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Legge

L.R. Basilicata 57/2000

Modifica della Legge Regionale 12 settembre 2000, n. 57 - Usi civici e loro gestione in attuazione della Legge n. 1766/1927 R.D. n.332/1928

Normativa regionaleL.R. Basilicata 57/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 25/2002 modifica la L.R. 57/2000 sugli usi civici: definisce i beni civici, disciplina la voltura catastale, la sdemanializzazione di terreni che hanno perso la destinazione civica, la legittimazione di possessi abusivi e l’affrancazione di antichi livelli. Efficace dal 8 luglio 2002; il contenuto ha oggi rilievo soprattutto storico.

Modifica della disciplina regionale sugli usi civici e sulla loro gestione

Modifica della disciplina sugli usi civici in Basilicata

La legge regionale Basilicata 5 luglio 2002, n. 25 interviene sulla L.R. 12 settembre 2000, n. 57, ridefinendo alcuni profili della disciplina regionale degli usi civici e della gestione dei beni civici. Le modifiche riguardano soprattutto qualificazione dei beni, voltura catastale, sdemanializzazione, legittimazione di occupazioni pregresse e affrancazione di livelli.

Beni civici e qualificazione delle terre

La legge sostituisce la definizione iniziale di beni civici, confermando che sono tali le terre appartenenti a comunità di abitanti ora riunite in Comuni o in Frazioni già comunità autonome, con le relative pertinenze. Sono inoltre ricompresi i beni assegnati a tali comunità con procedimenti amministrativi o giudiziari applicativi della legge 16 giugno 1927 e del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

La norma introduce però una precisazione rilevante: restano esclusi i beni civici che, a seguito degli accertamenti e verifiche previsti dalla disciplina regionale, abbiano perso irreversibilmente, per disuso ultraventennale, la destinazione all’uso collettivo dei cittadini residenti e possessori, ferma restando l’applicazione delle procedure previste dagli articoli successivi.

Voltura catastale e intestazione dei demani civici

Per rendere più immediatamente riconoscibili le terre destinate ed utilizzate a demanio civico comunale o frazionale, già definitivamente accertate come tali, i Comuni devono procedere alla voltura catastale entro sei mesi dalla chiusura delle operazioni di accertamento, verifica e sistemazione demaniale.

L’intestazione catastale deve indicare che si tratta di beni civici di cui alla legge n. 1766/1927 appartenenti alle popolazioni residenti del Comune o della Frazione interessata.

Se il Comune non provvede entro il termine, interviene la Regione tramite un perito, con spese poste a carico del Comune inadempiente.

Sdemanializzazione di terre civiche e regolarizzazione di occupazioni consolidate

La Giunta regionale, su richiesta anche degli aventi causa e su iniziativa formalizzata con atto deliberativo motivato del Comune interessato, può disporre la sdemanializzazione di terreni di uso civico che abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica e/o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o a pascolo, a causa di occupazioni abusive o di utilizzazioni improprie ormai consolidate.

La legge introduce anche una disciplina di regolarizzazione dei possessi abusivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge:

  • per i beni civici in zona agricola, i possessi abusivi di durata ultradecennale possono essere legittimati se ricorrono i requisiti dell’art. 9 della legge n. 1766/1927 e secondo le procedure previste dalla legge regionale;
  • per i terreni edificabili, la Regione può autorizzare l’ente titolare a rilasciare concessione a edificare in favore degli utenti con diritto perpetuo di superficie sull’area di sedime del fabbricato e concessione per 99 anni sulla parte residuale di terreno;
  • il canone di concessione è determinato dal Comune in sede di convenzione;
  • il beneficio si applica alle terre già sottratte al godimento collettivo.

Affrancazione di antichi livelli e criteri di determinazione del canone

La legge riformula la disciplina degli antichi livelli costituiti su terre civiche, riportati o meno nei catasti dell’U.T.E., purché non derivanti dalle quotizzazioni di cui alla legge n. 1766/1927.

In tali casi l’affrancazione è disposta dal Comune su istanza del livellario. Il Comune procede alla determinazione dell’affranco rivalutando i canoni o censi con criterio tecnico-estimativo, sulla base dei valori desunti dalle tabelle dei prezzi medi di esproprio delle terre agricole, oppure assumendo direttamente il reddito dominicale, a scelta del livellario.

Sono previste due regole economiche specifiche:

  • i canoni sono ridotti del 50% per gli addetti all’agricoltura a titolo principale;
  • il capitale di affranco è determinato, ai sensi della legge n. 607/1966, in misura pari a quindici volte il canone enfiteutico così determinato.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, avvenuta l’8 luglio 2002.

Rilievo attuale

L’atto ha contenuto essenzialmente modificativo della disciplina regionale sugli usi civici e oggi presenta prevalentemente rilievo storico-sistematico, in quanto riferito a procedure e situazioni patrimoniali consolidate nel tempo.

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