L.R. Basilicata 9/2016
ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO E LE TRANSIZIONI NELLA VITA ATTIVA (L.A.B. – LAVORO E APPRENDIMENTO BASILICATA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Basilicata l’ARLAB, organismo pubblico strumentale per servizi per l’impiego, politiche attive del lavoro, orientamento, formazione e certificazione competenze. Disciplina organi, bilanci, vigilanza, personale e trasferimenti da Province/agenzie provinciali. La disciplina resta in parte transitoria su personale e assetto organizzativo e riguarda l’ambito regionale lucano.
Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva della Basilicata (ARLAB)
Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva
La legge della Basilicata riordina le funzioni in materia di formazione, orientamento, istruzione, lavoro e politiche attive, istituendo l’ARLAB come organismo strumentale regionale. L’atto disciplina finalità, compiti, organi, risorse, personale e passaggi dalle strutture provinciali al nuovo assetto regionale.
Finalità e collocazione nel sistema regionale
L’Agenzia è preposta all’attuazione delle politiche di orientamento, formazione, istruzione e lavoro, con particolare attenzione al sostegno delle transizioni nella vita attiva. Opera nel Sistema Regionale Integrato per l’Apprendimento Permanente (SIAP) ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione.
Natura giuridica e avvio operativo
L’ARLAB è qualificata come organismo tecnico-operativo della Regione Basilicata, con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Ha sede legale in Potenza e subentra alle Agenzie provinciali per la formazione, l’orientamento e l’impiego secondo modalità e tempi stabiliti dalla Giunta regionale, entro 60 giorni dalla stipula delle convenzioni previste per il personale. Le Province dispongono la soppressione e la liquidazione delle precedenti agenzie provinciali.
Funzioni e attività affidate all’Agenzia
L’Agenzia opera come componente tecnico del sistema regionale delle politiche di orientamento, istruzione, formazione e lavoro, nel rispetto della programmazione regionale e degli standard nazionali e regionali. Svolge in particolare:
- gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, anche tramite soggetti privati accreditati e con facoltà di scelta dell’utente, nei limiti fissati dal d.lgs. 150/2015;
- servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, quale ente titolato ai sensi del d.lgs. 13/2013;
- attuazione di programmi, progetti e interventi assegnati dalla Regione, anche individualizzati;
- ispezione e controllo sulla regolare esecuzione delle operazioni del SIAP;
- analisi e monitoraggio delle politiche di orientamento, istruzione, formazione e lavoro;
- gestione di iniziative e programmi derivanti da convenzioni, protocolli, accordi e partenariati con soggetti pubblici e privati.
Programmazione annuale degli interventi
L’Agenzia elabora ogni anno una proposta di Piano annuale degli interventi, coerente con il Piano triennale del SIAP e con le indicazioni del Dipartimento regionale competente. La proposta va trasmessa entro il 31 ottobre di ogni anno. Il Dipartimento la sottopone alla Giunta entro 30 giorni dall’adozione del disegno di legge di bilancio e il Piano, una volta adottato, è trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione. Il Piano definisce priorità, obiettivi, tipologie di intervento, destinatari, risorse finanziarie e criteri di valutazione dei risultati.
Organi dell’Agenzia e direzione generale
Gli organi dell’Agenzia sono il Direttore generale e il Revisore unico dei conti. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale con provvedimento motivato tra soggetti in possesso di laurea e di adeguata esperienza professionale nei settori rilevanti. L’incarico è a tempo determinato, con contratto di diritto privato, per un periodo da 3 a 5 anni ed è rinnovabile una sola volta; è esclusivo e, per i dipendenti pubblici, richiede aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e ne dirige l’attività, cura bilancio, regolamenti, dotazione organica, attuazione del Piano annuale, convenzioni e relazioni annuali. Propone e coordina gli incarichi dirigenziali, assegna risorse, dirige i dirigenti e ne valuta l’attività con il supporto dell’OIV regionale. In caso di gravi motivi, disavanzo rilevante, violazioni di legge o mancato raggiungimento degli obiettivi imputabili alla sua responsabilità, la Giunta può revocare la nomina e risolvere il contratto.
Revisore unico dei conti
Il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili da almeno cinque anni. Dura in carica 3 anni ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria, con accesso agli atti. Verifica contabilità, cassa, andamento finanziario e patrimoniale con cadenza trimestrale ed esprime pareri preventivi sui bilanci, sugli assestamenti e sulle variazioni. In caso di gravi irregolarità informa immediatamente la Giunta regionale.
Organizzazione territoriale e rete
L’Agenzia è articolata in una struttura operativa a Potenza, una a Matera e sedi periferiche territoriali. L’organizzazione deve rispondere a criteri di programmazione, integrazione, coordinamento, flessibilità, interdisciplinarietà, specializzazione, qualità ed economicità. L’attività si integra con le reti territoriali per l’apprendimento permanente previste dalla normativa regionale.
Bilancio, entrate e regime economico-finanziario
La gestione contabile segue i principi della contabilità armonizzata applicati dalla Regione Basilicata. Entro il 30 aprile di ogni anno il Direttore generale trasmette alla Giunta il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e, entro 30 giorni dall’adozione del disegno di legge di bilancio regionale, il bilancio di previsione triennale. I bilanci sono sottoposti a controllo preventivo del Consiglio regionale e sono redatti secondo gli schemi del d.lgs. 118/2011.
Le entrate dell’Agenzia derivano da:
- contributo ordinario annuale della Regione;
- contributi pubblici e privati;
- rendite e proventi patrimoniali;
- finanziamenti comunitari, statali e regionali per i compiti istituzionali;
- assegnazioni annuali su risorse comunitarie, statali e regionali a titolo di fondo di rotazione.
Vigilanza, monitoraggio, controllo e valutazione
La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’Agenzia. La Regione svolge monitoraggio e valutazione delle attività e degli interventi in base agli strumenti definiti nel Piano annuale, verificando soprattutto il raggiungimento degli obiettivi regionali, la fruibilità e trasparenza dei servizi e la coerenza tra servizi erogati ed esiti socio-occupazionali. Entro il 30 aprile l’Agenzia trasmette, con il bilancio consuntivo, anche il rapporto annuale sulle azioni svolte e sulle informazioni relative a risorse, attività e qualità degli interventi. Giunta e Consiglio esercitano inoltre i controlli sugli atti previsti dalla legge regionale n. 11/2006.
Personale dell’Agenzia e gestione delle risorse umane
La dotazione organica iniziale è formata dal personale di ruolo a tempo indeterminato delle Province di Potenza e Matera funzionalmente assegnato alle precedenti Agenzie provinciali per la funzione formazione. Regione e Province devono stipulare entro 60 giorni convenzioni per definire riallocazione del personale, gestione delle risorse finanziarie e trasferimento dei rapporti attivi e passivi connessi.
Il personale trasferito conserva posizione giuridica ed economica e anzianità di servizio. I processi di trasferimento devono rispettare informazione e consultazione sindacale. Sono esclusi dal trasferimento i lavoratori già esclusi dalle procedure di mobilità di cui alla legge n. 190/2014 e collocabili a riposo entro il 31 dicembre 2016.
In caso di contrazione o soppressione dell’Agenzia, il personale già proveniente dalle Province transita nel ruolo ordinario regionale. La Giunta trasmette annualmente al Consiglio, entro il 18 febbraio, un piano per il graduale trasferimento del personale nei ruoli regionali, tenendo conto della capacità finanziaria e assunzionale della Regione.
In attesa della definizione dell’organizzazione, e comunque non oltre il 30 giugno 2019, l’Agenzia utilizza le graduatorie vigenti delle Agenzie provinciali per eseguire i programmi assegnati; i contratti di collaborazione in essere presso le Agenzie provinciali proseguono fino a scadenza naturale. La Giunta può autorizzare nuove assunzioni, valorizzando la professionalità maturata dal personale non di ruolo già operante nelle strutture provinciali e di supporto ai centri per l’impiego.
Gestione del personale dei servizi per l’impiego
Nelle more della definizione dell’assetto Stato-Regioni in materia di servizi per l’impiego, la Regione utilizza il personale impiegato nei servizi per l’impiego e nei servizi per il collocamento mirato alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014, e disciplina l’utilizzo nell’Agenzia del personale dei centri per l’impiego. L’utilizzo avviene secondo gli istituti previsti dalla convenzione attuativa dell’art. 11 del d.lgs. 150/2015. La Regione stipula con gli Enti di area vasta una convenzione entro 60 giorni per individuare il personale interessato e regolare l’uso delle risorse finanziarie.
Trasferimento di beni, risorse e rapporti giuridici
Enti interessati e Province stipulano entro 60 giorni convenzioni per definire modalità e tempi di trasferimento dei beni, delle risorse strumentali e dei rapporti attivi e passivi al patrimonio dell’Agenzia. Fino al subentro il personale continua a operare con la dotazione in uso e gli oneri di gestione restano a carico della Provincia di provenienza. Le Province e le Agenzie provinciali in liquidazione conservano la titolarità dei contenziosi pendenti o riferibili a rapporti precedenti alla nuova legge.
Nei casi di successione, devono essere restituite alla Regione le somme concesse e non ancora spese, nonché trasferite le eventuali risorse di cofinanziamento non ancora utilizzate. Il trasferimento dei beni segue i criteri del D.P.C.M. 26 settembre 2014 e comporta subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti.
Norma finanziaria
Per l’avvio dell’Agenzia nell’esercizio 2016 è stanziato un importo di 200.000 euro a valere sul Fondo speciale per oneri correnti. La legge di bilancio pluriennale 2016/2018 e le successive autorizzano il contributo regionale per le attività istituzionali. Le disposizioni finanziarie aggiuntive introdotte nel 2017 sul contributo ordinario annuale e sulla relativa copertura sono state successivamente abrogate nel 2021.
Norme transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
Con l’istituzione dell’Agenzia e l’adozione del provvedimento regionale di avvio, è abrogato il Titolo III della legge regionale n. 33/2003 e ogni norma incompatibile. Nelle more della nomina del Direttore generale, la Giunta può adottare misure per accelerare l’avvio dell’Agenzia, avvalendosi degli uffici regionali e provinciali e delle Agenzie provinciali. Entro 30 giorni dalla nomina, il Direttore generale adotta la disciplina organizzativa iniziale, comprensiva di uffici, pianta organica, stato giuridico e trattamento economico del personale.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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