Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 208 del 9/07/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che, per effetto della legge n. 3/2018 e dei relativi decreti, il fisico medico è riconosciuto come professione sanitaria soggetta a vigilanza del Ministero della Salute e quindi le sue prestazioni di diagnosi, cura e radioprotezione dovrebbero rientrare nell'esenzione prevista dall'art. 10, n. 18

Esenzione IVA ex art. 10, n. 18 DPR 633/1972 - attività del fisico medico

Il quesito

Se le prestazioni rese dal fisico specialista in fisica medica (iscritto all'Ordine) svolte come libero professionista per strutture pubbliche e private siano esenti IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia rileva che l'esenzione richiede il presupposto soggettivo dell'abilitazione e della vigilanza ex art. 99 o l'inclusione nel D.M. 17/05/2002; nonostante l'istituzione dell'Ordine, i fisici medici non risultano soggetti alla vigilanza di cui all'art. 99 né elencati nel D.M. citato, per cui le loro prestazioni non possono beneficiare dell'esenzione IVA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.