L.R. Basilicata 55/2000
INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA L.R. 6/4/1999, N. 12 MODALITA' DI INFORMAZIONE SULL'ESTRAZIONE PETROLIFERA IN BASILICATA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la L.R. Basilicata n. 12/1999 sulla informazione relativa all’estrazione petrolifera: sopprime l’art. 3 e integra l’art. 4 imponendo un sistema informativo nell’atrio degli uffici della Giunta regionale, a spese delle compagnie petrolifere. Prevede inoltre una penale di lire 15 milioni al giorno, se gli obblighi informativi non sono adempiuti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Integrazioni sulla modalità di informazione dell’estrazione petrolifera in Basilicata
Integrazioni e modifiche alla disciplina sull’informazione dell’estrazione petrolifera in Basilicata
La legge interviene sulla L.R. Basilicata 6 aprile 1999, n. 12, che disciplina le modalità di informazione sull’estrazione petrolifera nel territorio regionale. Il provvedimento ha portata limitata alla Regione Basilicata e introduce un’ulteriore specificazione organizzativa, oltre a una sanzione per il mancato adempimento degli obblighi informativi.
Modifiche alla disciplina previgente
La legge:
- sopprime l’articolo 3 della L.R. n. 12/1999;
- integra l’articolo 4 della medesima legge.
Il contenuto risultante riguarda quindi la disciplina regionale sull’informazione al pubblico in materia di attività petrolifere, come ridisegnata dalla normativa del 1999 e dalla presente modifica.
Sistema informativo negli uffici della Giunta regionale
L’integrazione all’articolo 4 prevede che, nell’atrio degli Uffici della Giunta Regionale, sia installato un sistema informativo contenente i dati indicati dall’art. 1 della L.R. n. 12/1999.
L’onere economico dell’installazione è posto a carico delle compagnie petrolifere.
Obblighi delle compagnie petrolifere e penale per ritardo
Per le compagnie petrolifere che non adempiano agli obblighi previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della L.R. n. 12/1999 è stabilita una penale, qualora l’adempimento non avvenga entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
In caso di ritardo, le compagnie devono versare alla Regione Basilicata:
- lire 15.000.000 per ogni giorno di ritardo.
La disposizione opera come meccanismo coercitivo per assicurare l’attuazione degli obblighi informativi già previsti dalla normativa regionale di riferimento.
Entrata in vigore ed efficacia
La legge è destinata a produrre effetti dalla sua entrata in vigore secondo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Deprecazione pratica
Il provvedimento è oggi da considerarsi obsoleto/deprecato, perché collegato a obblighi e sanzioni in lire relativi a una disciplina del 1999 su specifici adempimenti informativi dell’estrazione petrolifera, riferiti a un contesto ormai storicizzato e non utile nella pratica attuale.
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