Deliberazione n. 376 del 31/08/2023
Provvedimento del 31 agosto 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica il provvedimento d'urgenza già adottato dal segretario generale f.f. nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. L'intervento mira a impedire la diffusione su Instagram e Facebook di materiale sessualmente esplicito segnalato dall'interessato e a prevederne l'eventuale conservazione a fini probatori per 12 mesi, con misure idonee a limitarne la diretta identificabilità. Il provvedimento si inserisce nella procedura speciale introdotta per il contrasto alla diffusione non consensuale di contenuti intimi tramite piattaforme digitali.
Ratifica del provvedimento d'urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale riconducibile a una segnalazione ex art. 144-bis Codice (c.d. revenge porn)
Ratifica di provvedimento d'urgenza per prevenire la diffusione di contenuti intimi
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 31 agosto 2023, l'atto d'urgenza adottato dal segretario generale f.f. nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. L'intervento riguarda una segnalazione presentata dall'interessato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione non consensuale, tramite Instagram e Facebook, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Presupposti normativi e ambito applicativo
Il provvedimento richiama l'art. 144-bis del Codice, introdotto per consentire un intervento rapido del Garante nelle ipotesi di c.d. revenge porn, e la disciplina procedurale che impone la decisione entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione. Viene inoltre menzionato l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in via d'urgenza misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato, salvo ratifica successiva.
Misure impartite alle piattaforme
Con la determinazione n. 127 del 14 agosto 2023 il segretario generale f.f. aveva già ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di:
- adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Instagram e Facebook;
- conservare, ove acquisito in chiaro, il materiale a soli fini probatori per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all'Autorità le misure adottate.
Esito del procedimento
Il Garante ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, e ha quindi ratificato il provvedimento d'urgenza. Il testo non dà conto di sanzioni pecuniarie, ma esclusivamente della conferma dell'ordine urgente di blocco/prevenzione della diffusione e della prescrizione conservativa a fini probatori.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento trae origine da una segnalazione presentata dall'interessato, che ha rappresentato di rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 144-bis del Codice privacy, relativo a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. Il Garante richiama anche il potere di decidere entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimento d'urgenza adottato dal segretario generale f.f.
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, con determinazione n. 127 del 14 agosto 2023 il segretario generale f.f. ha ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Facebook. Il materiale era stato trasmesso in formato hash, secondo la prassi indicata nel provvedimento.
Prescrizione sulla conservazione del materiale
La stessa determinazione ha prescritto alle società destinatarie, per l'eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, la conservazione a soli fini probatori per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all'Autorità delle misure adottate.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 31 agosto 2023 il Garante ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d'urgenza adottato in data 14 agosto 2023 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. Il testo non contiene ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive oltre alla ratifica dell'intervento urgente.
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