, della cartella di pagamento n. 11520180011629551000 notificata in data 21 giugno 2018, riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte”) in relazione alla campagna lattiera 2014, per un importo complessivo di € 89.959,93 inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la presupposta e mai notificata cartella di pagamento n. 11520180011629551000 e i relativi ruoli;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento del 15 maggio 2026, con termine di cinque giorni, relativa a una cartella per prelievo supplementare sulle consegne di latte della campagna lattiera 2014, per complessivi € 89.959,93; contestata anche la cartella presupposta, asseritamente mai notificata, e i relativi ruoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione, deducendo: 1) litispendenza e violazione del ne bis in idem, poiché un'altra intimazione riferita alla medesima cartella era oggetto di un distinto giudizio; 2) violazione della sospensione legale della riscossione conseguente alla domanda di definizione transattiva presentata l'8 luglio 2025 ai sensi dell'art. 10-ter del d.l. n. 69/2023; 3) prescrizione quinquennale del credito; 4) omessa notificazione della cartella presupposta, con lesione del diritto di difesa e del contraddittorio; 5) difetto di motivazione e trasparenza, indeterminatezza del calcolo e prescrizione degli interessi; 6) violazione della normativa unionale e carenza d'istruttoria; 7) difetto di motivazione e non corretta quantificazione del debito, anche in relazione ai recuperi PAC effettuati da AGEA. L'ADER, AGEA e la Regione hanno chiesto il rigetto, richiamando anche precedenti decisioni sulle intimazioni e sulla stessa cartella.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi. Il primo è infondato: la litispendenza presuppone identità di parti, petitum e causa petendi e controversie pendenti davanti a giudici diversi; qui gli atti impugnati sono intimazioni distinte, il precedente giudizio richiamato non era ancora definito con giudicato e, trattandosi dello stesso ufficio giudiziario, l'eventuale coordinamento sarebbe stato quello della riunione. Il ne bis in idem non opera in assenza di una precedente decisione passata in giudicato sulla stessa controversia; inoltre, la reiterazione delle intimazioni è giustificata dalla permanenza del debito e prevista dall'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973. Il secondo motivo è infondato perché la campagna lattiera 2014 è estranea all'ambito temporale dell'art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, limitato alle campagne dal 1995/1996 al 2008/2009: la domanda di definizione non poteva quindi fondare la sospensione della riscossione. Il terzo e il quarto motivo sono respinti sulla base degli accertamenti documentali già compiuti nel precedente giudizio: risultavano provate la notificazione della cartella il 21 giugno 2018 e numerose notificazioni di atti interruttivi della prescrizione tra il 2019 e il 2025, sicché il credito non era prescritto e la cartella non era rimasta non notificata. I motivi quinto, sesto e settimo sono respinti mediante rinvio alle ragioni della sentenza TAR FVG n. 275/2023, confermata in appello, e agli ulteriori precedenti richiamati, che avevano già respinto le medesime censure. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese, liquidate in complessivi € 3.000,00, pari a € 1.000,00 per ciascuna delle tre parti resistenti, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973
la reiterata emissione da parte dell’ADER di intimazioni di pagamento che trovano la loro ragione fondante nel mancato pagamento da parte dell’odierno ricorrente dell’importo iscritto a ruolo e per il quale è stata notificata l’apposita cartella erariale è giustificata, sotto il profilo fattuale, da ovvie esigenze di tutela del credito e legittimata e necessitata, sotto quello giuridico, dall’art. 50, comma 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 602.
L'intimazione di pagamento può essere nuovamente emessa quando l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella e il credito iscritto a ruolo sia rimasto insoluto; la reiterazione, nel caso esaminato, è legittimata dalla norma.
art. 39 c.p.c.
L'art. 39 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a., dispone, infatti, che se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, deve dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo (criterio della prevenzione).
La litispendenza richiede che la stessa causa sia proposta davanti a giudici diversi; il giudice successivamente adito la dichiara e dispone la cancellazione dal ruolo. Se le cause pendono davanti a giudici dello stesso ufficio, la fattispecie va invece affrontata mediante riunione.
art. 39, comma 1, c.p.a.
L'art. 39 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a., dispone, infatti, che se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, deve dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo (criterio della prevenzione).
Il rinvio esterno del codice del processo amministrativo rende applicabile al giudizio amministrativo la disciplina civilistica della litispendenza.
art. 70 c.p.a.
Analogamente la norma su indicata non trova applicazione nel caso in cui i motivi che generano litispendenza riguardino cause che pendono davanti a due giudici diversi, ma appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, poiché per tale ipotesi dovrà farsi ricorso all’istituto della riunione, di cui all’art. 70 c.p.a..
Quando controversie connesse o identiche pendono davanti a giudici appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, non ricorre la litispendenza disciplinata dall'art. 39 c.p.c.; lo strumento indicato è la riunione prevista dall'art. 70 c.p.a.
artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Il principio del ne bis in idem di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. vieta, invece, al giudice amministrativo di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, in virtù del rinvio esterno di cui si è già detto e, ancor prima, al soggetto interessato di riproporre una domanda giudiziale che abbia già trovato soluzione in una sentenza passata in giudicato.
Il divieto di riproporre o decidere nuovamente la stessa controversia presuppone che la domanda abbia già ricevuto soluzione con sentenza passata in giudicato.
art. 10-ter, comma 2, d.l. 69/2023
Il comma 2 limita, infatti, espressamente la possibilità di definizione transattiva delle posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari alle sole campagne lattiere relative ai periodi dal 1995/1996 al 2008/2009.
La procedura di definizione transattiva prevista per i debiti da prelievo supplementare lattiero-caseario riguarda esclusivamente le campagne dal 1995/1996 al 2008/2009 e non si estende alla campagna 2014.
art. 10-ter, comma 9, d.l. 69/2023
E’, dunque, evidente che il ricorrente, presentando un’istanza palesemente estranea alla procedura di composizione delineata dalla norma su indicata ha indebitamente fruito della sospensione della procedura di riscossione/recupero del debito, assentita dal comma 9, peraltro ben oltre il primo essenziale termine di 90 (novanta) giorni, funzionale alla conclusione della fase del procedimento deputata alla verifica dei requisiti di ammissibilità dell’istanza stessa e alla conseguente formulazione di una proposta transattiva da parte dell’Organismo di composizione, secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4 della norma citata.
La sospensione della riscossione prevista dal comma 9 è collegata alla procedura di definizione transattiva disciplinata dall'art. 10-ter e non può essere invocata per un'istanza relativa a una campagna esclusa dall'ambito applicativo della procedura.
artt. 3 e 7 l. 241/1990
Con riguardo, infine, ai restanti motivi quinto, sesto e settimo non possono che richiamarsi, sempre ai sensi dell’art. 74 c.p.a., le ragioni già esplicitate da questo TAR nella più volte citata sentenza n. 275 in data 29 settembre 2023, confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 2 aprile 2025 n. 2787, alle quali si fa espresso ed integrale rinvio, con cui sono state respinte, in quanto, per l’appunto, destituite di fondatezza, le medesime censure che il signor Marcuzzi ha qui pressoché pedissequamente riproposto.
Il provvedimento non espone in questa sentenza una specifica interpretazione degli obblighi di motivazione e trasparenza invocati; respinge le relative censure richiamando integralmente precedenti decisioni che avevano già disatteso le medesime doglianze.
art. 74 c.p.a.
A smentire gli assunti del medesimo, basta, invero, il richiamo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 c.p.a., al precedente di questo Tribunale n. 275 in data 29 settembre 2023 (segnatamente al par. 6.3), riguardante una precedente intimazione di pagamento rivoltagli dall’ADER sempre in relazione alla cartella di pagamento che qui specificamente occupa, ove, sulla base delle produzioni documentali effettuate in quel giudizio dall’Agenzia resistente sono già state respinte identiche censure.
La sentenza semplificata può motivare mediante richiamo a un precedente che abbia già esaminato e respinto censure identiche, purché il rinvio consenta di individuare le ragioni della decisione.
art. 60 c.p.a.
All’esito della camera di consiglio del 7 ottobre 2026, l’affare è stato, infine, introitato per essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da riserva formulata e rappresentata alle parti.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata all'esito della fase cautelare, dopo che alle parti era stata comunicata la possibile definizione secondo il rito previsto dall'art. 60 c.p.a.
Massime di principio
- La litispendenza presuppone identità di parti, petitum e causa petendi e la pendenza della medesima causa davanti a giudici diversi; quando le controversie pendono davanti a giudici del medesimo ufficio, il coordinamento avviene mediante riunione e non mediante declaratoria di litispendenza.
- Il ne bis in idem processuale impedisce di riproporre una domanda già definita con sentenza passata in giudicato; la pendenza di un altro giudizio, o una sentenza di primo grado ancora impugnabile, non è sufficiente.
- Intimazioni di pagamento riferite alla stessa cartella ma adottate in momenti diversi sono atti distinti, autonomamente impugnabili; la loro reiterazione è giustificata dalla persistente insolvenza e dalla disciplina dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973.
- La sospensione della riscossione connessa alla procedura di definizione transattiva dei debiti da prelievo supplementare lattiero-caseario opera soltanto nell'ambito delle campagne incluse nell'art. 10-ter del d.l. n. 69/2023; non può essere invocata per una campagna estranea all'ambito temporale della norma.
- La prova della notificazione della cartella e degli atti successivi idonei a interrompere la prescrizione esclude, in concreto, sia la censura di omessa notificazione dell'atto presupposto sia quella di prescrizione del credito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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