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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38790/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di norme processuali e diritto alla difesa: si deduce che la Corte di appello avrebbe impedito al difensore di fiducia di partecipare all'udienza di trattazione perché non sarebbe stata notificata al difensore la verbalizzazione del rinvio (verbale del 14/12/2022) che fissava la trattazione al 21/12/2022, con conseguente impossibilità per il difensore di essere presente. Si censura inoltre l'omessa notifica all'imputato del verbale dell'udienza del 16/11/2022 (riguardo al primo rinvio) e si contesta la validità della notifica effettuata al domicilio a persona definita "compagna", rifiutandone il ritiro, sostenendo che non si sarebbe trattato di convivente e che la notifica avrebbe dovuto essere effettuata a mani proprie dell'imputato ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura sull'omessa notifica al difensore perché dagli atti risultava che il difensore di fiducia aveva delegato oralmente un sostituto presente all'udienza del 14/12/2022, e l'oralità della delega è valida ai sensi dell'art.96, comma 2, c.p.p.; quindi non sussisteva l'obbligo di notificare il verbale al difensore assente. Quanto alla notifica all'imputato, la Corte ha ritenuto corretta la consegna a persona presente in casa (anche se temporaneamente), seguendo la giurisprudenza che presuppone la convivenza fino a prova contraria, e ha confermato la validità della modalità alternativa (deposito presso la casa comunale con invio dell'avviso tramite raccomandata) ex art.157, comma 7, c.p.p. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 D.Lgs. 74/2000

    Norma sostanziale contestata in primo grado (omessa presentazione di dichiarazioni fiscali). La Corte d'appello ha confermato la responsabilità e rideterminato la pena.

  • art. 81 cod. pen.

    Applicato per aumento di pena per continuazione; la Corte ha aumentato la pena in ragione della continuazione dei reati.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per la nomina d'ufficio di difensore nel caso di assenza ingiustificata del difensore di fiducia.

  • art. 96, comma 2, cod. proc. pen.

    Riconosciuta validità della delega orale a un sostituto per partecipare all'udienza; per la Corte la delega orale è idonea a ritenere presente la difesa e a esonerare dall'obbligo di notificare al difensore assente.

  • art. 157, comma 7, cod. proc. pen.

    La modalità di notifica praticata (consegna a persona presente in casa, rifiuto, deposito presso la casa comunale e invio dell'avviso tramite raccomandata) è stata ritenuta conforme alla norma; la consegna a persona presente è valida e il deposito/avviso integra la notificazione.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto alla notifica a mani proprie dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la notifica effettuata a persona presente in casa e successivo deposito siano regolari, quindi la censura non è stata accolta.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente come ambito di sindacato della Cassazione (vizi di motivazione o violazioni di legge), con il patrimonio probatorio esaminabile dal giudice di legittimità; la Corte ha verificato gli atti e dichiarato il motivo manifestamente infondato.

Massime di principio

  • La delega ad un sostituto anche se "orale" può essere considerata valida se il sostituto risulta presente in udienza; in tal caso non sussiste necessariamente l'obbligo di notificare verbali al difensore assente.
  • La notifica effettuata a persona presente nell'abitazione è presumibilmente valida anche se il consegnatario non risulti anagraficamente convivente; l'eccezione di non convivenza richiede prova rigorosa per superare la presunzione di convivenza.
  • Se la persona presente rifiuta la ricezione, le modalità alternative previste (deposito presso la casa comunale e invio dell'avviso tramite raccomandata) possono integrare correttamente la notificazione ai sensi dell'art.157 c.p.p.
  • Il rimedio cautelativo del ricorrente deve essere fondato su prove concrete: contestare la validità di una notifica richiede elementi probatori atti a dimostrare l'irregolarità della consegna o l'inesistenza della convivenza.
  • In presenza di errori di cancelleria o rinvii, è buona prassi per la difesa verificare i verbali e richiedere formale comunicazione delle date; però, se è dimostrato che è stato designato un sostituto per l'udienza, la responsabilità della mancata presenza del difensore di fiducia è attenuata.

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