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Decreto dirigenziale n. 93 del 27/02/2026

Revisione dei veicoli di categoria M2 e M3 operanti in località diversa dall’UMC di riferimento.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti93

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto amplia la possibilità di effettuare la revisione dei veicoli M2 e M3 anche presso un UMC o una sede privata diversa da quella corrispondente alla sede legale/operativa dell’impresa, quando il veicolo sia stabilmente impiegato in altro territorio per comprovate esigenze di servizio. Vengono indicati i casi che giustificano la diversa localizzazione, le modalità di documentazione e il controllo delle operazioni da parte delle Direzioni generali territoriali. Contestualmente, il provvedimento supera il vincolo territoriale provinciale previsto da precedenti circolari, in un’ottica di armonizzazione con la disciplina europea, semplificazione e maggiore efficienza operativa.

Revisione dei veicoli di categoria M2 e M3 in località diversa dall’UMC di riferimento

Revisione dei veicoli di categoria M2 e M3 operanti in località diversa dall’UMC di riferimento

Il decreto della Direzione generale per la motorizzazione interviene sulla disciplina delle revisioni dei veicoli di categoria M2 e M3, consentendo l’effettuazione delle operazioni anche in un luogo diverso da quello corrispondente alla sede legale o operativa dell’impresa o dell’ente esercente, quando il veicolo sia stabilmente impiegato altrove per comprovate esigenze di servizio. Il provvedimento si colloca nell’ambito del d.lgs. n. 285/1992, del Regolamento (CE) n. 1071/2009, della direttiva 2014/45/UE e dei decreti ministeriali attuativi in materia di revisioni e stabilimento delle imprese di trasporto su strada.

Base normativa e finalità

Nelle premesse sono richiamati:

  • l’articolo 80 del codice della strada, sulla revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi;
  • gli articoli 83, 85 e 87 del d.lgs. n. 285/1992, relativi rispettivamente ai veicoli ad uso proprio, al noleggio con conducente e ai servizi di linea per il trasporto di persone;
  • il Regolamento (CE) n. 1071/2009, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1055/2020, in particolare gli articoli 3 e 5 sul requisito di stabilimento;
  • il decreto MIT 25 novembre 2011 e il decreto MIT 25 gennaio 2012;
  • la direttiva 2014/45/UE e il decreto MIT 19 maggio 2017, come modificato nel 2019 e nel 2022;
  • il decreto 15 novembre 2021 sulla revisione dei veicoli pesanti, come modificato nel 2023.

La ratio dichiarata è duplice: da un lato, armonizzare la disciplina nazionale con quella europea; dall’altro, incrementare efficienza operativa e semplificazione amministrativa, consentendo la revisione fuori dalla sede dell’impresa quando il mezzo operi stabilmente in altro territorio.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente i veicoli appartenenti alle categorie M2 e M3. La revisione può essere eseguita:

  • presso l’ufficio della motorizzazione civile competente per la sede legale o operativa;
  • presso sedi predisposte da soggetti privati sul territorio nazionale competenti per la sede dell’impresa;
  • in aggiunta, presso l’UMC o le sedi private del luogo in cui il veicolo opera, se ricorrono le condizioni previste dal decreto.

Comprovate esigenze di servizio e casi ammessi

Il decreto individua come “comprovate esigenze di servizio” le situazioni in cui la presenza del veicolo in un diverso territorio dipenda da:

  • attività di autotrasporto di persone svolta in maniera continuativa o programmata;
  • esecuzione di appalti per servizi di trasporto di persone;
  • adempimento di contratti di servizio stipulati con enti territoriali nell’ambito del trasporto pubblico locale;
  • esercizio di servizi di linea di competenza statale;
  • svolgimento dell’attività di noleggio con conducente esercitata in modo stabile, non occasionale e continuativo;
  • altri casi debitamente documentati, da valutare singolarmente dall’ufficio presso cui è presentata la richiesta.

Documentazione e procedura operativa

L’impresa o l’ente esercente deve presentare all’ufficio della motorizzazione civile competente la documentazione idonea a dimostrare il titolo giustificativo della presenza del veicolo nel territorio di operatività. La revisione è ammessa solo previa verifica del rilascio del foglio di prenotazione validato da parte dell’ufficio competente.

Controlli e monitoraggio

La Direzione generale territoriale competente è tenuta a monitorare le operazioni tecniche svolte ai sensi del decreto, al fine di rilevare eventuali irregolarità e adottare gli accertamenti conseguenti. In caso di irregolarità, la Direzione generale territoriale deve trasmettere tempestivamente la relativa comunicazione alla Direzione generale per la motorizzazione.

Effetti sulle precedenti circolari

Il decreto precisa che, conseguentemente, risultano da abrogare/cessare di operare, nella parte incompatibile con la nuova disciplina, le previsioni contenute nelle circolari:

  • prot. n. 2405 del 21 luglio 2014;
  • prot. n. 2503 del 31 luglio 2014;
  • prot. n. RU/4791 del 27 febbraio 2017.

Viene dunque superato il vincolo territoriale provinciale precedentemente previsto per le revisioni dei veicoli M2 e M3.

Entrata in vigore

Il decreto è pubblicato sul portale istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Punti principali

Estensione della sede di revisione

Per i veicoli di categoria M2 e M3, oltre alla revisione presso l’UMC o le sedi private competenti per la sede legale o operativa dell’impresa/ente esercente, è ora consentito effettuare le operazioni anche nel luogo in cui il veicolo opera stabilmente, se ricorrono comprovate esigenze di servizio e il mezzo si trova in un ambito territoriale diverso da quello della sede dell’impresa.

Comprovate esigenze di servizio

Le esigenze che giustificano la revisione fuori sede sono tipizzate dal decreto e comprendono: attività di autotrasporto di persone svolta in modo continuativo o programmato; appalti per servizi di trasporto persone; contratti di servizio con enti territoriali nel TPL; servizi di linea di competenza statale; noleggio con conducente esercitato in modo stabile, non occasionale e continuativo; altri casi debitamente documentati e valutati caso per caso dall’ufficio competente.

Documentazione e validazione della prenotazione

La documentazione che prova il titolo giustificativo della presenza del veicolo nel territorio di operatività deve essere presentata all’ufficio della motorizzazione civile competente in sede di richiesta di revisione. La revisione è ammessa solo dopo il rilascio del foglio di prenotazione validato da parte dell’ufficio competente.

Vigilanza sulle operazioni tecniche

La Direzione generale territoriale competente deve monitorare lo svolgimento delle operazioni tecniche effettuate ai sensi del decreto, per rilevare eventuali irregolarità e adottare i conseguenti accertamenti. In caso di irregolarità, la Direzione generale territoriale trasmette tempestiva comunicazione alla Direzione generale per la motorizzazione.

Abrogazione del vincolo territoriale delle circolari precedenti

Il provvedimento è adottato per armonizzare la disciplina nazionale con la normativa europea e per introdurre anche la doppia autenticazione dell’ispettore abilitato, ritenuta più sicura. Di conseguenza, viene superato il vincolo territoriale provinciale previsto dalle circolari prot. n. 2405 del 21 luglio 2014, n. 2503 del 31 luglio 2014 e RU/4791 del 27 febbraio 2017 nella parte incompatibile con la nuova disciplina.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionepatenti e revisionitrasporto pubblico localeautotrasportonoleggio con conducente

Testo integrale

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