LEGGE 18 febbraio 1992, n. 162
Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge del 1992 che riconosce ai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI il diritto di astenersi dal lavoro per operazioni di soccorso ed esercitazioni (con diritto al giorno successivo se l'intervento supera 8 ore o le ore 24). Prevede conservazione dell'intero trattamento economico e previdenziale per i dipendenti con rimborso all'ente previdenziale, indennità per autonomi tramite fondo ministeriale, stanziamenti statali (indicati in lire), contributo al CAI per assicurazioni e centro di coordinamento, uso di dispositivi di emergenza sui veicoli e deroghe a divieti locali; regolamento attuativo entro 3 mesi.
Tutela dei volontari del soccorso alpino e speleologico (CAI)
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