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Risoluzione

Risoluzione n. 46 del 8/05/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i prodotti classificati alla voce doganale 9018.4990 non rientrano nell’agevolazione IVA del 4% prevista per i beni di cui al punto 30 della Tabella A, parte II, del d.P.R. 633/1972. Di conseguenza, alle relative cessioni si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22%, superando l’orientamento espresso con la risoluzione n. 431/E del 2008.

Aliquota IVA sulle cessioni di macchine fresatrici per protesi dentarie (classificazione doganale 9018.4990)

Aliquota IVA per cessioni di macchina fresatrice per protesi dentarie

La risoluzione esamina il trattamento IVA applicabile alle cessioni di strumenti e macchine utilizzati in odontoiatria per il confezionamento di protesi dentarie, con specifico riferimento ai prodotti classificati alla voce doganale 9018.4990. L’intervento nasce per verificare se tali beni possano continuare a beneficiare dell’aliquota ridotta del 4% oppure debbano essere assoggettati all’aliquota ordinaria.

Quadro precedente e orientamento del 2008

Viene richiamata la risoluzione 12 novembre 2008, n. 431, con la quale, per un “pacchetto completo di soluzioni integrate con una chirurgia implantare predicibile” comprendente:

  • dime chirurgiche;
  • guide per la fresatura dei prodotti e controllo della profondità, c.d. guide stereolitografiche;
  • software per l’utilizzo delle dime per l’inserimento dell’impianto e per il controllo della profondità, c.d. software per la scansione della dentatura; si era ritenuta applicabile l’aliquota IVA ridotta del 4%.

Tale conclusione si basava sul parere dell’Agenzia delle dogane, che aveva classificato tali prodotti alla voce doganale NC 9018 4990, ritenuta compatibile con il trattamento agevolato.

Richiami normativi e classificazione doganale

La risoluzione richiama le Regole Generali Interpretative della Nomenclatura Combinata nn. 1 e 6, nonché il contenuto delle voci 9018, 9018 49 e 9018.4990 e le Note Esplicative del Sistema Armonizzato, voce 9018, II, 2° paragrafo.

In base a tali fonti, nella voce 9018 sono compresi anche gli utensili e strumenti usati nei gabinetti di protesi dentaria dall’odontoiatra o dall’odontotecnico, nonché le macchine per modellare, per lavorare i denti e per riparare le protesi dentarie. L’Agenzia delle dogane aveva inoltre collegato la voce NC 9018 4990 alla voce 9017 380 della tariffa doganale al 31 dicembre 1987, ricondotta al punto 30 e al punto 33 della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633/1972.

Verifica del punto 30 della Tabella A, parte II

A seguito di ulteriori approfondimenti, viene osservato che il punto 30 della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633/1972 prevede l’aliquota IVA del 4% per:

  • apparecchi di ortopedia, comprese le cinture medico-chirurgiche;
  • oggetti ed apparecchi per fratture, come docce, stecche e simili;
  • oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica e altre;
  • apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi;
  • altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità.

La risoluzione precisa però che tale disposizione richiama, in realtà, la voce doganale 90.19 della precedente tariffa doganale.

Chiarimento dell’Agenzia delle dogane sulla corrispondenza tariffaria

Sentita nuovamente l’Agenzia delle dogane, viene chiarito che la voce doganale 90.19 della tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987 corrisponde oggi alla voce doganale 90.21 della tariffa vigente. Ne deriva che il richiamo contenuto nel punto 30 della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633/1972 deve intendersi riferito all’attuale voce 90.21.

Conclusione sull’aliquota applicabile

Alla luce di tali elementi, la risoluzione afferma che i prodotti classificati all’attuale voce doganale 9018.4990 non possono essere ricondotti in alcun modo nell’ambito del punto 30 della Tabella A, parte II, allegata al decreto IVA.

Pertanto:

  • alle cessioni dei prodotti in questione si applica l’aliquota IVA ordinaria;
  • l’aliquota ordinaria è indicata, al momento della risoluzione, nella misura del 22%.

Superamento del precedente orientamento

La risoluzione conclude espressamente che devono ritenersi superate le indicazioni fornite con la risoluzione 12 novembre 2008, n. 431/E, in quanto non più coerenti con il corretto inquadramento tariffario e con il richiamo normativo del punto 30 della Tabella A, parte II.

Vigilanza degli uffici

Infine, viene disposto che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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