Risposta n. 208 del 9/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che, per effetto della legge n. 3/2018 e dei relativi decreti, il fisico medico è riconosciuto come professione sanitaria soggetta a vigilanza del Ministero della Salute e quindi le sue prestazioni di diagnosi, cura e radioprotezione dovrebbero rientrare nell'esenzione prevista dall'art. 10, n. 18
Esenzione IVA ex art. 10, n. 18 DPR 633/1972 - attività del fisico medico
Il quesito
Se le prestazioni rese dal fisico specialista in fisica medica (iscritto all'Ordine) svolte come libero professionista per strutture pubbliche e private siano esenti IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che l'esenzione richiede il presupposto soggettivo dell'abilitazione e della vigilanza ex art. 99 o l'inclusione nel D.M. 17/05/2002; nonostante l'istituzione dell'Ordine, i fisici medici non risultano soggetti alla vigilanza di cui all'art. 99 né elencati nel D.M. citato, per cui le loro prestazioni non possono beneficiare dell'esenzione IVA
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