Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 6/2008

DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DI OSPITALITÀ DELLA REGIONE BASILICATA

Normativa regionaleL.R. Basilicata 6/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata requisiti, tipologie, classificazione, autorizzazione, prezzi, pubblicità e controlli delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aperto, nonché alcune forme di ospitalità particolare. Prevede termini procedurali, obblighi assicurativi e sanzioni. Restano rilevanti anche le modifiche su CIR, attività complementari e ospitalità diffusa; alcune norme transitorie iniziali risultano oggi superate.

Classificazione e autorizzazione delle strutture ricettive in Basilicata

Classificazione e disciplina delle strutture ricettive in Basilicata

La legge regionale detta la disciplina organica delle strutture ricettive e di ospitalità nel territorio della Basilicata, stabilendo tipologie, requisiti, criteri di classificazione, procedura autorizzativa, obblighi di esposizione dei prezzi e delle informazioni al pubblico, vigilanza e sanzioni.

Finalità e principi generali

La Regione Basilicata orienta la disciplina alla promozione del turismo come risorsa della comunità regionale, favorendo il miglioramento dell’offerta turistica tramite standard qualitativi più elevati. La legge definisce requisiti, caratteristiche tecniche e modalità di esercizio delle strutture ricettive e delle loro dipendenze.

Carta dei Servizi Turistici e standard di qualità

La Carta dei Servizi Turistici è istituita per assicurare standard minimi di qualità e trasparenza nel rapporto tra turista e operatore. Essa è ricompresa nel Disciplinare della Classificazione alberghiera, che costituisce il riferimento tecnico per requisiti, dotazioni e servizi minimi.

Tipologie di attività ricettiva

Le strutture aperte al pubblico che offrono alloggio a pagamento si distinguono in:

  • strutture ricettive alberghiere;
  • strutture ricettive extralberghiere;
  • strutture ricettive all’aperto.

I luoghi di alloggio possono essere camera, suite o unità abitativa. La suite è riservata alle strutture classificate almeno tre stelle; l’unità abitativa è un alloggio autonomo con locali per soggiorno, cucina o angolo cottura e bagno privato.

Strutture ricettive alberghiere

Rientrano tra le strutture alberghiere alberghi, motel, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere.

Gli alberghi sono strutture a gestione unitaria che possono offrire alloggio, ristorazione e servizi accessori; le unità abitative non possono superare il 40% della ricettività totale. I motel sono alberghi attrezzati per sosta e assistenza di autovetture e/o imbarcazioni. I villaggi-albergo operano in un’unica area o complesso, anche con più stabili, e devono avere servizi centralizzati e aree per svago e intrattenimento; possono assumere la denominazione di “Hotel Club” o “Villaggio Club” se offrono all inclusive. Le residenze turistico-alberghiere ospitano in unità abitative con eventuali servizi accessori e ristorazione; possono avere fino al 40% di camere o suite/unità senza angolo cottura.

La gestione unitaria fa capo al soggetto che fornisce i servizi principali di alloggio; i servizi accessori possono essere affidati a terzi con autorizzazione e convenzione, restando fermo il controllo del gestore principale. È inoltre consentito, in via temporanea e su richiesta del cliente, aggiungere posti letto supplementari, con obbligo di ripristino al cambio dell’ospite.

Strutture ricettive extralberghiere

Sono ricomprese, tra le altre, case per ferie, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, ostelli per la gioventù, rifugi escursionistici e di montagna, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, turismo rurale, agriturismo/pescaturismo/ittiturismo e bed & breakfast.

Le case per ferie sono gestite per finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio o sportive e possono ospitare anche soggetti di altri enti convenzionati. Le case religiose di ospitalità rispondono alle finalità dell’ente religioso gestore. I centri soggiorno studi sono destinati esclusivamente a formazione, insegnamento ed educazione. Gli ostelli per la gioventù ospitano prevalentemente giovani e accompagnatori.

I rifugi escursionistici offrono ospitalità e ristoro in zone escursionistiche; i rifugi di montagna devono trovarsi ad almeno 900 metri s.l.m., fuori dalle aree urbanizzate, e durante la chiusura devono garantire un locale sempre accessibile per ricovero di fortuna o bivacco.

Gli affittacamere sono composti da non più di sette camere e possono fornire anche pasti e bevande esclusivamente agli alloggiati; l’attività ha carattere imprenditoriale e può essere complementare a un esercizio di ristorazione nello stesso complesso immobiliare. Le case e appartamenti per vacanze sono unità locabili con contratti fino a dodici mesi consecutivi, senza somministrazione di alimenti e bevande né servizi alberghieri o centralizzati, salvo ricevimento o recapito.

Il bed & breakfast è un’attività familiare occasionale e non imprenditoriale, con massimo quattro camere e otto posti letto totali, elevabili a sei camere e dodici posti letto nei comuni o centri abitati con popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti.

Strutture ricettive all’aperto

Le strutture all’aperto comprendono villaggi camping, campeggi e aree attrezzate di sosta temporanea.

I villaggi camping sono complessi a gestione unitaria con unità abitative fisse e/o mobili e tende di proprietà, allestiti su aree recintate. Ai turisti con propri mezzi di pernottamento può essere destinato al massimo il 35% delle piazzole autorizzate. I campeggi sono strutture recintate destinate prevalentemente a turisti con tende o mezzi mobili autonomi di pernottamento; anche qui le unità mobili diverse dalle tende non possono superare il 35% delle piazzole autorizzate. Entrambi possono avere ristorante, bar e servizi accessori.

Le aree di sosta temporanea sono riservate alla sosta e al parcheggio di caravan, autocaravan, camper e mezzi simili, fino a 40 piazzole, con possibile presenza di bar e spaccio per i soli ospitati. È vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle strutture ancorate al suolo.

Realizzazione delle strutture all’aperto e campeggi occasionali

Le opere per strutture ricettive all’aperto devono rispettare le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e paesaggistiche vigenti. Gli allestimenti mobili di pernottamento, come tende, roulotte, caravan, mobilhome e simili, non richiedono permesso di costruire o denuncia di inizio attività, purché conservino i meccanismi di rotazione e non abbiano collegamenti permanenti al suolo, con allacciamenti rimovibili in qualsiasi momento.

In occasione di eventi straordinari con finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali e religiose, il Comune può autorizzare campeggi occasionali e temporanei in aree pubbliche o private, nel rispetto di igiene e sicurezza pubblica.

Residenze d’epoca e ospitalità diffusa

Le residenze d’epoca sono strutture alberghiere o extralberghiere classificate almeno quattro stelle, ubicate in immobili di pregio storico-architettonico, con arredi d’epoca e soggetti a vincoli del Codice dei beni culturali.

L’ospitalità diffusa è un’offerta ricettiva imprenditoriale, esercitata in centri storici o contesti urbani di pregio, con camere, suite, unità abitative e servizi dislocati in edifici diversi, gestiti in modo congiunto o disgiunto ma coordinato. La Giunta regionale deve definirne caratteristiche e tipologie e prevedere eventuali deroghe urbanistico-edilizie, privilegiando il recupero filologico degli immobili.

Attività complementari e servizi diversi nelle strutture imprenditoriali

Le attività ricettive imprenditoriali possono offrire servizi complementari agli alloggiati, tra cui aree ginnico-sportive, navetta gratuita, rimessa dei veicoli, saune e bagni turchi, giornali, riviste e altri beni o servizi ricreativi e commerciali. La vendita di prodotti alimentari confezionati richiede la notifica sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004.

È inoltre ammessa la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, purché la relativa superficie non sia prevalente rispetto a quella turistico-ricettiva. Tali attività complementari non costituiscono mutamento rilevante della destinazione d’uso se la superficie complessiva delle attività complementari non è prevalente rispetto a quella ricettiva.

Per le attività extralberghiere non imprenditoriali, il conduttore può limitarsi all’esposizione di proposte commerciali gestite da un soggetto terzo autorizzato.

Classificazione, competenze e requisiti

Le strutture ricettive e le loro dipendenze sono classificate da una a cinque stelle sulla base dei requisiti del Disciplinare della Classificazione. La competenza alla classificazione spetta alla Provincia territorialmente competente; il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio spetta invece al Comune.

Le strutture alberghiere devono avere almeno otto camere, suite o unità abitative, escluse le dipendenze. Alberghi e motel possono essere classificati da una a cinque stelle; villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere da due a cinque stelle. Gli alberghi a cinque stelle possono aggiungere la denominazione “lusso” se presentano gli standard ulteriori previsti dal Disciplinare.

Le strutture extralberghiere devono rispettare le norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza; case e appartamenti per vacanze e affittacamere devono essere realizzati in immobili destinati a civile abitazione. Le strutture extralberghiere, salvo turismo rurale, agriturismo/pescaturismo/ittiturismo e bed & breakfast, devono possedere requisiti e servizi minimi stabiliti dal Disciplinare.

Le strutture all’aperto sono classificate secondo il Disciplinare: villaggi camping con quattro, tre o due stelle; campeggi con quattro, tre, due o una stella; aree di sosta temporanea non classificate. I villaggi camping possono usare la denominazione “centro vacanze” se dotati di impianti sportivi, commerciali e di svago. Le aree di sosta temporanea sono riservate alla clientela itinerante, con permanenza massima di 72 ore consecutive, e devono essere attrezzate per acqua potabile, energia elettrica, scarichi autopulenti e raccolta differenziata.

Dipendenze delle strutture ricettive

L’attività ricettiva può svolgersi anche in dipendenze con ingresso promiscuo, a condizione che siano garantite riservatezza e sicurezza dell’ospite. Le dipendenze possono trovarsi anche in immobili diversi dalla sede principale. Per alberghi e residenze turistico-alberghiere le dipendenze possono essere esterne; per villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere devono comunque essere ubicate nell’area recintata della struttura o nelle immediate vicinanze. Le dipendenze devono essere riconoscibili, classificate secondo il Disciplinare ed esporre la targa di classificazione.

Procedura di autorizzazione e classificazione

Salve le ipotesi di avvio con segnalazione o dichiarazione previste da altre leggi, la domanda di autorizzazione e quella di classificazione sono presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune. La domanda deve attestare requisiti e conformità a sicurezza, igiene, sanità, urbanistica ed edilizia, indicare la denominazione della struttura e allegare la polizza assicurativa.

La denominazione non può coincidere con quella di altre strutture ricettive presenti nel medesimo ambito territoriale comunale o nei Comuni confinanti in caso di aree contigue; è ammessa una denominazione alternativa. La domanda può anche contenere la richiesta di somministrazione di alimenti e bevande e di fornitura di giornali, riviste, pellicole, cartoline, francobolli e souvenir.

Lo Sportello trasmette la richiesta di classificazione alla Provincia entro cinque giorni. La Provincia decide entro trenta giorni, con collaborazione dell’A.P.T. regionale, e comunica l’esito entro i successivi cinque giorni. Il Comune, ricevuto il provvedimento, verifica i requisiti e rilascia l’autorizzazione entro venti giorni, indicando titolare, gestore, denominazione, classificazione, carattere annuale o stagionale, periodi di apertura, capacità ricettiva, posti letto e attività presenti.

L’autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche, enti, associazioni e società, ma il titolare, il gestore e gli eventuali rappresentanti devono possedere i requisiti di pubblica sicurezza richiesti. Se il richiedente non è persona fisica, è obbligatoria la designazione di un gestore.

Silenzio, inerzia amministrativa e assicurazione

Se la Provincia ritarda o non provvede sulla classificazione, la Giunta regionale la invita a concludere il procedimento assegnando un termine; decorso inutilmente, la Giunta provvede direttamente. L’autorizzazione comunale si intende rilasciata dopo novanta giorni dalla presentazione della domanda; in tal caso l’attività può essere avviata con la classificazione riconosciuta dalla Provincia o, se questa è inadempiente, con quella richiesta nella domanda.

Le strutture ricettive devono stipulare una polizza di responsabilità civile per eventuali danni ai clienti, commisurata alla capacità ricettiva, e trasmetterne annualmente il rinnovo al Comune.

Codice identificativo di riferimento (CIR)

La pubblicità, promozione e commercializzazione delle strutture ricettive e degli alloggi locati per finalità turistiche devono indicare il CIR di ogni singola unità ricettiva. Il codice corrisponde al numero di protocollo rilasciato dallo Sportello unico attività produttive al momento della ricezione della comunicazione di avvio attività.

I soggetti che fanno intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici devono pubblicare il CIR negli strumenti utilizzati per la promozione o commercializzazione.

Vicende modificative dell’autorizzazione e revisione della classificazione

Le variazioni degli elementi dell’autorizzazione devono essere comunicate tempestivamente al Comune, che procede alla modifica del titolo seguendo la procedura ordinaria.

In caso di morte del titolare, l’erede, il rappresentante comune o la società appositamente costituita devono chiedere la reintestazione entro un anno, a pena di decadenza. In caso di trasferimento tra vivi, il subentrante deve chiederla entro sessanta giorni, sempre a pena di decadenza. In entrambi i casi deve sussistere il possesso dei requisiti soggettivi.

La revisione della classificazione può essere richiesta dai titolari o dai loro rappresentanti tramite il SUAP; se la Provincia non provvede nei termini, la struttura può avvalersi provvisoriamente della classificazione richiesta. Se la struttura perde i requisiti della classificazione posseduta, la Provincia procede d’ufficio alla revisione.

Prezzi, stagionalità e comunicazioni

I responsabili comunicano alla Provincia i prezzi massimi applicati per ciascuna stagionalità entro il 30 settembre di ogni anno, con validità dal 1° gennaio successivo. È inoltre possibile comunicare variazioni di prezzi e servizi entro il 1° marzo dell’anno successivo, con efficacia dal 1° giugno dello stesso anno.

Per le strutture all’aperto la comunicazione riguarda i prezzi di bassa, alta o unica stagione, applicabili per giornata o frazione di giornata. Nei campeggi di transito la comunicazione deve specificare tariffe per persona, piazzola e unità abitativa, oltre all’orario giornaliero di scadenza.

La mancata o incompleta comunicazione impedisce l’applicazione di prezzi superiori a quelli dell’ultima comunicazione regolare e comporta sanzione. I prezzi devono includere l’IVA e indicare se comprendono solo pernottamento, pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione completa.

Periodi di apertura e chiusura

Le strutture possono operare su base annuale o stagionale; l’apertura stagionale richiede un periodo non inferiore a tre mesi consecutivi nello stesso anno. I periodi di apertura vanno comunicati al Comune, che informa la Provincia.

Le strutture annuali possono restare chiuse fino a trenta giorni all’anno, anche non consecutivi. È ammessa, previa autorizzazione, una ulteriore chiusura motivata fino a sessanta giorni complessivi in uno o più periodi. La chiusura per ristrutturazione è consentita per massimo dodici mesi, prorogabili di altri dodici per comprovate esigenze tecniche. Ogni chiusura diversa dal periodo ordinario richiede autorizzazione preventiva; la chiusura irregolare è sanzionata. La cessazione dell’attività va comunicata con almeno tre mesi di preavviso, salvo urgenze tecniche o organizzative.

Informazioni da esporre al pubblico

Nella zona di ricevimento degli ospiti deve essere esposta una tabella visibile con denominazione, indirizzo, tipologia, classificazione, capacità ricettiva massima, orario di rilascio dell’alloggio, orario limite della colazione, prezzi massimi comunicati e indicazione della Provincia competente con la procedura per eventuali reclami.

Gli stessi dati, aggiornati, devono figurare in un cartellino in camera, suite o unità abitativa delle strutture alberghiere; nelle camere e unità abitative delle extralberghiere, salvo alcune tipologie espressamente escluse; e nelle unità abitative delle strutture all’aperto. Devono inoltre essere esposti l’autorizzazione amministrativa, il piano di emergenza con le vie di fuga e il segno distintivo della classificazione assegnata.

Vigilanza, sospensione e revoca

Il controllo sull’osservanza della legge spetta a Comune e Provincia, nel rispetto delle competenze di autorità sanitarie e di pubblica sicurezza. Gli enti si scambiano le informazioni utili e le trasmettono, se richiesto, alla struttura regionale competente in materia di turismo.

In caso di violazioni, il Comune diffida il titolare o gestore a rimuovere l’irregolarità entro trenta giorni; decorso inutilmente il termine, può disporre la chiusura temporanea fino a sei mesi. La revoca dell’autorizzazione è prevista, tra l’altro, se l’irregolarità non viene rimossa, se l’attività prosegue durante la sospensione, se la struttura non apre entro 180 giorni dal rilascio, se resta sospesa oltre dodici mesi, se vengono meno i requisiti soggettivi, nelle ipotesi dell’art. 100 del TULPS o se negli ultimi 24 mesi sono state applicate almeno quattro sanzioni pecuniarie.

Sanzioni amministrative

Le sanzioni sono irrogate dal Comune territorialmente competente e riguardano, tra l’altro, esercizio senza autorizzazione, omessa esposizione di autorizzazione o prezzi, mancata esposizione del piano di emergenza, chiusure non consentite, prezzi difformi da quelli comunicati, superamento stabile della capacità ricettiva, mancata rimozione del letto aggiunto, inosservanza delle regole di classificazione, mancata esposizione del segno distintivo, pubblicità ingannevole sulla tipologia o classificazione, omissione della comunicazione prezzi e mancata comunicazione dei flussi statistici.

Per le strutture all’aperto è sanzionato anche il superamento della capienza autorizzata. È prevista inoltre una sanzione specifica per la mancata o errata indicazione del CIR nelle attività pubblicizzate, promosse o commercializzate, con aggravio in caso di reiterazione.

Registrazione degli ospiti e dati statistici

I titolari o gestori devono comunicare alla Regione Basilicata il movimento degli ospiti entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, secondo le modalità previste dal Disciplinare. Restano fermi gli obblighi verso la pubblica sicurezza e l’ISTAT; la loro violazione comporta sanzione.

Disciplinare della classificazione e regime transitorio

La Regione approva il Disciplinare della Classificazione con deliberazione della Giunta, entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’apposito DPCM previsto dalla normativa statale richiamata. Il Disciplinare definisce caratteristiche, condizioni, requisiti minimi strutturali e di servizio, nonché dotazioni minime, e istituisce la Carta dei Servizi Turistici.

Nelle more dell’approvazione del Disciplinare, l’A.P.T. rilascia provvedimenti temporanei di classificazione secondo le procedure precedentemente seguite.

Disposizioni transitorie e coordinamento normativo

Sono salve le autorizzazioni già rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge, ma devono essere adeguate alla nuova disciplina di classificazione. Le strutture non corrispondenti ai nuovi requisiti dovevano adeguarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione e chiedere la nuova classificazione; in difetto, la Provincia procedeva alla nuova classificazione o al cambio di tipologia e il Comune rivedeva l’autorizzazione.

Le classificazioni previste dagli strumenti urbanistici in contrasto con la legge sono uniformate alla disciplina regionale. Le norme transitorie iniziali oggi hanno rilievo storico e risultano in larga parte superate dal tempo, mentre restano attuali le disposizioni sostanziali e le modifiche intervenute fino al 2024.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.