Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 1551 del 16-04-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento raccoglie risposte interpretative dell’INPS sulle nuove regole pensionistiche introdotte dal d.l. n. 4/2019, con precisazioni su requisiti, cumulo, incompatibilità, decorrenze e limiti applicativi per quota 100, opzione donna, pensione anticipata e lavoratori precoci.

Chiarimenti INPS su pensione quota 100, opzione donna, pensione anticipata e lavoratori precoci

Chiarimenti INPS sulle nuove disposizioni pensionistiche del d.l. n. 4/2019

Il documento contiene una raccolta di quesiti e chiarimenti applicativi relativi alle misure pensionistiche introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. I chiarimenti riguardano in particolare la pensione quota 100, la c.d. opzione donna, la pensione anticipata e la pensione per i lavoratori c.d. precoci.

Pensione quota 100: soggetti interessati e cause di esclusione

In relazione alla pensione quota 100, vengono chiariti i casi in cui determinate posizioni lavorative o pensionistiche consentono o impediscono l’accesso alla misura.

  • Il personale che abbia svolto l’ultima attività lavorativa come militare delle Forze armate, personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o della Guardia di finanza non può accedere alla pensione quota 100.
  • Se l’ultima attività lavorativa non è stata svolta con lo status di militare o equiparato, è possibile accedere alla pensione quota 100 anche valorizzando la contribuzione versata o accreditata per il servizio svolto con tali qualifiche, purché tale contribuzione non abbia già dato luogo alla liquidazione di altro trattamento pensionistico.
  • I titolari di trattamento pensionistico tabellare conseguito durante il servizio di leva e i titolari di pensione di guerra, a qualunque titolo conseguita, possono accedere alla pensione quota 100 anche mediante cumulo dei periodi assicurativi.
  • La titolarità di una pensione a carico di forme previdenziali diverse da quelle richiamate dall’articolo 14, comma 1, del d.l. n. 4/2019, come ad esempio Fondo Enasarco o Casse professionali, non impedisce l’accesso alla quota 100.
  • Viceversa, la titolarità di una pensione a carico di una delle forme previdenziali indicate dall’articolo 14, comma 1, del d.l. n. 4/2019 osta al conseguimento della pensione quota 100, anche se si ricorre al cumulo con periodi presenti in altre forme previdenziali richiamate dalla norma.

Requisito contributivo per quota 100 e valutazione dei periodi utili

Il documento chiarisce in dettaglio come si verifica il requisito contributivo dei 38 anni e quello dei 35 anni utili per la pensione di anzianità nell’ambito della quota 100.

  • La contribuzione accreditata durante i periodi di percezione della NASpI è utile per il requisito dei 38 anni, ma non per il requisito dei 35 anni utili alla pensione di anzianità.
  • Ai fini del requisito dei 35 anni non sono utili i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati, come quelli coperti da ASpI o Mini-ASpI.
  • In caso di cumulo dei periodi assicurativi, il requisito dei 35 anni va verificato considerando tutta la contribuzione versata o accreditata nelle gestioni interessate al cumulo, purché si escludano i periodi di malattia e disoccupazione o equiparati.
  • I periodi di prolungamento dei marittimi di cui agli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984 sono utili sia per il requisito dei 38 anni sia per quello dei 35 anni al netto di malattia e disoccupazione.
  • Per la quota 100 calcolata con il sistema contributivo, ai fini del computo dei 38 anni si applica l’articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995: non concorrono le anzianità da prosecuzione volontaria, i contributi antecedenti il compimento del 18° anno sono moltiplicati per 1,5 e sono valorizzati anche i contributi figurativi, compresi quelli per malattia e disoccupazione o equiparati.

Opzione per il calcolo contributivo con quota 100

Viene precisato il funzionamento dell’opzione per il sistema di calcolo contributivo in presenza di cumulo di periodi assicurativi.

  • Per esercitare la facoltà di opzione al sistema contributivo nella quota 100 con cumulo, l’interessato deve possedere i requisiti previsti in ciascuna gestione interessata al cumulo.
  • In particolare, è richiesto che in ogni gestione sussistano meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni dal 1996.
  • L’opzione deve essere esercitata in tutte le gestioni coinvolte nel cumulo.

Incompatibilità e cumulabilità con APE sociale e APE finanziario

Il documento distingue nettamente tra APE sociale e APE finanziario, precisando gli effetti dell’accesso alla quota 100.

  • L’APE sociale è incompatibile con la titolarità di una pensione diretta conseguita in Italia o all’estero.
  • Il beneficiario di APE sociale può conseguire la pensione quota 100, ma dalla decorrenza della pensione non può più percepire l’indennità APE sociale.
  • L’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) è incompatibile con la percezione della pensione quota 100.
  • Se il beneficiario presenta domanda di quota 100 durante l’erogazione dell’APE, trovano applicazione le disposizioni richiamate della circolare n. 28/2018.

Maturazione di altri diritti pensionistici e quota 100

L’INPS chiarisce che il conseguimento della quota 100 non è precluso dalla precedente maturazione del diritto ad altra pensione, purché ciò avvenga prima della prima decorrenza utile della quota 100.

Cumulo e particolarità per alcune gestioni

Sono fornite precisazioni su alcuni casi specifici di cumulo e di gestione della contribuzione.

  • Se vi è sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo utile al raggiungimento dei 38 anni per quota 100 può avvenire esclusivamente secondo gli articoli 20 e 21 della legge n. 613/1966.
  • Le maggiorazioni dell’anzianità contributiva e le rivalutazioni dei periodi di lavoro si applicano anche per quota 100, secondo la disciplina tempo per tempo vigente, come nel caso dei non vedenti, degli invalidi oltre il 74% o del lavoro esposto ad amianto.
  • La riliquidazione delle pensioni della previdenza marinara ai sensi dell’articolo 36 della legge n. 413/1984 è ammessa per le pensioni liquidate senza i requisiti AGO, ma tale norma riguarda le prestazioni ordinarie dell’AGO e non misure come quota 100, che richiedono il perfezionamento dei requisiti entro un arco temporale circoscritto.

Decorrenza della pensione quota 100

Il documento dedica ampio spazio alle regole di decorrenza, distinguendo in base all’ultima attività lavorativa e alla gestione di liquidazione.

  • Per i soggetti cessati dall’attività prima della domanda, la decorrenza va individuata in base all’ultima qualifica rivestita: lavoratore dipendente pubblico, lavoratore dipendente privato o lavoratore autonomo.
  • Chi ha risolto l’ultimo rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione mantiene lo status di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni.
  • In tale ipotesi, se i requisiti sono stati maturati entro il 29 gennaio 2019, la prima decorrenza utile è dal 1° agosto 2019.
  • Se i requisiti sono maturati dal 30 gennaio 2019, la decorrenza è dopo sei mesi dalla maturazione, ma comunque non prima del 1° agosto 2019.
  • Per i lavoratori da ultimo dipendenti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, la decorrenza è fissata al 1° aprile 2019 per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018, ovvero dopo tre mesi dalla data di maturazione successiva a tale data.
  • La decorrenza è inframensile se la pensione è liquidata a carico di una gestione esclusiva; è mensile se è liquidata a carico di una gestione diversa da quella esclusiva o con il cumulo dei periodi assicurativi.

Pensione quota 100 con altre posizioni pensionistiche o assicurative

Sono chiariti ulteriori profili di compatibilità e di accesso alla quota 100.

  • La pensione quota 100 può essere conseguita anche se l’interessato ha maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica prima della prima decorrenza utile della quota 100.
  • La titolarità di una pensione a carico di forme previdenziali non incluse nell’articolo 14, comma 1, non impedisce la quota 100.
  • Invece, la titolarità di una pensione a carico delle forme previdenziali espressamente indicate dalla norma impedisce la quota 100, anche se si considerano periodi assicurativi presenti in altre forme previste dalla stessa disposizione.

Pensione c.d. opzione donna: requisito contributivo e cumulo

Per la pensione anticipata c.d. opzione donna, il documento precisa quali contributi sono utili al requisito dei 35 anni e esclude il cumulo dei periodi assicurativi.

  • Sono utili i contributi obbligatori, da riscatto o ricongiunzione, volontari e figurativi.
  • Non sono invece utili i contributi figurativi accreditati per malattia e disoccupazione o equiparati, compresi quelli relativi a NASpI, ASpI e Mini-ASpI.
  • Per queste lavoratrici l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo.
  • Non è possibile perfezionare il requisito mediante cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. n. 184/1997, dell’articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge n. 228/2012, o dell’articolo 14, comma 2, del d.l. n. 4/2019.

Opzione donna e maturazione di altri diritti pensionistici

Le lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, secondo i requisiti vigenti, possono comunque accedere alla pensione al ricorrere delle condizioni previste, esercitando l’opzione per il sistema di calcolo contributivo ai sensi dell’articolo 15 del d.l. n. 4/2019.

  • La domanda di pensione con scelta dell’opzione contributiva può essere rinunciata secondo i criteri generali richiamati dal documento.

Pensione anticipata ex articolo 24, comma 10, d.l. n. 201/2011

Il documento contiene chiarimenti sulla pensione anticipata ordinaria e sulla relativa finestra di decorrenza.

  • Ai fini della liquidazione della pensione anticipata, è valorizzata tutta la contribuzione versata o accreditata prima della decorrenza della pensione, secondo le regole della gestione interessata.
  • Lo svolgimento di attività lavorativa durante la finestra non impedisce la liquidazione della pensione, purché vi sia cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Pensione anticipata in cumulo ex legge n. 228/2012

Viene precisata l’applicazione della finestra trimestrale anche alla pensione anticipata ottenuta con cumulo dei periodi assicurativi.

  • In forza del rinvio dell’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012 all’articolo 24, comma 10, del d.l. n. 201/2011, e per effetto dell’articolo 15 del d.l. n. 4/2019, la pensione anticipata in cumulo si consegue su domanda e previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
  • La decorrenza è dal 1° aprile 2019 per chi ha perfezionato tra il 1° e il 29 gennaio 2019 i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
  • Per chi perfeziona tali requisiti tra il 30 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, la decorrenza avviene dopo tre mesi.
  • Per il personale del comparto scuola e AFAM, in ultima iscrizione alla gestione esclusiva, si applicano le disposizioni specifiche del comma 4 dell’articolo 15.

Pensione anticipata per lavoratori precoci

Per la pensione anticipata destinata ai lavoratori precoci, l’INPS chiarisce il rapporto tra decorrenza della finestra e maturazione delle condizioni ulteriori richieste dalla legge.

  • La finestra decorre dalla data di perfezionamento del requisito contributivo prescritto.
  • Tuttavia, la decorrenza della pensione non può essere anteriore alla data in cui risultino perfezionati anche gli ulteriori requisiti e le condizioni previste dalla normativa vigente, ad esempio il periodo di tre mesi di inoccupazione richiesto per i lavoratori disoccupati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.