Messaggio numero 1612 del 19-04-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce la disciplina del certificato di agibilità per il settore dello spettacolo dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 135/2018 e dalla legge n. 12/2019. Stabilisce che, per i lavoratori autonomi dello spettacolo delle categorie da 1 a 14, il certificato va sempre richiesto dal datore di lavoro/committente, mentre per i lavoratori subordinati l’obbligo è cessato. Conferma inoltre la sanzione di 129 euro per ciascun lavoratore e per ogni giornata di lavoro in caso di inosservanza, e precisa che per i lavoratori autonomi musicali di cui al n. 23-bis il certificato è richiesto dai lavoratori stessi, con obbligo di custodia in capo all’ospitante.
Certificato di agibilità nello spettacolo: chiarimenti normativi e regime sanzionatorio
Certificato di agibilità nel settore dello spettacolo
Il documento interviene a chiarire la portata applicativa dell’istituto del certificato di agibilità, dopo le criticità emerse in seguito all’articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La disciplina viene precisata dall’articolo 3-quinquies, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2019, entrata in vigore il 13 febbraio 2019.
Quadro normativo di riferimento
L’intervento legislativo sostituisce il testo dell’articolo 6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, già modificato dalla legge di bilancio 2018. Viene così chiarito il regime del certificato di agibilità per i soggetti che operano nel settore dello spettacolo, con particolare riguardo ai rapporti di lavoro autonomo, di collaborazione e di lavoro subordinato.
Ambito soggettivo e obbligo di richiesta del certificato
La norma riguarda le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi. Tali soggetti non possono far agire nei locali di loro proprietà o nella loro disponibilità i lavoratori autonomi dello spettacolo, anche con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate dai numeri da 1 a 14 dell’articolo 3 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, se privi del certificato di agibilità.
Il chiarimento evidenzia che l’obbligo di richiedere il certificato sussiste sempre per le prestazioni rese da tali lavoratori autonomi o collaboratori, senza alcun collegamento con la durata temporale della prestazione, purché ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
Soggetto obbligato e custodia del certificato
In coerenza con la disciplina previgente, l’obbligo di richiedere il certificato grava sul soggetto che contrattualizza effettivamente il rapporto di lavoro con artisti e tecnici, cioè sul datore di lavoro o committente.
Se il committente non coincide con l’impresa o l’ente presso cui i lavoratori operano, e cioè con il soggetto che ha la proprietà o il godimento dei locali, quest’ultimo deve comunque richiedere copia del certificato e custodirla.
Regime sanzionatorio
In caso di inosservanza dell’obbligo di agibilità, l’impresa è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo.
La sanzione si applica al soggetto giuridico che ospita il lavoratore dello spettacolo, sia quando coincida con il committente, sia quando sia estraneo al rapporto di lavoro.
Lavoro subordinato
Il documento precisa che, per le imprese di cui all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, è cessato l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità quando vengono impiegati lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.
Di conseguenza, il mancato possesso del certificato per prestazioni di lavoro subordinato non è sanzionabile ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto.
Semplificazione degli adempimenti e abrogazione del comma 3 dell’articolo 10
Per razionalizzare e semplificare gli adempimenti nel settore dello spettacolo, il legislatore ha abrogato il comma 3 dell’articolo 10 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947.
Quella disposizione prevedeva, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, l’obbligo di presentare idonea garanzia da parte delle imprese inadempienti e delle imprese di nuova costituzione. La sua abrogazione è motivata dalla delimitazione dell’ambito soggettivo della disciplina del certificato di agibilità.
Precisazione sui lavoratori autonomi musicali
Per le prestazioni svolte dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui al numero 23-bis dell’articolo 3 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, il certificato di agibilità continua a dover essere richiesto dai lavoratori medesimi.
Resta però fermo l’obbligo di custodia del certificato in capo al soggetto ospitante.
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