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Legge

L.R. Basilicata 11/2016

NORME IN MATERIA FUNERARIA E CIMITERIALE E DI CIMITERI PER ANIMALI D’AFFEZIONE

Normativa regionaleL.R. Basilicata 11/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata le attività funerarie, cimiteriali, la cremazione, i servizi obitoriali e i cimiteri per animali d’affezione, con regole su autorizzazioni, requisiti strutturali e sanzioni. Prevede una fase transitoria per l’adeguamento dei soggetti operanti e dei Comuni; molte disposizioni tecniche restano applicabili solo fino ai relativi termini o per eventi successivi all’entrata in vigore.

Norme funerarie e cimiteriali della Basilicata, inclusi cimiteri per animali d’affezione

Norme funerarie, cimiteriali e cimiteri per animali d’affezione in Basilicata

La legge disciplina, nel territorio della Regione Basilicata, la tutela della salute pubblica e l’organizzazione dei servizi collegati al decesso delle persone, nonché la realizzazione e gestione dei cimiteri per animali d’affezione. Il provvedimento regola autorizzazioni, requisiti tecnici, trasporti, cremazione, sepolture, vigilanza e sanzioni.

Finalità e riparto delle competenze

La Regione promuove la libertà di scelta tra sepoltura e cremazione, il rispetto della dignità del defunto e delle convinzioni religiose e culturali, oltre alla diffusione dell’informazione sulla cremazione e sulle forme di sepoltura a minore impatto ambientale. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo; la Giunta regionale è chiamata a definire requisiti tecnici, gestionali, professionali e formativi e la modulistica uniforme. I Comuni rilasciano le autorizzazioni, adottano il regolamento di polizia mortuaria, garantiscono la sepoltura o la cremazione dei residenti e dei deceduti nel proprio territorio e organizzano servizi cimiteriali e, se necessario, funebri sociali.

Attività funebre: autorizzazione, organizzazione e divieti

L’attività funebre comprende congiuntamente pratiche amministrative, fornitura di cofani e articoli funebri, trasporto di salme, cadaveri, resti mortali, ceneri e ossa, nonché cura, composizione e vestizione. Può essere svolta solo da ditte individuali o società autorizzate dal Comune della sede principale, con validità per l’intero territorio regionale.

Per ottenere e mantenere l’autorizzazione sono richiesti, tra l’altro:

  • almeno un carro funebre e un’autorimessa idonea;
  • una sede aperta al pubblico con spazi per gli affari amministrativi e la vendita;
  • un direttore tecnico con requisiti formativi e rapporto di lavoro continuativo;
  • almeno 4 addetti con contratto diretto e requisiti formativi;
  • per sedi o filiali ulteriori, un responsabile commerciale aggiuntivo per ciascuna sede.

Alcuni requisiti possono essere soddisfatti anche tramite contratti di agenzia, appalto o fornitura con altri soggetti autorizzati o mediante consorzi/società consortili, purché i contratti siano registrati e depositati presso il Comune autorizzante. È istituito presso la Regione un elenco delle imprese autorizzate, dei direttori tecnici e degli addetti necrofori.

È vietata l’intermediazione nell’attività funebre e il conferimento dell’incarico può avvenire solo nella sede autorizzata o, eccezionalmente, presso l’abitazione degli aventi diritto. Sono vietate anche promozioni e acquisizione di clienti tramite provvigioni, regali o vantaggi. È inoltre vietato svolgere attività marmorea e lapidea cimiteriale alle imprese funebri prive del codice Ateco richiesto, e sono espressamente vietate attività promozionali o commerciali funebri all’interno di strutture sanitarie, obitori, cimiteri e locali comunali.

L’attività funebre è incompatibile con la gestione di camere mortuarie, obitori pubblici, locali di osservazione e cimiteri; i contratti in essere devono cessare entro 12 mesi dalla pubblicazione della legge, salvo la disciplina transitoria. È prevista una deroga per i Comuni montani o loro associazioni con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti, previa deliberazione e comunicazione alla Regione.

Definizioni, accertamento di morte e periodo di osservazione

Il cadavere è definito come il corpo umano privo di funzioni cardiorespiratoria e cerebrale. I resti mortali sono gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi con scheletrizzazione incompleta, dopo i periodi ordinari di inumazione o tumulazione.

L’accertamento di morte avviene tra la 15ª e la 30ª ora dopo la dichiarazione o l’avviso di morte, con certificato necroscopico. Se l’accertamento è effettuato con elettrocardiogramma secondo la normativa, su richiesta dei familiari e previa autorizzazione comunale, il cadavere può essere trasportato entro il territorio regionale verso abitazione privata, casa funeraria o camera mortuaria autorizzata, con contenitore impermeabile non sigillato e nel limite delle 24 ore dal decesso.

La denuncia della causa di morte è resa dal medico curante o di continuità assistenziale entro 24 ore dall’accertamento; in mancanza di assistenza medica provvede il medico necroscopo. Il periodo di osservazione dura 24 ore dal decesso, salvo casi di decapitazione, maciullamento o putrefazione, ed è svolto presso domicilio, obitorio ospedaliero, obitorio cimiteriale o casa funeraria. Durante l’osservazione il cadavere non può essere trattato conservativamente, refrigerato, autopsiato o chiuso in cassa; è però ammessa la sorveglianza anche con dispositivi a distanza.

Servizio obitoriale, casa funeraria e sala del commiato

Le strutture obitoriali comprendono i locali interni a strutture sanitarie o socio-assistenziali e i depositi di osservazione/obitori comunali. In tali strutture possono svolgersi osservazione del cadavere, riscontro diagnostico, autopsie giudiziarie, deposito per tempo indefinito, iniezioni conservative e trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi. Il Comune può istituire obitori e depositi di osservazione solo in ambito cimiteriale o presso ospedali o istituti sanitari convenzionati.

La casa funeraria è una struttura gestita da soggetti autorizzati all’attività funebre, destinata a osservazione, trattamento conservativo, tanatoprassi, tanatocosmesi, custodia ed esposizione del cadavere e funzioni di sala del commiato. Deve essere distante almeno 50 metri da strutture sanitarie, cimiteri e crematori e avere locali distinti per osservazione, trattamenti, preparazione, celle frigorifere o locali climatizzati, e celebrazione del commiato, oltre a servizi igienici, spogliatoi e assenza di barriere architettoniche. L’apertura deve essere garantita per 12 ore nei feriali e 8 ore nei festivi/prefestivi. Non può essere convenzionata con Comuni o strutture sanitarie per il servizio obitoriale né collocata in o presso strutture sanitarie, socio-sanitarie, cimiteri o obitori.

La sala del commiato è destinata a ricevere, custodire per brevi periodi ed esporre il feretro per riti di commemorazione e dignitoso commiato. Deve avere destinazione esclusiva, essere al piano terra, accessibile dall’esterno, priva di barriere architettoniche, con impianto di condizionamento, servizi igienici per il pubblico e arredi adeguati. La gestione può essere pubblica o privata ed è compatibile con l’attività funeraria previa comunicazione al Comune; il controllo igienico-sanitario compete al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria.

Trasporto funebre, casse e trasferimenti particolari

Il trasporto funebre è il trasferimento di cadaveri o resti mortali dal luogo del decesso, di accertamento o rinvenimento al luogo di sepoltura o cremazione. Non è considerato trasporto funebre il trasferimento interno di un paziente deceduto all’interno di una struttura sanitaria verso il servizio obitoriale interno, svolto esclusivamente da personale della struttura e non collegato a imprese funebri.

Ogni cadavere, dopo il periodo di osservazione, deve essere chiuso in cassa individuale; madre e neonato deceduti in concomitanza del parto possono essere chiusi nella stessa cassa. Le casse devono rispettare la normativa statale sui requisiti di tenuta, resistenza, biodegradabilità e combustibilità.

Per il trasporto da Comune a Comune non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo, salvo che sia richiesto da trattati internazionali per l’estero o prescritto dal medico necroscopo. Quando prescritto, può essere eseguito da personale dell’impresa funebre appositamente formato o da personale delegato dall’Azienda sanitaria. Il trasporto è servizio di interesse pubblico e viene svolto da soggetti autorizzati dal Comune; l’addetto è incaricato di pubblico servizio e verifica identità del defunto e corretto confezionamento del feretro, redigendo apposito verbale.

Il trasporto di ossa e ceneri non richiede carro funebre né misure igieniche per cadavere o resti mortali ed è autorizzato dal Comune. L’ufficiale di stato civile rilascia l’autorizzazione alla cremazione, tumulazione o inumazione che vale anche come autorizzazione al trasporto; se la sepoltura o cremazione avviene in un altro Comune della regione, l’impresa trasportatrice deve darne avviso al Comune di destinazione. Per i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi non dichiarati nati morti, l’Azienda sanitaria rilascia il nulla osta al trasporto, seppellimento o cremazione; il trasporto può avvenire anche con mezzi propri dei familiari.

Trasporti internazionali

Per i trasporti da o verso Stati aderenti all’Accordo di Berlino del 10 febbraio 1937 si applicano le prescrizioni dell’accordo e il passaporto mortuario. Per gli Stati non aderenti, l’introduzione in Italia richiede domanda all’autorità consolare italiana con la documentazione prevista dal Ministero della salute, mentre l’autorizzazione è concessa dal Comune di destinazione con informazione al consolato. Per l’estradizione, l’autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza previo nulla osta del consolato dello Stato di destinazione.

Cimiteri comunali: costruzione, gestione e requisiti minimi

Ogni Comune deve realizzare almeno un cimitero. Nella pianificazione deve considerare il fabbisogno di sepolture per almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e due per le tumulazioni. Costruzione, ampliamento e ristrutturazione richiedono il parere dell’Azienda sanitaria.

La gestione può essere diretta o affidata secondo le regole dei servizi pubblici locali. La gestione dei cimiteri pubblici è incompatibile con l’attività funebre e con l’attività marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, salvo deroga per i piccoli Comuni montani prevista dalla legge. Ogni cimitero deve garantire custodia e tenuta dei registri delle autorizzazioni e delle sepolture.

L’area di rispetto cimiteriale è determinata tenendo conto di parcheggi, possibilità di ampliamento e presenza di servizi o impianti tecnologici; può essere ridotta fino al confine della proprietà per strutture autorizzate e realizzate prima dell’entrata in vigore della legge statale richiamata. Ogni cimitero pubblico deve avere almeno campo di inumazione, campo di inumazione speciale, camera mortuaria, ossario comune e cinerario comune; possono essere realizzati anche loculi, celle per ossari e urne e uno spazio per la dispersione delle ceneri. Devono inoltre essere presenti acqua potabile e servizi igienici pubblici e per il personale.

Inumazione, tumulazione, sepolture private e operazioni cimiteriali

L’inumazione ha durata ordinaria di 10 anni ed è effettuata in campi idonei dal punto di vista geologico e della falda. I campi sono suddivisi in quadri e i campi di inumazione speciale accolgono feretri provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie per completare la mineralizzazione; in tali campi la rotazione può essere abbreviata a 5 anni.

La tumulazione conserva il feretro in loculo per almeno 20 anni ed è effettuata su richiesta degli interessati secondo la disciplina delle concessioni pubbliche. Il Comune può concedere aree per sepolture individuali, familiari e collettive, ma non a soggetti o enti con fini di lucro. Ogni feretro deve avere una sepoltura distinta e identificata in modo resistente agli agenti atmosferici.

Le esumazioni ordinarie avvengono dopo 10 anni dall’inumazione, in qualunque periodo dell’anno e senza operatori sanitari; il Comune può prevedere tempi diversi in base alle caratteristiche del terreno, con parere favorevole dell’Azienda sanitaria. Le esumazioni straordinarie, se non disposte dall’autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune sentita l’Azienda sanitaria. I resti esumati o estumulati sono reinumati per completare la mineralizzazione oppure cremati.

Le ossa derivanti da completa mineralizzazione sono raccolte nell’ossario comune, salvo richiesta dei familiari per il collocamento in cassette o altre sepolture; il Comune può anche disporne la cremazione secondo la legge statale sulla cremazione. Sono disciplinate anche cappelle private fuori dal cimitero e tumulazioni privilegiate in luoghi diversi: le prime richiedono autorizzazione comunale e zona di rispetto; le seconde sono autorizzate dal Comune secondo le disposizioni della Giunta regionale e, per i cadaveri, solo dopo almeno 5 anni dalla morte.

Cremazione, volontà del defunto e destinazione delle ceneri

La cremazione è la trasformazione del cadavere in ceneri mediante procedimento termico; ogni feretro è avviato singolarmente. I crematori pubblici devono essere realizzati nell’area cimiteriale e possono essere gestiti dal Comune o affidati a terzi; le emissioni sono controllate dalla Regione tramite ARPAB.

L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale di stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari e previo certificato necroscopico. Il medico necroscopo deve prelevare campioni biologici e annessi cutanei da conservare per almeno 10 anni presso i servizi di Anatomia Patologica degli ospedali regionali. I resti mortali possono essere cremati senza certificazione necroscopica. I portatori di pace maker non alimentati da radioisotopi possono essere cremato senza esppianto preventivo; se l’espianto è necessario, lo esegue personale sanitario e provvede allo smaltimento del rifiuto.

La volontà alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è espressa secondo la legge statale; presso ogni Comune è istituito un registro per la cremazione con annotazione delle modalità di manifestazione della volontà e possibilità di deposito dell’atto scritto. L’interessato può cancellare le annotazioni o ritirare l’atto in qualsiasi momento.

Le ceneri sono raccolte in urna cineraria e destinate al cinerario comune, salvo richiesta di consegna agli aventi titolo per conservazione in cimitero, in ambito privato o per dispersione. La consegna è documentata con verbale in triplice copia e ogni variazione del luogo o del soggetto affidatario va comunicata all’ufficiale di stato civile. La conservazione in cimitero può avvenire in celle cinerarie, per interramento o in loculi/tombe con congiunti.

La dispersione delle ceneri è consentita in aree apposite del cimitero, in natura o in aree private, e anche in mare, laghi e fiumi nei tratti liberi da natanti e manufatti. È vietata nei centri abitati; nelle aree private deve avvenire all’aperto, con consenso del proprietario e senza finalità di lucro, in modo controllato e nel rispetto delle norme sulle zone di tutela e protezione.

Trattamenti particolari e casi di rischio sanitario

In caso di morte per malattie infettive ricomprese nell’elenco regionale o quando il cadavere è radioattivo, l’Azienda sanitaria detta prescrizioni per ogni fase del procedimento. Il medico che rileva la circostanza deve informare tempestivamente Azienda sanitaria e Comune. In presenza di grave rischio per la salute pubblica, il Sindaco, su proposta dell’Azienda sanitaria, può imporre restrizioni fino al divieto delle onoranze funebri.

Vigilanza, controlli e sanzioni

Il controllo sull’applicazione della legge spetta al Comune, che si avvale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda sanitaria per la vigilanza igienico-sanitaria. Possono procedere ai controlli e all’applicazione delle sanzioni gli organi di polizia e i servizi sanitari indicati dalla legge. Si applica la disciplina generale delle sanzioni amministrative della legge n. 689/1981, con possibilità di ordini di cessazione, ripristino, adempimento o interdizione temporanea; in caso di inadempimento il Comune può procedere d’ufficio con spese a carico del trasgressore. Il Sindaco può adottare ordinanze specifiche per garantire il rispetto delle norme.

Sono previste, tra le altre, sanzioni per:

  • violazioni in materia di attività funebre, intermediazione, divieti di promozione e requisiti delle case funerarie e delle sale del commiato;
  • inosservanza delle regole sui trattamenti particolari;
  • mancato possesso dei requisiti strutturali o violazioni relative a trasporto e dispersione delle ceneri;
  • pratiche di corruzione o vantaggi per ottenere servizi funebri, con possibile sospensione o revoca dell’autorizzazione in caso di recidiva o gravità.

Cimiteri per animali d’affezione: ambito, strutture e gestione

La legge disciplina anche i cimiteri per animali d’affezione, intendendo per tali gli animali tenuti per compagnia o affezione, inclusi quelli che svolgono attività utili all’uomo. Vengono distinti animali di piccola-media taglia e di taglia superiore, con limiti di peso e dimensioni per l’accettazione delle spoglie; gli animali di taglia superiore devono essere preventivamente inceneriti in struttura autorizzata.

I cimiteri per animali possono essere realizzati da enti pubblici, associazioni o privati, previa autorizzazione comunale e parere igienico-sanitario dell’Azienda sanitaria. Devono essere localizzati ad almeno 200 metri dal centro abitato, su terreno agricolo idoneo e coerente con gli strumenti urbanistici, sulla base di uno studio tecnico-geologico, idrologico e idrogeologico. Per aree sensibili o di ricarica della falda sono richiesti approfondimenti specifici e il censimento dei pozzi privati vicini.

Trasporto, seppellimento, incenerimento e registri per animali d’affezione

Il gestore del cimitero animale deve essere registrato presso il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria per il trasporto delle spoglie, secondo le indicazioni di pulizia e disinfezione dei veicoli. Le spoglie devono viaggiare in contenitori biodegradabili e a tenuta, con l’indicazione “Sottoprodotto di origine animale di Categoria 1 destinato solo all’eliminazione”; il trasporto può essere effettuato anche dai proprietari con mezzi propri, purché siano rispettate le prescrizioni veterinarie e sia presente certificazione medica veterinaria che escluda malattie trasmissibili.

Sono ammessi seppellimento e incenerimento, ma non tumulazione. Le fosse devono rispettare specifiche profondità, distanze, copertura minima e livelli di falda; ogni fossa è identificata da cippo e targa con i soli dati dell’animale. I turni di esumazione sono di 5 anni per animali di piccola-media taglia e resti mortali, e di 10 anni per gli animali di grande taglia. I resti completamente mineralizzati possono essere cremati; le ceneri possono essere sparse in apposite aree o consegnate al proprietario.

L’incenerimento, dove previsto, avviene con impianto di bassa capacità installato in area separata del cimitero, riconosciuto ai sensi della normativa europea sui sottoprodotti di origine animale e dotato di requisiti tecnici e sistemi di abbattimento delle emissioni. Le ceneri possono essere conservate in cellette cinerarie, consegnate ai proprietari o disperse nelle aree predisposte o in aree private, con divieto nei centri abitati.

Il gestore tiene un registro delle sepolture con indicazione dei dati dell’animale, del proprietario, delle date, delle certificazioni veterinarie e dei codici di identificazione, trasmettendone copia annuale al Comune e all’Azienda sanitaria. I rifiuti derivanti dal disseppellimento sono gestiti secondo la normativa europea e sanzionati secondo la disciplina statale richiamata. La cessazione dell’attività e la dismissione del cimitero vanno comunicate allo SUAP; la dismissione è possibile solo dopo 5 anni dall’ultimo seppellimento di animali di piccola-media taglia e 10 anni per quelli di grande taglia, salvo esumazione e cremazione a spese del gestore se richiesta dal proprietario, con completo ripristino dei luoghi a carico del gestore.

Regime transitorio e applicabilità temporale

Fino alla pubblicazione delle disposizioni regionali attuative previste dalla legge, continuano ad applicarsi le norme previgenti. I gestori di cimiteri che svolgano anche attività funebre devono separare societariamente le attività entro 12 mesi dall’entrata in vigore, salvo scadenza originaria della gestione antecedente. I crematori realizzati fuori dal cimitero prima dell’entrata in vigore possono continuare a funzionare se il Comune dichiara l’area come area cimiteriale.

Le imprese funebri devono adeguarsi ai requisiti regionali entro i termini stabiliti dai provvedimenti attuativi; le altre imprese del settore devono adeguarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. I Comuni devono istituire il registro per la cremazione entro 90 giorni dalla pubblicazione e adeguare i propri regolamenti.

Per quanto non disciplinato, continuano ad applicarsi il DPR n. 285/1990, le norme sulla prevenzione delle malattie infettive e quelle dettate dall’autorità giudiziaria. Le disposizioni incompatibili della normativa regionale precedente sono abrogate.

Valutazione di obsolescenza

La legge mantiene utilità pratica in materia funeraria e cimiteriale regionale, ma alcune parti hanno efficacia legata a termini transitori ormai decorso o a eventi conclusi; tali profili non ne esauriscono però l’attuale applicabilità complessiva.

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