Provvedimento AGCM I808B n. 30469 del 24/01/2023
GARA CONSIP FM4/ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT - RIDETERMINAZIONE SANZIONE CNS
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento ridetermina, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3571/2022, la sanzione irrogata a C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi per la partecipazione a un’intesa unica, complessa e continuata nella gara Consip FM4 sul facility management nazionale. L’Autorità conferma che il contributo reso da CNS non era decisivo per l’accertamento dell’intesa, ma valorizza le circostanze eccezionali del caso, in particolare il rinnovo del management e la collaborazione tempestiva del nuovo vertice, applicando un trattamento premiale straordinario. La sanzione viene così ridotta del 99% e fissata in 514.856,00 euro.
C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi: rideterminazione della sanzione per intesa anticoncorrenziale nella gara Consip FM4, con riduzione al 99% e sanzione finale di 514.856,00 euro
C.N.S. e rideterminazione della sanzione nel caso gara Consip FM4
Il provvedimento AGCM n. 30469 del 24 gennaio 2023 definisce la rideterminazione della sanzione a carico di C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3571/2022. La decisione riguarda solo il profilo sanzionatorio di un’intesa restrittiva già accertata nel 2019 nell’ambito della gara Consip FM4 per il facility management nazionale.
Parti e contesto economico
CNS è descritto come una società cooperativa consortile senza finalità di lucro, operante nel facility management e in altri settori (rifiuti, ristorazione, pulizie, trasporto e logistica, energia, servizi museali, reception e guardiania, servizi sanitari). Il suo modello operativo consiste nell’acquisire appalti e commesse e nell’eseguirli tramite le consorziate.
L’intesa originariamente accertata
Nel provvedimento originario n. 27646 del 17 aprile 2019 l’Autorità aveva accertato un’intesa unica, complessa e articolata, contraria all’art. 101 TFUE, avente a oggetto la ripartizione dei lotti della gara FM4. Le imprese coinvolte erano, oltre a CNS, Consorzio Stabile Energie Locali, Engie Servizi (già Cofely Italia) con la controllante Engie Energy Services International, Exitone con Gestione Integrata e le controllanti STI e Finanziaria Bigotti, Kuadra con Espe ria, Manital con Manitalidea, Rekeep e Romeo Gestioni con Romeo Partecipazioni.
Calcolo della sanzione nel procedimento principale
Nella decisione del 2019 l’Autorità aveva applicato le Linee guida sanzioni: importo base ricavato dai valori a base d’asta dei lotti interessati dalle offerte di CNS, coefficiente di gravità del 22,5% per la segretezza e la natura orizzontale dell’intesa, entry fee del 15% e successivo riconoscimento di una circostanza attenuante per il programma di compliance e le misure di self-cleaning avviate dal nuovo management nell’aprile 2016. Poiché il calcolo superava il tetto legale, la sanzione era stata ricondotta al 10% del fatturato mondiale e poi ridotta del 50% per clemenza; successivamente, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, era stata rideterminata in 25.742.812,50 euro.
La sentenza del Consiglio di Stato e il nuovo scrutinio
Il Consiglio di Stato ha ritenuto carente la motivazione sulla mancata concessione a CNS dell’immunità o di un trattamento meramente simbolico, sottolineando l’esigenza di preservare gli incentivi del programma di clemenza e di valutare in modo complessivo la proporzionalità della sanzione. Ha quindi demandato all’Autorità un nuovo esercizio di quantificazione.
Valutazione dell’Autorità sul contributo di CNS
Nel nuovo procedimento l’AGCM ribadisce che, al momento della domanda di clemenza, l’Autorità era già in possesso di elementi sufficienti a sostenere l’accertamento: aveva avviato l’istruttoria, svolto ispezioni e acquisito un articolato quadro probatorio endogeno ed esogeno. In particolare, valorizza il sistema di offerte a scacchiera, l’assenza di un plausibile controfattuale, la mail di Romeo sui contatti tra concorrenti e l’esistenza di ulteriori evidenze tratte dal procedimento penale presso la Procura di Roma. Il contributo di CNS, incluso il c.d. "bigliettino rosa", è qualificato come molto rilevante ma non decisivo.
Circostanze eccezionali e riduzione straordinaria
Pur escludendo la non decisività del contributo ai fini dell’immunità, l’Autorità ritiene di dover valorizzare le circostanze eccezionali del caso: il processo di self-cleaning, il rinnovo integrale del management, la nomina di un nuovo responsabile compliance, la mancata conferma delle offerte presentate dalla precedente gestione nella gara FM4, l’attivazione del nuovo management per ricostruire i fatti e la presentazione tempestiva della domanda di clemenza non appena acquisita contezza del cartello. Tali elementi sono letti come indice di una discontinuità sostanziale rispetto al passato.
Esito finale
Alla luce di tali circostanze, l’Autorità applica a CNS un trattamento premiale straordinario, con riduzione del 99% della sanzione e determinazione finale in 514.856,00 euro. Il provvedimento dispone il pagamento entro 30 giorni dalla notifica, mediante modello F24 o bonifico per i soggetti esteri, e indica i mezzi di ricorso dinanzi al TAR Lazio o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Punti principali
Oggetto del procedimento e precedente accertamento
Il provvedimento riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione a carico di CNS per la condotta già accertata con il provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019: un’intesa unica, complessa e continuata, restrittiva della concorrenza e contraria all’art. 101 TFUE, avente a oggetto la ripartizione dei lotti della gara Consip FM4 per i servizi di facility management su scala nazionale.
Ruolo di CNS e quantificazione originaria
CNS, consorzio cooperativo attivo nel facility management e in altri servizi, era tra le imprese coinvolte nell’intesa. Nella decisione originaria, l’Autorità aveva calcolato una sanzione base molto elevata, applicando i criteri delle Linee guida sanzioni, un coefficiente di gravità del 22,5% e un entry fee del 15%, poi ridotta per effetto del programma di clemenza e del tetto del 10% del fatturato; successivamente, la sanzione era stata rideterminata in 25.742.812,50 euro in esecuzione di una precedente sentenza del TAR Lazio.
Intervento del Consiglio di Stato e avvio della rideterminazione
Con sentenza n. 3571/2022 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento nella sola parte relativa alla sanzione di CNS, ritenendo insufficiente la motivazione sul mancato riconoscimento dell’immunità o di un trattamento simbolico a favore del leniency applicant. L’Autorità ha quindi avviato il nuovo procedimento di rideterminazione con provvedimento n. 30190 del 7 giugno 2022.
Valutazione del contributo di clemenza
L’Autorità conclude che, al momento della domanda di clemenza, disponeva già di un quadro probatorio autonomamente sufficiente: elementi endogeni (offerte a scacchiera e assenza di un controfattuale plausibile), elementi esogeni acquisiti in ispezione (tra cui la mail di Romeo sui contatti tra concorrenti e sulle offerte "consigliabili") e ulteriori atti provenienti dal parallelo procedimento penale. Il contributo di CNS, compreso il c.d. "bigliettino rosa", viene considerato di assoluto rilievo ma non decisivo ai fini dell’accertamento.
Circostanze eccezionali e nuova sanzione
Pur escludendo la non punibilità, l’Autorità valorizza le circostanze eccezionali del caso: self-cleaning, rinnovo integrale del management, nomina di un nuovo responsabile compliance, mancata conferma delle offerte della precedente gestione, attivazione tempestiva del nuovo management e domanda di clemenza presentata appena emersa la certezza del cartello. Su tali basi, ritiene proporzionata una riduzione straordinaria della sanzione pari al 99%, con importo finale di 514.856,00 euro.
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