Provvedimento del 31/01/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva i modelli e le istruzioni per comunicare i dati rilevanti ai fini degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2017, ne disciplina reperibilità, stampa, trasmissione telematica e asseverazione, e ne definisce le caratteristiche tecniche di compilazione e rilascio.
Approvazione di 193 modelli per gli studi di settore 2017
Approvazione dei modelli per gli studi di settore 2017
Il provvedimento approva n. 193 modelli, con relative istruzioni, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore riferiti al periodo d’imposta 2017. I modelli costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2018.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
I modelli devono essere compilati dai contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore, nonché da coloro che, pur essendone esclusi, sono comunque tenuti alla presentazione. L’obbligo riguarda i soggetti che nel 2017 hanno esercitato in via prevalente attività economiche dei settori:
- manifatture,
- servizi,
- attività professionali,
- commercio.
Le attività interessate sono quelle per le quali risultano approvati, con decreto ministeriale, gli studi di settore indicati nella Tabella 1 allegata alle istruzioni della Parte generale.
Contenuto dei modelli e istruzioni
I modelli sono approvati unitamente alle istruzioni, articolate in:
- una Parte generale comune a tutti gli studi di settore;
- una Parte specifica per ciascuno studio;
- le Parti relative ai quadri A, F, G, T, X, comuni agli studi che li richiamano nelle rispettive istruzioni specifiche.
Le istruzioni prevedono che, per determinare il valore dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, occorre fare riferimento alle disposizioni del TUIR. Per le imprese minori in contabilità semplificata di cui all’art. 18 del DPR n. 600/1973, i modelli devono essere compilati secondo le modalità di determinazione del reddito previste dall’art. 66 del TUIR.
Reperibilità, utilizzo e stampa dei modelli
I modelli sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere scaricati dal sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.
Possono essere prelevati anche da altri siti Internet, a condizione che:
- rispettino le caratteristiche tecniche di cui all’allegato n. 1;
- rechino l’indirizzo del sito di origine;
- riportino gli estremi del presente provvedimento.
È altresì autorizzata la stampa dei modelli nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell’allegato n. 1.
Trasmissione telematica dei dati
I modelli devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi. La trasmissione può essere effettuata:
- direttamente, tramite i servizi telematici Entratel o Internet (Fisconline);
- mediante gli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322/1998.
Le specifiche tecniche per la trasmissione saranno indicate con successivo provvedimento.
Gli incaricati della trasmissione devono comunicare al contribuente, dopo l’invio correttamente ultimato, i dati relativi all’applicazione degli studi di settore, compresi quelli relativi al calcolo di congruità, coerenza e normalità economica, tramite i modelli oppure un prospetto conforme per struttura e sequenza ai modelli approvati.
Asseverazione dei dati
I soggetti che effettuano l’asseverazione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 241/1997 devono verificare la corrispondenza tra gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli e quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.
L’asseverazione non è richiesta per i dati:
- per i quali occorre esaminare l’intera documentazione contabile o gran parte di essa;
- che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
- relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.
Motivazioni e quadro interpretativo
Il provvedimento dà attuazione ai decreti ministeriali 29 dicembre 2014, 22 dicembre 2015 e 22 dicembre 2016, con cui sono stati approvati gli studi di settore relativi alle attività economiche dei comparti manifatture, servizi, attività professionali e commercio.
Per il periodo d’imposta 2017 gli studi tengono conto anche delle note tecniche e metodologiche approvate con i decreti ministeriali 24 marzo 2014 e 17 marzo 2016, nonché dei correttivi crisi individuati sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 14 dicembre 2017.
Le modifiche agli studi di settore per i soggetti in contabilità semplificata, elaborate per consentire la corretta applicazione anche con i criteri di cui all’art. 66 del TUIR, dovranno essere approvate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, del DPR n. 195/1999. In attesa di tali modifiche, il provvedimento prevede già la compilazione dei modelli secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito previste dall’art. 66 del TUIR.
Il provvedimento precisa inoltre che la modulistica sarà successivamente integrata con l’introduzione di informazioni aggiuntive, tra cui le rimanenze finali di magazzino, per agevolare l’applicazione degli studi nei casi di contabilità semplificata.
Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli
L’allegato n. 1 disciplina le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli. Essi devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, formato A4, con dimensioni:
- larghezza: 21,0 cm;
- altezza: 29,7 cm.
È consentita la riproduzione e/o compilazione meccanografica su fogli singoli A4 mediante stampanti laser o altre stampanti che garantiscano chiarezza e intelligibilità nel tempo. È inoltre ammessa la predisposizione su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
I modelli devono rispettare la struttura e la sequenza approvate, comprese intestazioni e sequenza dei campi. La stampa deve essere effettuata in nero su sfondo bianco.
Caratteristiche tecniche del prospetto da rilasciare al contribuente
Il prospetto da rilasciare al contribuente, previsto per la comunicazione dei dati trasmessi, deve riportare tutti i dati contenuti nei modelli nella sequenza prevista e con il numero progressivo esatto. I dati relativi al calcolo della congruità e della coerenza devono essere conformi alle specifiche tecniche che saranno successivamente indicate.
È consentito abbreviarne denominazione e descrizione se ciò risulta più agevole. Se alcuni dati non sono presenti, il codice deve comunque essere riportato con l’indicazione “0” nella casella corrispondente oppure, se più agevole, senza alcuna indicazione; devono comunque essere riportati gli zeri prestampati.
Il prospetto può essere riprodotto anche su stampati a striscia continua a pagina singola; le facciate devono essere solidali e lungo i lembi di separazione deve comparire l’avvertenza “ATTENZIONE: DA NON STACCARE”. Le dimensioni ammesse, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, sono:
- larghezza minima 19,5 cm e massima 21,5 cm;
- altezza minima 29,2 cm e massima 31,5 cm.
La stampa deve avvenire su una sola facciata, lasciando bianco il retro, con carattere “courier” o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 caratteri per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
- DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- legge 8 maggio 1998, n. 146;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998;
- DPR 31 maggio 1999, n. 195;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007;
- decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008;
- decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, 22 dicembre 2015 e 22 dicembre 2016;
- decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 24 marzo 2014, 30 marzo 2015 e 17 marzo 2016;
- decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Pubblicazione e sottoscrizione
La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate vale come pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007. Il provvedimento è datato Roma, 31 gennaio 2018 ed è firmato digitalmente dal Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Provvedimento · 31 gen 2018Provvedimento del 31/01/2018
- Provvedimento · 30 gen 2018Provvedimento del 30/01/2018
- Provvedimento · 30 gen 2018Provvedimento del 30/01/2018
- Provvedimento · 30 gen 2018Provvedimento del 30/01/2018
- Provvedimento · 30 gen 2018Provvedimento del 30/01/2018
- Provvedimento · 30 gen 2018Provvedimento del 30/01/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →