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Circolare

Circolare numero 160 del 15-12-2010

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confimprese Italia dei contributi associativi dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, produttori agricoli, imprenditori agricoli professionali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 15 luglio 2010 tra INPS e Confimprese Italia per la riscossione, insieme ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, delle quote associative dovute da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, produttori agricoli e imprenditori agricoli professionali. Sono disciplinate le modalità di invio delle deleghe e dei supporti telematici, le verifiche delle strutture territoriali INPS, i termini per revoche e modifiche delle quote, nonché i costi a carico dell’Associazione e i criteri di rendicontazione e conguaglio. La convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2011 ed è previsto rinnovo annuale su richiesta della Confimprese Italia.

Convenzione INPS-Confimprese Italia per la riscossione dei contributi associativi agricoli

Convenzione INPS-Confimprese Italia per la riscossione dei contributi associativi agricoli

La circolare dà conto della convenzione stipulata il 15 luglio 2010 tra INPS e Confimprese Italia ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti appartenenti alle categorie agricole indicate. L’accordo disciplina in modo dettagliato modalità di riscossione, flussi informativi, verifiche, revoche, costi e rapporti finanziari tra le parti.

Oggetto e presupposti normativi

La convenzione si fonda sull’art. 11 della legge n. 334/1968, che consente la riscossione dei contributi associativi tramite il servizio competente previa autorizzazione ministeriale. Viene richiamato anche l’art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per effetto del quale l’INPS è subentrato allo SCAU nella gestione delle convenzioni. Sono inoltre richiamate la determinazione n. 21 del 4 giugno 2010, il d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e le note ministeriali che hanno autorizzato la stipula.

Soggetti interessati

La riscossione riguarda i contributi associativi dovuti da:

  • coltivatori diretti,
  • mezzadri,
  • coloni,
  • produttori agricoli,
  • imprenditori agricoli professionali.

La Confimprese Italia affida all’INPS la riscossione in nome e per conto dell’Associazione per gli aderenti appartenenti a tali categorie.

Modalità di riscossione

La quota associativa è riscossa unitamente ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, con le medesime procedure previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento l’INPS deve indicare anche l’importo della quota associativa, specificando la diversa natura del versamento con la dicitura "quota associativa Confimprese Italia". La convenzione chiarisce che tale modalità non altera la natura volontaria del contributo e che l’INPS non ha alcun obbligo di esazione coattiva.

Trasmissione dei dati, deleghe e controlli

Confimprese Italia deve inviare alla Sede centrale INPS – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ogni anno, i supporti telematici contenenti:

  • i dati identificativi degli associati per i quali è richiesta la riscossione,
  • i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota.

I supporti devono indicare la struttura INPS territorialmente competente, il comune sede dell’impresa, indirizzo e CAP, codice fiscale e partita IVA, denominazione completa dell’impresa e del titolare, codice INPS d’impresa salvo nuove iscrizioni, nonché ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo.

La Direzione centrale rende poi disponibili i dati alle strutture territoriali, che devono confermarne il contenuto dopo averlo verificato con le deleghe presenti in sede. Le deleghe, sottoscritte dal socio e controfirmate e timbrate dal responsabile Confimprese Italia, devono essere trasmesse alle strutture INPS territorialmente competenti entro il 30 marzo.

Contenuto delle deleghe e consenso al trattamento dei dati

La delega deve essere redatta secondo un testo concordato con l’INPS e contenere il consenso informato dell’interessato al trattamento dei dati personali e, in particolare, alla comunicazione dei dati all’Associazione da parte dell’INPS. Deve inoltre includere il consenso alla riscossione delle quote tramite gli stessi strumenti usati per i contributi previdenziali e assistenziali.

Se pervengono due deleghe a favore di organizzazioni sindacali diverse, produce effetti la prima ricevuta dagli uffici INPS, salvo che la seconda contenga una revoca esplicita della precedente.

Esito delle verifiche e mancata corrispondenza

Per i nominativi che non risultino negli archivi dell’Istituto all’atto della verifica finale non si procede all’emissione dei modelli F24 e, quindi, alla riscossione della quota associativa. Se l’Associazione intende riproporre il nominativo per l’anno successivo, deve inserirlo nuovamente nei supporti telematici.

L’INPS precisa di non assumere alcuna responsabilità per i casi in cui supporti telematici o deleghe non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

Revoca delle deleghe e decorrenza degli effetti

Le revoche delle deleghe sono notificate alle strutture INPS con le modalità previste per l’invio delle deleghe. La revoca produce effetti per l’INPS dall’anno successivo se trasmessa dopo il 30 marzo, data ritenuta necessaria per l’armonizzazione delle procedure.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca, la struttura territoriale deve acquisirla entro tre mesi dal ricevimento.

Aggiornamento annuale dell’importo della quota

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l’Associazione deve comunicare all’INPS eventuali variazioni della misura del contributo associativo sindacale, valide per l’intero anno. Tali modifiche incidono quindi sulle emissioni contributive dell’anno di riferimento.

Imputazione dei versamenti parziali

Se il contribuente non versa integralmente i contributi obbligatori richiesti, l’importo pagato viene imputato prima ai contributi previdenziali dovuti per legge; solo l’eventuale eccedenza è attribuita al contributo associativo sindacale. La clausola chiarisce dunque l’ordine di imputazione dei pagamenti parziali.

Costi e oneri a carico dell’Associazione

I costi applicabili sono quelli stabiliti dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009:

  • gestione delega singolo mod. F24: € 0,03,
  • ricezione e convalida nuova delega: € 0,91,
  • annullamento delega quota associativa: € 0,91,
  • annullamento delega e variazione: € 1,81.

Confimprese Italia deve corrispondere tali importi e farsi carico di ogni altro onere, anche fiscale, connesso alla convenzione, compresi quelli eventualmente addebitati dall’Agenzia delle Entrate all’INPS per la riscossione tramite F24.

Acconti, rendicontazione e conguagli

Entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria, la Sede centrale INPS corrisponde all’Associazione un acconto calcolato applicando all’importo complessivo delle quote poste in riscossione una percentuale determinata dal rapporto tra riscossioni e importi posti a riscossione nella precedente scadenza trimestrale, ridotta di due punti. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.

Entro il 30 giugno di ogni anno l’INPS invia all’Associazione un prospetto riepilogativo dell’anno precedente, con evidenza:

  • della situazione finanziaria relativa alle emissioni contributive per le quali non sia ancora ultimata l’acquisizione dei modelli F24,
  • dell’importo annuo delle somme imposte,
  • delle quote associative riscosse relative ai modelli F24, suddivise per provincia,
  • dell’elenco dei soggetti che hanno versato il contributo, divisi per provincia,
  • dell’eventuale conguaglio.

Contestualmente l’INPS trasmette anche un rendiconto con l’ammontare delle quote riscosse, del rimborso spese e della relativa IVA, degli acconti corrisposti e dell’eventuale conguaglio, procedendo allo stesso tempo alle operazioni di compensazione.

Rapporti tra Associazione e associati e responsabilità

I rapporti conseguenti alla convenzione, compresa l’eventuale restituzione di somme indebitamente versate, si instaurano direttamente tra l’Associazione e i soggetti passivi del rapporto contributivo. L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione. In caso di controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione dell’accordo, Confimprese Italia deve rimborsare all’INPS le spese e gli onorari sostenuti, su semplice presentazione di nota specifica.

Durata e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2011. Il rinnovo è annuale e subordinato a richiesta della Confimprese Italia da presentare con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza. È inoltre prevista la possibilità di revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti, qualora in corso di esecuzione emergano esigenze di aggiunte o modifiche.

Punti principali

Oggetto e ambito della convenzione

La convenzione, autorizzata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 334/1968 e nel quadro del subentro dell’INPS allo SCAU, riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli aderenti a Confimprese Italia appartenenti alle categorie agricole indicate. La riscossione avviene in nome e per conto dell’Associazione, ma resta distinta per natura dai contributi obbligatori.

Modalità di riscossione e indicazioni in avviso

Il contributo associativo è riscosso congiuntamente ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, con le stesse procedure previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento l’INPS indica l’importo della quota con la dicitura specifica "quota associativa Confimprese Italia". È espressamente escluso ogni obbligo dell’INPS di esazione coattiva della quota associativa.

Trasmissione dei dati e delle deleghe

Confimprese Italia deve inviare alla Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i supporti telematici con i dati degli associati e dei soggetti che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota, entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ogni anno. Contestualmente deve trasmettere alle strutture INPS territorialmente competenti la delega sottoscritta dal singolo socio, controfirmata e timbrata dall’Associazione, contenente anche il consenso informato al trattamento dei dati personali e alla comunicazione dei dati all’Associazione.

Verifiche INPS e gestione dei casi di mancato abbinamento

La Direzione centrale rende disponibili i supporti alle strutture territoriali per la verifica rispetto alle deleghe presenti in sede. I dati telematici devono contenere, tra l’altro, identificazione della struttura INPS competente, comune sede dell’impresa, indirizzo e CAP, codice fiscale e partita IVA, denominazione dell’impresa e del titolare, codice INPS di impresa salvo nuove iscrizioni ed eventuali altri elementi concordati. Se all’esito della verifica non vi è corrispondenza negli archivi INPS, non vengono emessi i modelli F24 e non si procede alla riscossione; per l’anno successivo il nominativo deve essere reinserito.

Revoche, pluralità di deleghe e decorrenza degli effetti

Le revoche delle deleghe sono comunicate con le stesse modalità previste per l’invio delle deleghe. Se la revoca perviene dopo il 30 marzo, produce effetti per l’INPS dall’anno successivo. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca, la struttura territoriale deve acquisirla entro tre mesi dal ricevimento. In caso di due deleghe a favore di diverse organizzazioni sindacali, vale la prima pervenuta, salvo che la successiva contenga revoca esplicita della precedente.

Aggiornamento dell’importo della quota e imputazione dei versamenti

Entro il 28 febbraio di ogni anno, Confimprese Italia deve comunicare eventuali modifiche della misura del contributo associativo, valide per l’intero anno. Se il contribuente non versa integralmente i contributi obbligatori richiesti, l’importo versato è imputato prima a copertura dei contributi previdenziali e solo l’eventuale eccedenza viene considerata come versamento della quota associativa.

Costi, oneri e rapporti finanziari

I costi applicati sono quelli della determinazione commissariale n. 29 del 4 marzo 2009: gestione delega singolo mod. F24 € 0,03; ricezione e convalida nuova delega € 0,91; annullamento delega quota associativa € 0,91; annullamento delega e variazione € 1,81. Tutti gli oneri, anche fiscali, connessi alla convenzione sono a carico di Confimprese Italia, compresi eventuali costi addebitati dall’Agenzia delle Entrate all’INPS per la riscossione tramite F24. Gli aspetti finanziari sono curati dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

Acconti, rendicontazione e conguagli

Entro il mese successivo al termine di versamento della contribuzione obbligatoria, l’INPS corrisponde all’Associazione un acconto calcolato applicando all’importo complessivo delle quote poste in riscossione una percentuale ricavata dal rapporto tra riscossioni e importi posti a riscossione nella precedente scadenza trimestrale, ridotta di due punti. Gli acconti sono erogati al netto di rimborso spese e IVA. Entro il 30 giugno di ogni anno l’INPS trasmette un prospetto riepilogativo dell’anno precedente e un rendiconto con quote riscosse, rimborsi spese, IVA, acconti e conguagli, procedendo contestualmente alle compensazioni.

Responsabilità, rapporti con gli associati e durata

I rapporti conseguenti, inclusa la restituzione di somme indebitamente versate, intercorrono direttamente tra l’Associazione e i soggetti passivi. L’INPS è sollevato da responsabilità verso terzi per l’applicazione della convenzione, mentre Confimprese Italia deve rimborsare le eventuali spese e onorari sostenuti dall’Istituto per controversie giudiziarie relative alla convenzione. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2011 ed è rinnovabile annualmente su richiesta della Confimprese Italia da inviare con raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno.

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