LEGGE 17 febbraio 1992, n. 202
Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, per il conseguimento del diploma di baccellierato internazionale presso istituzioni scolastiche italiane.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDefinisce, ai fini della legge 30/10/1986 n.738, le “istituzioni scolastiche italiane” come scuole statali e scuole pareggiate o legalmente riconosciute, escludendo le private non sedi di esame di maturità. Stabilisce che la maturità vale ai fini del baccellierato internazionale solo se autorizzata secondo il DPR 31/5/1974 n.419. Normativa del 1992; probabilmente superata da successive riforme dell'istruzione.
Definizione di istituzioni scolastiche italiane e riconoscimento della maturità per il baccellierato internazionale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo dell’articolo, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 17 feb 1992LEGGE 17 febbraio 1992, n. 207
- Legge · 17 feb 1992LEGGE 17 febbraio 1992, n. 206
- Legge · 17 feb 1992LEGGE 17 febbraio 1992, n. 204
- Legge · 17 feb 1992LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179
- Legge · 17 feb 1992LEGGE 17 febbraio 1992, n. 161
- Legge · 17 feb 1992LEGGE 17 febbraio 1992, n. 154
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →