LEGGE 17 febbraio 1992, n. 206
Tirocinio professionale per i dottori commercialisti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge del 17/02/1992 che modifica l'art.2 dell'ordinamento professionale (DPR 27/10/1953, n.1067): consente l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione a chi, dopo il possesso dei titoli indicati (art.31, n.4), abbia svolto almeno 3 anni di tirocinio presso uno studio di dottore commercialista. Se il tutor è anche revisore dei conti, il tirocinio vale ai fini della direttiva 84/253/CEE; l'esame integrato con le materie della direttiva ne sostituisce l'esame. Le modalità sono da decreto ministeriale (Giustizia e Lavoro), da emanare entro 3 mesi. Nessun limite temporale di applicabilità indicato.
Accesso e tirocinio per l'esame di Stato dei dottori commercialisti
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