Risposta n. 643 del 1/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeApplicazione del meccanismo di reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato - IVA - art. 17, sesto comma, lettera c) d.p.r. n. 633/72
Il quesito
La societa' istante, distributore IT, chiede chiarimenti su: (Caso 1) se il reverse charge si applica quando clienti soggetti passivi IVA dichiarano che i beni (tablet, laptop, console) sono per uso proprio e non per rivendita; (Caso 2) trattamento quando notebook soggetti a reverse charge sono acquistati/ceduti insieme a monitor, cavi, adattatori (se sono accessori vanno soggetti al reverse charge?); (Caso 3) comportamento in caso di cessione a cliente soggetto passivo non residente senza stabile organizzazione in Italia.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante ritiene: (Caso 1) se il cessionario dichiara di essere utilizzatore finale, il reverse charge non si applica e si fattura con IVA; (Caso 2) il reverse charge vale solo per i beni elencati (console, tablet, laptop, dispositivi a circuito integrato); monitor, adattatori e cavi sono da assoggettare al regime IVA ordinario anche se acquistati o consegnati insieme; (Caso 3) poiche' l'acquirente non e' soggetto passivo in Italia, la societa' cedente dovrebbe emettere fattura con IVA.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il D.lgs. 11/2016 ha esteso il reverse charge ai beni indicati dall'art.17(6)(c). Per le cessioni nella fase distributiva precedente il commercio al dettaglio il cedente emette fattura senza IVA e il cessionario soggetto passivo nel territorio dello Stato deve integrare e assolvere l'imposta (reverse charge). La Scrivente non condivide la soluzione dell'istante sul Caso 1: il cedente non e' tenuto a verificare o a basarsi su dichiarazioni del cessionario sull'uso futuro e il regime si applica se ricorrono le condizioni soggettive e temporali previste. Sul Caso 2 condivide che accessori diversi dai beni espressamente elencati non rientrano nel reverse charge e seguono il regime ordinario. Sul Caso 3 l'Agenzia invece ritiene che il cessionario non stabilito o senza stabile organizzazione in Italia, se soggetto passivo, deve identificarsi o nominare rappresentante fiscale e assolvere l'IVA per reverse charge; pertanto il cedente non deve addebitare IVA.
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