DECRETO 9 agosto 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
Criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera n. 474/2019/R/gas dell'ARERA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’accesso e l’erogazione del fondo statale da 30 milioni di euro annui per il periodo 2024-2043, destinato a coprire i ricavi e i costi di capitale delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione autorizzate, prioritariamente per le quote eccedenti il fattore tariffario di copertura dei ricavi. Regola beneficiari, istruttoria e controlli; le risorse residue riducono gli oneri tariffari per utenti e consumatori. L’efficacia è subordinata all’autorizzazione UE sugli aiuti di Stato.
Criteri di accesso al fondo per la rigassificazione del GNL
Fondo per le infrastrutture di rigassificazione del GNL
Il decreto definisce le modalità attuative e i criteri per utilizzare il fondo istituito dall’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 50/2022. Le risorse sostengono la sicurezza dell’approvvigionamento nazionale e la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili russi, nel rispetto dei programmi di decarbonizzazione.
Ambito e destinazione delle risorse
Il fondo dispone di 30 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2043. Finanzia i ricavi del servizio di rigassificazione svolto mediante le unità contemplate dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, includendo i costi di capitale per l’acquisto o la realizzazione degli impianti. La copertura è destinata prioritariamente alla quota eccedente quella riconosciuta mediante il fattore di copertura dei ricavi previsto dalla regolazione tariffaria vigente.
Sono considerate opere e infrastrutture connesse quelle strategiche, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, realizzate per incrementare la capacità nazionale di rigassificazione mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione e relative infrastrutture.
Beneficiari e condizioni di ammissibilità
Possono presentare istanza le imprese che possiedono l’autorizzazione prevista dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 e svolgono il servizio di rigassificazione del GNL mediante terminali offshore costituiti da unità galleggianti da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del decreto-legge. Le imprese non devono essere in liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali liquidatorie.
Sono escluse le imprese:
- i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati in via definitiva per reati che costituiscono causa di esclusione dalle procedure di appalto o concessione secondo la normativa vigente alla data della domanda;
- cui sia stata applicata la sanzione interdittiva prevista dall’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 231/2001, o altra sanzione che vieti di contrarre con la pubblica amministrazione;
- che ricadano in ulteriori condizioni di legge ostative all’accesso ad agevolazioni pubbliche.
Non sono finanziabili interventi che abbiano già beneficiato di altre sovvenzioni nazionali o dell’Unione europea.
Assegnazione, istruttoria ed erogazione
Il Ministero dell’economia e delle finanze assegna le risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), che gestisce il fondo tramite il conto corrente denominato «Fondo impianti di rigassificazione ex decreto-legge 50-2022».
Per gli anni dal 2025 al 2043, l’assegnazione è disposta entro il 30 giugno di ciascun anno, nel rispetto delle disposizioni richiamate dal decreto-legge. Per il 2024, avviene entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione positiva della Commissione europea sulla compatibilità della misura con il mercato interno oppure, in caso di osservazioni della Commissione, dall’entrata in vigore delle integrazioni al decreto.
La CSEA istruisce le istanze secondo criteri e modalità indicati nell’allegato al decreto, ne verifica gli importi e, concluso positivamente il procedimento, eroga le risorse comunicandolo al MEF, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e all’ARERA. Il contenuto dell’allegato non è incluso nel testo fornito.
Risorse residue e tutela degli utenti
Le disponibilità che residuano dopo la copertura dei ricavi dei beneficiari finanziano i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione attraverso gli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria del GNL. La finalità è ridurre il gettito da recuperare sugli utenti e sui consumatori del settore gas. Le somme residue sono trasferite, contestualmente all’erogazione prevista dall’allegato, al «Conto oneri impianti di rigassificazione» presso la CSEA. Il loro impiego e ammontare sono rendicontati nell’ambito della relazione annuale.
Aiuti di Stato e condizione di efficacia
I contributi sono erogati nel rispetto della normativa europea e nazionale sugli aiuti di Stato applicabile al caso concreto. La misura è notificata alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e non può essere eseguita prima della decisione positiva di compatibilità con il mercato interno. Se la Commissione formula osservazioni, il decreto deve essere integrato per recepire le condizioni imposte, comprese, ove richieste, misure contro la sovracompensazione dei beneficiari.
Monitoraggio e controlli
Entro il 31 dicembre di ogni anno del periodo 2024-2043, la CSEA trasmette al MEF una relazione dettagliata sull’utilizzo delle risorse assegnate al conto, informandone anche il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e l’ARERA.
La CSEA può svolgere verifiche ispettive, anche consultando direttamente o telematicamente archivi e registri pubblici, per verificare le dichiarazioni sostitutive e acquisire ogni dato utile. I beneficiari devono consentire i controlli e le ispezioni della CSEA e degli organismi statali competenti. In caso di esito negativo, la CSEA informa il MEF, che valuta l’adozione della revoca e dispone, se necessario, il recupero delle somme.
Revoca e recupero
Il MEF può revocare il contributo, totalmente o parzialmente, quando venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità, l’irregolarità non sanabile della documentazione imputabile al beneficiario, la falsità o non conformità delle dichiarazioni oppure una difformità significativa nei dati o valori forniti, rilevata in istruttoria o tramite ispezione.
Dopo la revoca, la CSEA recupera per conto dello Stato le somme indebitamente percepite, maggiorate di interessi e sanzioni secondo legge, e le versa al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123/1998. I crediti per il recupero sono preferiti agli altri titoli di prelazione, salvo il privilegio per spese di giustizia e quelli dell’articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero può avvenire anche mediante iscrizione a ruolo secondo la disciplina richiamata dal decreto.
Entrata in vigore
Il decreto, datato 9 agosto 2024, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione. L’esecuzione della misura di aiuto resta comunque sospesa fino alla decisione positiva della Commissione europea.
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