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Legge

L.R. Basilicata 52/2000

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 2000, n. 37

Normativa regionaleL.R. Basilicata 52/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 52 del 2000 modifica la legge regionale n. 37/2000 prevedendo il divieto di costruire serre o tunnel serre nei beni e luoghi di particolare tutela paesaggistica indicati dal D.Lgs. 490/1999, salvo le prescrizioni dei piani paesistici o urbanistico-territoriali e l’applicazione della normativa statale richiamata. Entra in vigore il giorno della pubblicazione sul B.U.R.

Divieto di costruzione di serre e tunnel serre in aree paesaggistiche tutelate

Divieto di costruzione di serre e tunnel serre in aree tutelate

La legge regionale della Basilicata interviene in modo puntuale sulla disciplina già contenuta nella legge regionale 10 aprile 2000, n. 37, sostituendo l’articolo 8. L’obiettivo è rafforzare il vincolo alla realizzazione di serre e tunnel serre in presenza di particolari tutele paesaggistiche e ambientali.

Ambito di applicazione del divieto

Il divieto opera per la costruzione di serre o tunnel serre quando l’intervento interessa i beni e i luoghi indicati alle lettere d), e), f), g), l) e m) dell’articolo 146 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. La norma si applica quindi esclusivamente nel territorio della Regione Basilicata e con riferimento alle aree richiamate dalla legislazione statale in materia di beni paesaggistici.

Coordinamento con la normativa statale e con gli strumenti di pianificazione

La disposizione regionale precisa che resta salva:

  • l’applicazione del D.Lgs. 20 ottobre 1999, n. 490;
  • l’eventuale osservanza delle prescrizioni contenute nei piani paesistici;
  • l’eventuale osservanza delle prescrizioni contenute nei piani urbanistico-territoriali.

Ne deriva che il divieto regionale si inserisce in un quadro già protetto da fonti statali e da strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica, senza sostituirsi ad essi.

Entrata in vigore e urgenza

La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Non risultano discipline transitorie ulteriori o limiti temporali di efficacia diversi dall’immediata decorrenza.

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