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Legge

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 202

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, per il conseguimento del diploma di baccellierato internazionale presso istituzioni scolastiche italiane.

Normativa italiana092G0213Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Definisce, ai fini della legge 30/10/1986 n.738, le “istituzioni scolastiche italiane” come scuole statali e scuole pareggiate o legalmente riconosciute, escludendo le private non sedi di esame di maturità. Stabilisce che la maturità vale ai fini del baccellierato internazionale solo se autorizzata secondo il DPR 31/5/1974 n.419. Normativa del 1992; probabilmente superata da successive riforme dell'istruzione.

Definizione di istituzioni scolastiche italiane e riconoscimento della maturità per il baccellierato internazionale

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