Cassazione Penale, Sentenza n. 46286/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bououd impugnava la sentenza di appello che lo aveva riformato da lesioni personali aggravate a tentato omicidio. Deduceva: (1) violazione di legge per omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c. 3 e 3-bis c.p.p.), atteso che la riforma si fondava su valutazioni di prove dichiarative; (2) vizio di motivazione e insufficienza della prova circa l'animus necandi, rilevando l'unicità del colpo, la contesa corpo a corpo in cui sarebbe stato parzialmente bloccato, lo stato di ebbrezza, e la mancata reiterazione del gesto, elementi che, a suo dire, lasciavano residui dubbi sulla volontarietà dell'intento omicida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis c.p.p. non era applicabile ratione temporis e che, comunque, la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la riforma della qualificazione giuridica. La Cassazione ha ritenuto corretta e rafforzata la valutazione di merito circa il dolo omicida, fondandola su: comportamenti e minacce preesistenti, disponibilità e idoneità dell'arma, colpo diretto verso zona prossima ad organi vitali, contesto non difensivo e frangente non estemporaneo. Di conseguenza il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna pronunciata in appello (tentato omicidio, attenuanti generiche applicate e riduzione di un terzo per il rito abbreviato: tre anni, un mese e dieci giorni; statuizioni civili in favore di Damiano Longhitano). Il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese alla parte civile, con le riduzioni tariffarie come disposto.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen. (comma 3 e 3-bis)
La Cassazione ha rilevato che la norma nella versione che impone particolari obblighi di rinnovazione dell'istruttoria in appello (3-bis) è entrata in vigore dopo i fatti/procedimenti rilevanti (principio tempus regit actum) e quindi non era applicabile; inoltre ha chiarito che, anche in assenza di obbligo, l'omessa assunzione di prove in appello può essere censurata solo se emergono lacune o illogicità manifeste nella motivazione che avrebbero potuto essere eliminate con l'integrazione istruttoria.
Norma richiamata nella qualificazione del fatto in combinato con l'art. 585; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto che i fatti rientrassero nella disciplina del tentato omicidio come riformulato
Riferimento alla fattispecie di omicidio e tentato omicidio: la Corte ha valutato che gli elementi fattuali e psicologici dimostravano il dolo omicida richiesto per configurare il tentativo di omicidio
art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato nel senso che la maggiore prudenza motivazionale è dovuta al giudice dell'impugnazione quando riforma la decisione di merito, alla luce del principio della certezza della responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio"
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Norma utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione
art. 12 comma 1 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato per la riduzione del 50% delle spese di giudizio liquidate alla parte civile in relazione all'attività svolta
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma la qualificazione giuridica in modo più grave rispetto al primo grado deve fornire una motivazione rafforzata: riesaminare il materiale probatorio, confutare i punti più rilevanti della motivazione precedente e spiegare perché i dubbi vengano superati.
- L'omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello non è sempre automaticamente vizio: la sua censurabilità sussiste solo se dalla motivazione emergono lacune o illogicità decisive che avrebbero potuto essere eliminate con l'assunzione di specifiche prove.
- Elementi fattuali come minacce precedenti, disponibilità dell'arma, direzione del colpo verso aree prossime ad organi vitali e comportamento non difensivo possono giustificare la qualificazione del fatto come tentato omicidio anche se è stato inferto un unico colpo o l'agente era in stato di alterazione alcolica.
- La mancata reiterazione del colpo non esclude automaticamente il dolo omicida: va valutata nel contesto (presenza di terzi che interrompono l'azione, reazioni della vittima, tempestività dell'intervento di soccorso, ecc.).
- Se il difensore ritiene indispensabile nuova acquisizione probatoria in appello deve esplicitamente sollecitarla e motivarne la necessità; in mancanza, il giudice d'appello rimane legittimato a procedere con il compendio istruttorio esistente purché la decisione sia logicamente e motivatamente fondata.
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