DECRETO 10 marzo 2026 - Ministero dell'economia e delle finanze
Modalità di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina gli adempimenti per autorizzare venditori e consumatori di energia elettrica, il versamento e la dichiarazione semestrale dell’accisa, le cauzioni e i controlli ADM, nonché gli obblighi di vettorianti e produttori. Regola inoltre l’applicazione di esclusioni, esenzioni e aliquote ridotte, gli usi promiscui e le reti interne. Le comunicazioni mensili dei venditori si applicano dal 1° aprile 2026.
Modalità attuative dell’accisa sull’energia elettrica
Modalità attuative dell’accisa sull’energia elettrica
Il decreto attua le disposizioni del TUA in materia di accisa sull’energia elettrica, definendo procedure e obblighi per soggetti obbligati, venditori, consumatori e altri operatori. Disciplina autorizzazioni e licenze, versamenti, dichiarazioni, garanzie e regimi fiscali differenziati.
Definizioni e ambito territoriale
Il decreto distingue, tra gli altri, venditori, autoproduttori, consumatori per uso proprio, consumatori-venditori, soggetti obbligati a canone e vettorianti. Per individuare il luogo di consumo si considerano separatamente le regioni a statuto speciale, ciascuna Provincia autonoma di Trento e Bolzano e, come ambito unitario, le regioni a statuto ordinario. Il momento della fornitura tramite rete di distribuzione è individuato in base alle prescrizioni regolatorie sui criteri temporali di attribuzione dei consumi per la fatturazione.
Denuncia preventiva e requisiti
Prima di iniziare la vendita o il consumo per uso proprio, i soggetti obbligati presentano denuncia all’ufficio ADM territorialmente competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione o della licenza di esercizio. Le società italiane designate da operatori di altri Stati UE privi di sede in Italia, che intendono fornire direttamente energia a consumatori nazionali, devono registrarsi presso ADM prima dell’avvio della fornitura.
La denuncia indica:
- dati identificativi del soggetto e dei rappresentanti, sede legale e luogo di conservazione della documentazione fiscale;
- quantitativi annui stimati per consumo proprio e cessione, distinti per trattamento tributario e, per le cessioni, per ambito territoriale;
- per chi esercita un’officina, ubicazione e autorizzazioni non fiscali necessarie.
Sono inoltre richieste dichiarazioni sostitutive del legale rappresentante sull’assenza di condanne definitive o patteggiamenti per determinati reati relativi all’accertamento e pagamento delle accise sui prodotti energetici e, per i soggetti tenuti all’iscrizione nell’elenco dei venditori, sull’avvenuta iscrizione.
Chi denuncia un’officina allega uno schema degli apparati, degli strumenti di misura e dei collegamenti elettrici; in caso di impieghi promiscui, un prospetto delle percentuali destinate ai diversi usi; chi richiede il regime a canone presenta anche la relativa richiesta.
Istruttoria, verifiche e rilascio
L’ufficio verifica completezza e documentazione e può chiedere integrazioni, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni. Per le officine verifica inoltre che i collegamenti rappresentati tutelino gli interessi erariali. Se l’istruttoria documentale è positiva, effettua in contraddittorio una verifica tecnica presso l’officina, confrontando l’impianto realizzato con lo schema denunciato e redigendo verbale. L’incompletezza non sanata, la mancanza dei requisiti o l’esito negativo dei controlli comportano il diniego motivato, previo contraddittorio.
Una volta verificata la documentazione fiscale presso la sede dichiarata e, se pertinente, conclusa positivamente la verifica tecnica, l’ufficio determina la cauzione. Dopo averne accertato l’idoneità e verificato il pagamento del diritto di licenza, ove dovuto, rilascia l’autorizzazione a chi non esercita un’officina o la licenza a chi la esercita, attribuendo un codice di accisa. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla denuncia; le richieste di integrazione e le comunicazioni relative alla costituzione o all’adeguamento della cauzione sospendono il termine secondo le modalità indicate dal decreto.
Cauzione e regime a canone
La cauzione iniziale è pari al 15% dell’accisa annua stimata sulla base dei quantitativi denunciati: per i venditori sulle cessioni, per i consumatori per uso proprio sui consumi propri e per i consumatori-venditori su entrambe le componenti. L’ufficio può considerare anche i dati già disponibili. La cauzione va costituita secondo le norme di contabilità generale dello Stato e la relativa documentazione va trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento. Se la garanzia è inidonea, l’adeguamento va documentato entro ulteriori 30 giorni dalla comunicazione, pena il diniego.
I soggetti obbligati adeguano la cauzione affinché non sia inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti: l’adeguamento va effettuato entro la fine del mese successivo al trimestre e documentato entro 10 giorni. Se ADM la ritiene inadeguata sulla base dei dati disponibili, il soggetto deve adeguarla entro 30 giorni dalla comunicazione. L’omesso adeguamento può determinare la revoca dell’autorizzazione o della licenza.
In caso di escussione, quando nei tre mesi precedenti l’accisa non versata, al netto delle somme già iscritte a ruolo, non supera il doppio della cauzione escussa, la garanzia è rideterminata in misura pari all’accisa dovuta e non versata in quei tre mesi; il nuovo importo resta invariato per i sei mesi solari successivi alla comunicazione. L’adeguamento va effettuato entro 30 giorni, pena la revoca.
Per i soggetti obbligati a canone, l’ufficio e il denunciante stipulano entro 30 giorni dal rilascio della licenza una convenzione che stabilisce canone annuo e modalità di pagamento. Il canone è determinato in base al periodo annuo stimato di funzionamento, alla potenza delle apparecchiature e all’uso previsto dell’energia.
Versamento, dichiarazione semestrale e conguaglio
I soggetti obbligati diversi da quelli a canone versano l’accisa in acconti mensili, entro la fine di ciascun mese del semestre, calcolati sull’accisa relativa ai consumi propri del mese precedente oppure, per le cessioni, sui quantitativi indicati nelle bollette o fatture emesse nel mese precedente. Per i venditori e per le cessioni dei consumatori-venditori il calcolo è distinto per ambito territoriale. I soggetti a canone versano invece anticipatamente, entro gennaio, l’importo annuale stabilito dall’ufficio.
La dichiarazione semestrale è presentata esclusivamente in via telematica secondo modello e modalità ADM:
- entro la fine di settembre per il periodo 1° gennaio-30 giugno;
- entro la fine di marzo dell’anno successivo per il periodo 1° luglio-31 dicembre.
La dichiarazione riporta dati identificativi, periodo d’imposta, acconti versati e, secondo la categoria, consumi fatturati o consumi per uso proprio, destinazioni d’uso, aliquote applicabili e saldo a debito o a credito. I quantitativi sono espressi in kWh. In caso di inizio o cessazione nel semestre, il periodo d’imposta corrisponde alla frazione di semestre di effettiva attività. Nella prima dichiarazione sono indicati anche gli acconti iniziali comunicati dall’ufficio.
Le somme a debito risultanti dalla dichiarazione sono versate entro la fine del mese di presentazione; per venditori e cessioni dei consumatori-venditori il versamento è distinto per ambito territoriale. Le eccedenze sono detratte dai successivi versamenti relativi al medesimo ambito. Chi cessa l’attività o non intende utilizzare il credito in compensazione può chiederne il rimborso ai sensi del TUA. Se dal controllo emerge un versamento insufficiente, l’ufficio notifica un avviso di pagamento; in caso di mancato pagamento nei termini previsti dal TUA può escutere la cauzione. Se rileva un credito non esposto o indicato in misura inferiore, ne informa il soggetto ai fini della detrazione o del rimborso.
Variazioni, cessazione e misurazione
I titolari di autorizzazione o licenza comunicano entro 30 giorni ogni variazione dei dati denunciati e degli allegati, comprese le operazioni societarie straordinarie relative a rami d’azienda di vendita. Se la variazione richiede una nuova autorizzazione o licenza, va presentata una nuova denuncia; l’attività può proseguire con il codice già attribuito fino all’eventuale revoca del titolo precedente. Il diniego del nuovo titolo può comportare, previo contraddittorio, la revoca di quello esistente.
La cessazione va comunicata entro 30 giorni e impedisce di proseguire l’attività dalla data dichiarata. Restano dovuti i pagamenti, la dichiarazione semestrale e, ove previste, le comunicazioni mensili. Analoghi obblighi residui si applicano in caso di cancellazione dall’elenco dei venditori abilitati, dopo la quale è vietato cedere energia a consumatori finali. Ricevuta la dichiarazione semestrale, l’ufficio revoca il titolo e svincola la cauzione entro 180 giorni, salvo necessità di escussione.
Per le officine diverse da quelle a canone, i consumi complessivi devono essere rilevati da strumenti di misura collegati agli apparati e certificati da soggetti abilitati. ADM può prescrivere ulteriori strumenti per misurare energia prodotta ed erogata, in relazione a potenza, configurazione impiantistica e modalità di produzione e cessione.
Comunicazioni mensili, bollette e obblighi degli operatori
Dal 1° aprile 2026 i venditori trasmettono telematicamente all’ufficio, entro la fine di ogni mese, i quantitativi fatturati nel mese precedente, distinti per ambito territoriale e destinazione d’uso, nonché gli elementi previsti dai modelli ADM e l’accisa relativa, anche ai fini dell’adeguamento della cauzione.
Le fatture o bollette rivolte ai consumatori finali indicano quantitativi venduti, impiego, aliquote applicate per scaglione, eventuale esenzione o non applicazione e accisa complessiva. Si applicano le aliquote vigenti al momento della fornitura.
I vettorianti comunicano l’avvio dell’attività all’ufficio doganale competente per la sede legale, indicando i dati identificativi e il luogo di conservazione della documentazione fiscale; ricevono un codice identificativo e comunicano le variazioni entro 30 giorni. Entro marzo di ogni anno trasmettono telematicamente una dichiarazione riepilogativa dell’energia complessivamente trasportata nell’anno precedente, rilevata nelle stazioni di misura.
Anche i produttori non soggetti obbligati, titolari di officine collegate alla rete, devono comunicare l’avvio se producono con modalità diverse da quelle indicate nel TUA oppure con la modalità ivi prevista per impianti di potenza disponibile superiore a 50 kW. La comunicazione indica i dati dell’officina e del soggetto e attesta la cessione alla rete dell’intera produzione. L’ufficio assegna un codice identificativo; variazioni degli impianti, modifiche societarie e cessazione vanno comunicate entro 30 giorni. Entro marzo è trasmessa telematicamente la comunicazione dei quantitativi prodotti e ceduti alla rete nell’anno precedente.
Esenzioni, esclusioni e aliquote ridotte
È esente l’energia consumata nelle officine stabilmente collegate alla rete di distribuzione e costituite principalmente da impianti di accumulo destinati a garantire la capacità di produrre elettricità. Per l’energia prodotta da fonti rinnovabili con impianti di potenza disponibile superiore a 20 kW non si applica l’esenzione prevista dal TUA quando l’energia è consumata fuori dal sito di produzione o da soggetti diversi dall’autoproduttore.
Per gli impieghi esclusi dal campo di applicazione dell’accisa, il consumatore presenta al venditore una dichiarazione sostitutiva che descrive impiego, modalità d’uso e quantitativo annuo stimato. Verificata la riconducibilità dell’impiego all’esclusione, il venditore non applica l’accisa dalla data di presentazione. In caso di cambio del venditore, la dichiarazione va ripresentata entro 60 giorni, garantendo la continuità del trattamento. Il venditore trasmette la dichiarazione all’ufficio entro 30 giorni e indica nella dichiarazione semestrale i consumatori interessati e i quantitativi. Se il controllo accerta che l’accisa era dovuta, l’ufficio la recupera dal soggetto obbligato secondo il TUA, ferma la possibile rivalsa sul consumatore.
Per ottenere aliquote ridotte o esenzioni previste dal TUA, il consumatore dichiara al venditore l’impiego cui è destinata l’energia nel luogo di fornitura. Il regime decorre dalla presentazione; in caso di cambio del venditore la dichiarazione va ripresentata entro 60 giorni, con continuità del trattamento. Il venditore conserva la dichiarazione e la mette a disposizione dell’ufficio; trasmette inoltre ad ADM, insieme alla dichiarazione semestrale, i dati identificativi dei consumatori interessati e i quantitativi forniti, secondo modalità elettroniche stabilite dall’Agenzia. Se il trattamento applicato non è giustificato dagli impieghi effettivi, l’ufficio recupera la maggiore accisa dal soggetto obbligato, che può rivalersi sul consumatore.
Uso promiscuo
L’uso è promiscuo quando, attraverso un unico punto di prelievo, l’energia è destinata a più impieghi soggetti a aliquote diverse, aliquote ridotte, esenzione o esclusione dall’accisa. Il consumatore può chiedere al venditore l’applicazione dei rispettivi trattamenti, indicando le percentuali dei consumi per impiego, arrotondate alla prima cifra decimale, e il consumo annuo stimato. Alla richiesta allega una dichiarazione sostitutiva sull’attività e sui presupposti del trattamento, nonché una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato che giustifica le percentuali.
Il venditore applica i trattamenti in base alle percentuali dichiarate e asseverate dalla data di richiesta e trasmette all’ufficio, entro 30 giorni, richiesta, allegati e successive comunicazioni di variazione. L’ufficio può verificare i presupposti e le percentuali, chiedere documenti e rideterminare la ripartizione, con recupero dell’eventuale accisa non applicata. Se durante la fornitura le percentuali variano di oltre 0,5 punti percentuali, il consumatore comunica le nuove percentuali entro 15 giorni, indicando la lettura del misuratore alla data della variazione e allegando una nuova dichiarazione e relazione tecnica.
Reti interne di distribuzione
La rete interna è una rete privata di distribuzione situata in un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi, alimentata da un punto di prelievo e destinata al titolare e a più utilizzatori del sito. Il titolare comunica al venditore l’esistenza della rete; i consumi degli utilizzatori sono misurati mediante contatori interni denunciati all’ufficio competente.
Quando un utilizzatore supera 1.200.000 kWh di consumo mensile, presenta al titolare una dichiarazione sostitutiva attestante il superamento, che il titolare trasmette al venditore. Se la soglia è superata dal titolare stesso, questi presenta la dichiarazione direttamente al venditore. L’addebito dell’accisa sull’intera fornitura deve risultare dalle fatture del venditore al titolare; il testo fornito si interrompe prima della conclusione della disciplina delle fatture relative agli utilizzatori.
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