DECRETO 16 marzo 2026 - Ministero dell'economia e delle finanze
Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto aggiorna gli allegati al d.lgs. 118/2011 in materia di programmazione, contabilità finanziaria, piano dei conti e schemi di bilancio. Introduce regole temporanee, applicabili nelle finestre di bilancio 2026-2029, per ridurre il FCDE in caso di miglioramento documentato della riscossione; disciplina inoltre l’uso dal 2026 dell’avanzo vincolato di parte corrente da parte degli enti locali in disavanzo e rafforza programmazione e tempi del pagamento dei debiti commerciali.
Aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali
Aggiornamento dei principi contabili degli enti territoriali
Il decreto modifica gli allegati al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, adeguando i principi contabili applicati e gli schemi di bilancio alle disposizioni normative e alle esigenze di monitoraggio dei conti pubblici. Gli interventi riguardano la programmazione e le previsioni di cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), l’utilizzo dell’avanzo, il processo di spesa dei debiti commerciali e il piano dei conti integrato.
Programmazione e previsioni di cassa
Le previsioni di cassa devono rappresentare gli incassi e i pagamenti effettivamente attesi nell’esercizio: non possono essere determinate sommando semplicemente gli stanziamenti di competenza e i residui. Gli enti devono considerare i ritardi di riscossione, i contenziosi e gli accantonamenti al FCDE, sia nel bilancio sia nel risultato di amministrazione presunto. La regola vale anche per le partite di giro, tenendo conto della scadenza e dell’effettiva esigibilità delle obbligazioni.
In sede di bilancio e di successive variazioni devono essere rispettate tre condizioni:
- le previsioni di cassa delle entrate, escluse le partite di giro, non possono superare gli stanziamenti di competenza più i residui attivi, al netto del FCDE stanziato e di quello accantonato nel risultato di amministrazione; dopo il rendiconto si considera il fondo definitivamente accertato. Nelle variazioni successive al rendiconto può essere considerato il FCDE rideterminato per le maggiori riscossioni in conto residui, esclusivamente ai fini di questa verifica;
- il totale dei pagamenti previsti non può superare il fondo di cassa iniziale sommato alle riscossioni previste;
- le previsioni di cassa delle spese, escluse le partite di giro, non possono essere inferiori ai residui passivi e agli stanziamenti di competenza, considerando le spese esigibili nell’esercizio e sottraendo le quote relative a contenziosi che si prevede non si chiudano nell’anno, al fondo pluriennale vincolato e agli altri fondi di spesa, fatta eccezione per i fondi di riserva. Sono escluse le spese da pagare nell’esercizio successivo.
Dal bilancio di previsione 2027-2029 il rispetto delle tre condizioni è indicato come garanzia di coerenza tra previsioni di cassa e stanziamenti di competenza. Se il sistema contabile non consente di gestire in previsione il fondo pluriennale vincolato, l’ente deve riportarne nella nota integrativa una stima complessiva e i tempi di adeguamento del sistema, che non possono andare oltre il 2028. È inoltre indicata come buona pratica la predisposizione delle previsioni di cassa insieme al piano annuale dei flussi di cassa o al programma dei pagamenti adottato in attuazione degli accordi previsti dalla normativa richiamata.
La colonna dedicata all’applicazione del metodo accelerato del FCDE è compilata dalle città metropolitane, province, comuni e unioni di comuni che abbiano utilizzato tale metodo per una o più entrate della relativa tipologia. La documentazione contabile è inoltre integrata per dare evidenza delle quote di avanzo vincolato di parte corrente utilizzate in deroga dai soggetti ammessi e di quelle formatesi nell’esercizio.
Metodo accelerato di riduzione del FCDE
Città metropolitane, province, comuni e unioni di comuni possono calcolare il FCDE di previsione facendo riferimento ai risultati del solo esercizio in cui sia stato accertato, in sede di rendiconto, un miglioramento della capacità di riscossione di una o più entrate rispetto alla media del triennio precedente, comprendendo nel confronto l’esercizio cui il rendiconto si riferisce. È necessario che sia stato formalmente attivato un progetto di accelerazione della riscossione, di durata almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento.
La prima applicazione è ammessa esclusivamente:
- nell’assestamento del bilancio 2026-2028; oppure
- in sede di approvazione dei bilanci 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031.
Non è consentita una prima applicazione in sede di assestamento dei bilanci successivi al 2026-2028. Per le entrate interessate, il FCDE è determinato come complemento a 100 della capacità di riscossione accertata. Per gli enti che includono nel calcolo anche le riscossioni dell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente, la verifica e il calcolo si riferiscono agli esercizi e ai rapporti di riscossione previsti dal principio contabile.
Dopo la prima applicazione, il calcolo considera progressivamente i risultati formalmente accertati a partire dal primo esercizio in cui è stato rilevato il processo di accelerazione; si torna poi al metodo ordinario basato sui risultati degli ultimi cinque esercizi. Dal terzo esercizio di applicazione, se i risultati non confermano il miglioramento rispetto alla media del triennio di riferimento, il FCDE è rideterminato con il metodo ordinario già dal bilancio in corso di gestione, con adeguamento in sede di assestamento.
Per le prime applicazioni nei bilanci 2028-2030 e 2029-2031, il miglioramento è verificato rispettivamente sul rendiconto 2026 e sul rendiconto 2027; l’applicazione ordinaria basata sui cinque esercizi decorre rispettivamente dal bilancio 2032-2034 e dal bilancio 2033-2035. Gli esempi contabili precisano inoltre i passaggi intermedi e le percentuali da utilizzare nei bilanci successivi. In caso di esito negativo delle verifiche previste per i rendiconti 2027 o 2028, il FCDE del nuovo bilancio è calcolato con il metodo ordinario e quello del bilancio in corso è rideterminato con lo stesso metodo in occasione dell’assestamento.
Utilizzo dell’avanzo vincolato da parte degli enti in disavanzo
Dal 2026 gli enti locali in disavanzo possono applicare al bilancio in corso di gestione l’avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell’esercizio precedente, in deroga ai limiti dei commi 897 e 898 della legge n. 145/2018, solo dopo l’approvazione del rendiconto e se risultano entrambe le seguenti condizioni:
- recupero della quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive dell’esercizio precedente;
- rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente dell’esercizio precedente, attestato dal relativo risultato contabile.
L’avanzo vincolato di parte corrente è costituito dalle entrate accertate e imputate all’esercizio, non impegnate con imputazione al medesimo esercizio e non accantonate nel fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa. È rappresentato nell’allegato a/2, colonna h/1, del rendiconto. Il parere dei revisori sulla variazione di bilancio attesta il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro. Le note e i prospetti contabili sono aggiornati per indicare le quote utilizzate e quelle formatesi; per l’utilizzo nel 2026 di quote maturate nel 2025, la relazione sulla gestione del rendiconto 2026 deve contenere una tabella riferita all’esercizio precedente, secondo lo schema delle colonne richiamate dal decreto.
La quota libera dell’avanzo di amministrazione può inoltre essere impiegata, sulla base delle specifiche necessità, per spese correnti a carattere non permanente, spese di investimento e estinzione anticipata di prestiti. Il decreto aggiorna i principi contabili applicati in coerenza con le modifiche apportate dalla legge n. 199/2025 al TUEL e al d.lgs. n. 118/2011.
Processo di spesa e pagamento dei debiti commerciali
Gli enti devono organizzare il procedimento di spesa individuando fin dalla programmazione attività e tempi, allo scopo di rispettare i termini di pagamento previsti dal d.lgs. n. 231/2002. La somma dei tempi delle fasi dalla ricezione della fattura alla trasmissione degli ordinativi al tesoriere deve essere non superiore a 28 giorni, elevati a 58 giorni per le fatture del settore sanitario. Sono ammesse scadenze superiori quando giustificate dalla natura o dalle caratteristiche del contratto, purché stabilite per iscritto e comunque entro il limite massimo di 60 giorni. Per i debiti sanitari le tempistiche devono tenere conto del termine di 60 giorni.
Il processo comprende:
- programmazione di incassi e pagamenti, corretta determinazione degli stanziamenti di cassa e degli accantonamenti al FCDE e al fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC), nonché predisposizione del piano annuale dei flussi di cassa o del programma dei pagamenti adottato dall’ente;
- assunzione dell’obbligazione e impegno di spesa, previa verifica della coerenza dello stanziamento di cassa e della capacità effettiva di pagamento. Al fornitore sono comunicati gli estremi dell’impegno, il CIG e, quando dovuto, il CUP, oltre al codice IPA dell’ufficio destinatario della fattura;
- monitoraggio della scadenza del DURC del fornitore, per disporre, ove possibile, di un documento valido in tempo utile al pagamento;
- ricezione, smistamento, accettazione o rifiuto e registrazione delle fatture, in genere entro 2-5 giorni. La prima verifica serve a valutare l’accettazione o il rifiuto sulla base delle cause legittime previste, tra l’altro, dal decreto MEF n. 132/2020. Le fatture si intendono accettate se non rifiutate entro 15 giorni; l’ente deve evitare l’accettazione per decorrenza del termine. Le fatture erroneamente indirizzate a un ufficio devono essere rese disponibili all’ufficio competente e non possono essere rifiutate;
- predisposizione degli atti di liquidazione, in genere entro 10-15 giorni, dopo il riscontro della regolare fornitura o prestazione e della conformità alle condizioni pattuite. Le verifiche preliminari possono riguardare DURC e certificazioni previdenziali, regolarità fiscale ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, tracciabilità dei flussi finanziari e obblighi di amministrazione trasparente. La verifica di conformità, quando prevista, non può durare più di 30 giorni dalla consegna o prestazione, salvo accordo scritto conforme alle condizioni di legge;
- controllo degli atti di liquidazione ed emissione degli ordinativi informatici, in genere entro 6-8 giorni, con verifiche amministrative, contabili, contributive e fiscali. Se i controlli impediscono l’emissione degli ordinativi, l’atto torna alla fase di liquidazione per la correzione;
- trasmissione degli ordinativi informatici al tesoriere tramite SIOPE+, in genere entro 2 giorni;
- esecuzione del pagamento da parte del tesoriere, con ammissione dei mandati al pagamento entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dell’ordine, secondo la disciplina PSD2 richiamata.
Per gli enti non già tenuti a istituire una struttura dedicata, è indicata come buona pratica la creazione di un presidio per monitorare le fatture non pagate e favorire il rispetto dei termini, anche mediante report, formazione, solleciti e affiancamento. Negli enti di piccole dimensioni può essere nominato un responsabile della tempestività dei pagamenti. Gli enti soggetti all’art. 40 della legge n. 19/2024 sono tenuti a istituire tale struttura.
Altre modifiche contabili e piano dei conti
Il decreto precisa che le disposizioni sulla registrazione delle spese per incentivi alle funzioni tecniche distinguono gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione dall’IRAP, che trova copertura nel quadro economico; le relative modifiche chiariscono la registrazione e l’impegno dell’IRAP, anche quando a carico del quadro economico dell’intervento.
Per specifiche spese regionali connesse alla contrazione di mutui, lo stanziamento è iscritto di norma solo in competenza, senza previsione di cassa, per non alterare l’ammontare complessivo dei pagamenti. Lo stanziamento di cassa è previsto quando la regione può anticipare la necessità di ricorrere al mutuo o, di norma, quando si manifestano effettive esigenze di cassa.
Sono inoltre aggiornati il piano dei conti integrato e gli allegati relativi agli schemi di bilancio e al risultato di amministrazione, per eliminare duplicazioni, correggere errori e adeguare le classificazioni contabili. L’estratto fornito non riporta integralmente tutte le voci del piano dei conti modificate.
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