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Interpello

Risposta n. 308 del 28/04/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Istante sostiene che il dispositivo X è funzionalmente legato al seggiolino e quindi, in virtù del vincolo di accessorietà, le cessioni di X (e del portachiavi Y) dovrebbero beneficiare dell'aliquota IVA del 5% anche se venduti separatamente.

Sistema di sicurezza anti-abbandono in auto - aliquota IVA 5% per i seggiolini (Parte II-bis, n. 1-sexies Tabella A DPR 633/1972)

Il quesito

1) Se l'aliquota IVA ridotta del 5% si applica alla cessione del dispositivo anti-abbandono X indipendentemente dall'essere venduto con o separatamente dal seggiolino; 2) se la stessa aliquota si applica anche al portachiavi Y.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ricorda la normativa e i criteri di accessoryà (art.12 Decreto IVA e giurisprudenza UE) e conclude che l'agevolazione del 5% riguarda solo la cessione dei seggiolini. I dispositivi anti-abbandono X e Y venduti separatamente non possono essere considerati accessori e sono soggetti all'aliquota ordinaria; se invece sono venduti congiuntamente al seggiolino e ricorrono i requisiti di accessorietà, l'intera operazione può beneficiare dell'aliquota del 5%.

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