Risposta n. 645 del 1/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che il videobroncoscopio svolge funzioni diagnostiche rilevanti per COVID-19 (es. BAL, BW, tracheotomia, disostruzione vie aeree) e quindi rientri nella categoria 'strumentazione per diagnostica per COVID-19', beneficiando dell'agevolazione IVA prevista dall'art.124 D.L.34/2020.
Applicazione regime IVA agevolato per cessione/locazione videobroncoscopi connessi all'emergenza Covid (art.124 D.L.34/2020; art.1 comma 452 L.178/2020)
Il quesito
Se il videobroncoscopio commercializzato dalla società rientri nella categoria 'strumentazione per diagnostica per COVID-19' e possa beneficiare dell'agevolazione IVA prevista dall'art.124 (esenzione fino al 31/12/2020 con diritto a detrazione e aliquota 5% dal 1/1/2021), se l'agevolazione possa avere efficacia retroattiva dalle cessioni da maggio 2020 e se l'agevolazione si applichi indipendentemente dalla finalità di acquisto.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che la disciplina dell'art.124 sia tassativa e richieda ricomprensione dei beni nell'elenco normativo; l'ADM ha classificato il videobroncoscopio nella voce doganale ex 9018 90 (cap.90) e le circolari ADM/AdE collegano tale codice all'agevolazione. Pertanto le cessioni dei beni in esame possono beneficiare del regime IVA agevolato (esenzione fino al 31/12/2020 e applicazione aliquota 5% dal 1/1/2021), fermo restando il rispetto dei requisiti di normativa UE applicabile (Direttiva 98/79/CE e Regolamento UE di riferimento) e che l'utilizzo non sia incompatibile con le finalità sanitarie perseguite dalla norma (salvo prova contraria).
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